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Quota acqua in condominio: è legittimo non inserirla nel preventivo?

La quota dell'acqua va inserita nel preventivo di gestione?
Avv. Alessandro Gallucci 

«Nel condominio in cui vivo, sono anni che nel preventivo non è inserita la quota dell'acqua, ma è semplicemente detto che la misura della quota sarà indicata, a consumo, al momento della ricezione delle singole fatture da parte dell'ente erogatore.

È possibile tutto ciò? Non sarebbe meglio, sulla sorta dei consumi statistici di ogni singolo condòmino inserire la quota nel preventivo eppoi conguagliare a fine anno?»

Materia scivolosa quella sulla quale il nostro lettore chiede chiarimenti.

Alzi la mano che si trova nella prima situazione - richiesta a fattura - ovvero nella seconda ipotesi.

La frammentarietà delle risposte che lo scrivente ha ricevuto ponendo questa domanda in varie circostanze d'incontro con condòmini ed amministratori lascia intendere che non c'è una prevalenza netta dell'una o dell'altra ipotesi.

In alcune circostanze la gestione della contabilità acqua, con relativi incassi, è addirittura esternalizzata, ossia gestita da società che nulla hanno a che vedere con l'amministratore condominiale.

Cerchiamo di fare chiarezza guardando alle norme ed al loro significato obiettivo.

Come ripartire le spese d'acqua in condominio senza errori

Preventivo di gestione del condominio

È un atto approvato dall'assemblea che, unitamente al piano di riparto che lo accompagna, determina le spese inerenti all'esercizio che si andrà ad affrontare e le quote di riferimento d'ogni condòmino.

L'art. 1135, primo comma n. 2, c.c. fa riferimento espresso al «preventivo delle spese occorrenti durante l'anno».

Che cos'è esattamente il preventivo? La definizione che troviamo sul vocabolario della lingua italiana fa riferimento a quel «documento contabile in cui trovano rappresentazione in cifre le previsioni o dell'intera gestione di un'azienda (bilancio p. o di previsione) o di singole operazioni o affari» (Fonte: Vocabolario on-line Treccani https://www.treccani.it/vocabolario/preventivo).

Data questa rappresentazione dei fatti, sembrerebbe doversi concludere in questo modo: salvo il caso di spese straordinarie - intese qui come non preventivabili - ogni costo ordinario (quindi anche quello inerente al servizio idrico) deve trovare rappresentazione nel preventivo di gestione e conseguentemente nel piano di ripartizione.

Citazione del servizio idrico in preventivo senza indicazione della somma

Se l'anno X il condominio Alfa ha speso 10 di energia elettrica, per l'anno successivo solitamente l'amministratore indicherà a preventivo lo stesso importo, o al massimo uno leggermente maggiore nell'ottica di rincari delle tariffe.

Il condòmino pagherà la sua quota parte sulla base dei millesimi di proprietà, o dell'altro criterio eventualmente applicabile. Alla fine dell'anno la sua quota effettiva, cioè quella espressa nel rendiconto, potrà essere inferiore o superiore perché s'è speso di più o di meno, ma la proporzione sul totale sarà sempre stessa, data la esistenza di un criterio obiettivo di ripartizione per lo specifico costo.

In che modo si ripartisce la spesa per il servizio idrico?

Le spese relative al consumo dell'acqua, afferma la Corte di Cassazione, «devono essere ripartite in base all'effettivo consumo se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche».

Tuttavia, ove ciò non sia possibile per mancanza dei contatori individuali «il sistema dell'art. 1123 cod. civ. non ammette che, salvo diversa convenzione tra le parti, il costo relativo all'erogazione dell'acqua, con una delibera assunta a maggioranza, sia suddiviso in base al numero di persone che abitano stabilmente nel condominio e che resti di conseguenza esente dalla partecipazione alla spesa il singolo condomino il cui appartamento sia rimasto disabitato nel corso dell'anno.

Il comma 1 della citata disposizione, infatti, detta un criterio per le spese di tutti i beni e servizi di cui i condomini godono indistintamente, basato su una corrispondenza proporzionale tra l'onere contributivo ed il valore della proprietà di cui ciascuno condomino è titolare» (Cass. 1 agosto 2014 n. 17557).

Poniamo il caso che nel condominio siano presenti i contatori individuali e che, quindi, sia possibile la ripartizione in base ai consumi. È ragionevole dire che siccome lo scorso anno Tizio ha consumato per un importo pari a 10, l'anno successivo si presume farà lo stesso? Sì, com'è ragionevole dire che si spenderà 10 di energia elettrica perché l'anno precedente s'è spesa quella somma.

Allo stesso modo, può essere considerato ragionevole dire che siccome si può misurare il consumo individuale, allora la spesa potrà essere di volta in volta richiesta sulla base dell'effettivo consumo? Ad avviso di chi scrive, sì.

Qualcuno potrebbe obiettare: allora questo può valere fino ad un certo punto.

Vediamo per quale ragione. Mentre nel caso dell'energia elettrica il consumo complessivo può essere diverso, ma la quota del condòmino sarà sempre quella in proporzione al criterio utilizzabile, nel caso del servizio idrico, il consumo potrebbe anche essere complessivamente più alto, ma individualmente inferiore per minore consumo.

Al ché un condòmino dinanzi ad un fatto obiettivamente dimostrabile (es. chiusura appartamento con distacco energia e sgravio tassa rifiuti) potrebbe contestare la deliberazione per violazione dell'art. 1123, secondo comma, c.c. la quale prescrive che «se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne?». Non lo si può escludere.

Una cosa è la spesa per l'energia elettrica, cui si deve partecipare sempre e comunque, nella misura di legge, in ragione dell'uso potenziale delle parti comuni, altro un consumo individuale che è preferibile chiedere nella misura effettivamente dovuta. Chiaramente resta salvo il pagamento dei canoni contrattuali e delle altre quote non legate al consumo.

Ed allora? Allora per chi scrive non è illegittima, perché cita la spesa, ma rimanda la sua quantificazione ad un momento successivo, la delibera che approvando il preventivo approva anche le modalità di richiesta delle somme legate al consumo idrico, salvo rendicontazione ai fine anno.

In questo modo, mancando una ripartizione ci si preclude la possibilità, per quella voce di spesa, di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.

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