È possibile richiedere la riduzione della Tari se il servizio di gestione dei rifiuti sia stato caratterizzato da una interruzione. Le utenze coinvolte avranno diritto a una riduzione dell'importo pari almeno all'80%
=> Inapplicabile l'IVA alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)
“Il diritto alla riduzione non è subordinato alla prova che il contribuente abbia subito un danno alla propria persona o cose. È sufficiente che il servizio non rispetti i basilari elementi che dovrebbero caratterizzarlo, anche per cause non imputabili all'ente comunale, ma riconducibili a imprevedibili – e quindi incolpevoli – impedimenti organizzativi.” Questo è il principio di diritto espresso dalla Commissione Tributaria provinciale di Vibo Valentia con la sentenza del 30 giugno 2016 n. 931 in merito alla riduzione della Tari.
I fatti di causa. Tizio (contribuente) riceveva un avviso di pagamento con cui il Comune contestava la maggiore Tari per il 2014; avverso tale avviso, Tizio proponeva ricorso contro il Comune e la società di riscossione Beta impugnando l'avviso di pagamento relativo alla TARI per l'anno 2014 della quale assumeva di aver pagato la prima rata che, a suo avviso, doveva ritenersi esaustiva della pretesa tributaria contrariamente al maggiore importo riportato nell'avviso impugnato.
Il contribuente sosteneva, infatti, di aver diritto alla riduzione del tributo al 20% del dovuto in base all'articolo 37 del regolamento Iuc e dell'articolo 1, legge 147/2013, poiché nell'anno in questione l'intero territorio comunale era stato caratterizzato da un grave stato emergenziale a causa di un collasso del sistema raccolta e gestione dei rifiuti.
L'evenienza aveva determinato l'accumulo di tonnellate di immondizia, provocando il proliferare di insetti, ratti, esalazioni, e così via.
Il servizio, inoltre, era stato effettuato in violazione della disciplina relativa alla raccolta differenziata.
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