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Per il completamento dell'immobile in costruzione, il contribuente non può beneficiare di alcuna detrazione fiscale

La Cassazione ha stabilito che la detrazione per il recupero edilizio non può essere concessa nel caso di completamento della costruzione dell'immobile.
Avv. Riccardo Malvestiti - Foro di Bergamo 

La Cassazione, con sentenza n. 13043/2019, ha stabilito che la detrazione per il recupero edilizio degli immobili non può essere concessa nel caso di completamento della costruzione dell'immobile.

Nel caso esaminato dalla pronuncia in commento, infatti, alcuni elementi significativi (accatastamento, fornitura energia elettrica, stipula dei contratti di mutuo e certificati di residenza) non consentono di attribuire ai lavori svolti natura di recupero edilizio, ma di costruzione dell'immobile.

Si segnala inoltre che i proprietari (o comproprietari) di un'immobile o più immobili possono agire in giudizio da soli, anche nel caso in cui i lavori siano stati svolti in forza di una sola autorizzazione.

La Cassazione, con sentenza n. 13043/2019, ha stabilito che, qualora non siano stati provata l'ultimazione dei lavori di costruzione, la detrazione fiscale può essere rettificata dal fisco.

Con la sentenza in commento, inoltre, la Suprema Corte specifica che nel caso di rettifica della detrazione per recupero edilizio, i contribuenti interessati possono procedere (anche) singolarmente all'impugnazione del provvedimento impositivo.

L'agevolazione fiscale. Nel caso esaminato dalla Cassazione con sentenza n. 13043/2019, alcuni contribuenti hanno svolto alcuni lavori imputati a recupero edilizio di un edificio, per i quali hanno potuto fruire di una detrazione (allora) pari al 36 ed al 55% per l'anno 2008.

Rispetto a tale agevolazione ricordiamo che, per effetto di successive modifiche, i contribuenti possono attualmente beneficiare di una detrazione fiscale pari al 50% per il recupero edilizio, e del 65% per il risparmio energetico.

Le agevolazioni sono ulteriormente potenziate nel caso in cui l'intervento si riferisca a parti comuni del condominio (70-75% innalzate all'80-85% nel caso in cui vi sia contemporanea riduzione del rischio sismico).

Rispetto a tale detrazione, la sentenza in commento ha definito un punto relativamente alla spettanza dell'incentivo, ed un secondo punto rispetto alle modalità di impugnazione degli atti impositivi.

Lavori di completamento e lavori di ristrutturazione. L'Amministrazione Finanziaria ha notificato ai contribuenti interessati dai lavori una cartella di pagamento contenente la rettifica della detrazione, ritenendo che i lavori svolti si riferissero in verità alla costruzione dell'immobile, e non alla sua ristrutturazione.

Rispetto a tale punto la Cassazione ha stabilito che la CTR ha esaminato esplicitamente e direttamente il fatto decisivo consistente nello stato di completamento dell'immobile, ritenendo che la contribuente non abbia dimostrato l'ultimazione dei lavori in ragione di una serie di elementi probatori significativi espressamente presi in considerazione.

Testualmente, la Cassazione ha richiamato la "comunicazione di inizio lavori, la perizia giurata, il certificato di residenza, il contratto di fornitura elettrica, e il pagamento di interessi per un mutuo".

Sulla base di tali elementi la Commissione Tributaria Regionale si è espressa a sfavore della parte contribuente, confermando la rettifica della detrazione svolta su lavori di completamento (e non di ristrutturazione).

Edificio con proprietario unico e detrazioni fiscali

Litisconsorzio necessario o facoltativo. Con la sentenza in commento la Cassazione ha inoltre specificato che anche qualora i lavori si riferiscano ad una pluralità di immobili o proprietari, e siano interessati da una sola autorizzazione, i contribuenti possono impugnare i provvedimenti impositivi autonomamente, non ricorrendo una delle fattispecie di litisconsorzio necessario.

Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 14 del D.Lgs. n. 546/92, ai sensi del quale viene prevista la compresenza di tutti i soggetti interessati da un procedimento giudiziario dall'oggetto "inscindibile" (come nel caso dei soci di una società di persone).

Rispetto a tale particolare, la Cassazione ha specificato che deve essere escluso il litisconsorzio necessario "nel giudizio instaurato da alcuni condomini comproprietari di unità immobiliari in ordine alla spettanza ed entità del contributo che li riguarda, anche nell'ipotesi in cui il comune abbia predisposto per tutti i comproprietari un unico progetto di ricostruzione ammesso al contributo".

La proposizione di un ricorso in litisconsorzio, quindi, è facoltativa, così come la successiva richiesta di riunione dei procedimenti da parte della resistente.

Sentenza
Scarica Corte Cass..n.13043.2019
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