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Tassa rifiuti. Il servizio svolto irregolarmente legittima la riduzione della tassa dovuta nella misura massima del 40 per cento

Se servizio di raccolta dei rifiuti svolto dal Comune è insufficiente scatta la riduzione della tassa rifiuti del 40%
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. La CTP di Bari con sentenza aveva accolto il ricorso proposto dalla Società beta avverso l'avviso di accertamento avente ad oggetto la TARSU/TIA dell'anno 2012 notificato a mezzo raccomandata con il quale il Comune di Bari, in relazione ad una superficie di 3.332 mq, chiedeva il pagamento della somma di circa ventottomila mila euro a titolo di TARSU 2012 oltre sanzioni e spese di notifica per un ammontare complessivo di sessantuno mila euro.

Secondo il giudice di primo grado, i rifiuti prodotti dalla società ricorrente erano da considerarsi "rifiuti speciali non pericolosi", trattandosi di residui della lavorazione del legno e pertanto assimilati agli urbani.

Nel ricorso introduttivo, accolto peraltro dai giudici di primo grado, l'impresa contribuente aveva sollevato anche l'eccezione di aver gestito in proprio i rifiuti prodotti perché i contenitori (ancorché non capienti) erano installati ad una distanza di 600 mt dallo stabilimento.

Per tali motivi, secondo, i giudici baresi vi era un debito arricchimento dell'ente impositore ed un aggravio di spese del contribuente con l'effetto che il tributo avrebbe dovuto essere azzerato.

Avverso tale decisione, il Comune di Bari ha proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria regionale.

Il ragionamento della Commissione Tributaria Regionale Puglia. Nella vicenda in esame, secondo i giudici di appello, i giudici baresi avevano accolto il ricorso della società contribuente sul presupposto della mancanza sino, al 2012, di un servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti adeguato alle caratteristiche e quantità dei rifiuti derivanti dallo scarto della lavorazione del legno, prodotti dallo stabilimento della società stessa, e sulla circostanza che quest'ultima provvedesse allo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti.

Premesso ciò, la CTR Puglia ha osservato che la circostanza che la società smaltisse in proprio i rifiuti del legno prodotti non costituiva motivo di esenzione dal pagamento della TARSU ma, eventualmente, ipotesi di agevolazione (art. 11 Testo Unico agevolazioni tributarie comune di Bari) che avrebbe ottenuto se avesse avanzato apposita richiesta entro il 20 gennaio 2013.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Commissione Tributaria regionale Puglia n. 2607 depositata il 7 settembre 2017
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