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Acqua. Se non c'è depuratore, il condominio non deve pagare la quota.

In assenza della prestazione consistente nella depurazione dei reflui, il Condominio non è tenuto alla corresponsione del relativo corrispettivo.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

“In assenza della prestazione consistente nella depurazione dei reflui, il Condominio non è tenuto alla corresponsione del relativo corrispettivo ed in caso di pagamento è legittimato a richiedere la ripetizione dell'indebito”. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Appello di Genova con la sentenza del 16 giugno 2017 n. 794 in merito all'accertamento negativo di debito.

Si ringrazia l'Avvocato Marco Mori per la gentile segnalazione dell'interessante sentenza in commento.

La vicenda. Il Condominio X conveniva in giudizio la società Gamma nella qualità di soggetto deputato alla fatturazione e riscossione della tariffa dovuta per l'erogazione del c.d. servizio idrico integrato al fine di sentir condannare detta società alla restituzione della quota parte della tariffa corrisposta a titolo di corrispettivo per l'espletamento del servizio di depurazione, sostenendo che tale servizio, nel comprensorio del Comune di Rapallo, non fosse stato espletato.

Premesso ciò, con atto di appello, il Condominio X lamentava l'illegittimità, nullità e/o annullabilità della sentenza di primo grado per ritenuta violazione dell'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale e per contraddittoria motivazione sulla pregiudiziale relativa alla procedibilità della domanda.

A parere del Condominio, il Giudice di prime cure aveva ritenuto la domanda improcedibile in quanto l'odierna parte appellante non avrebbe previamente esperito il procedimento speciale istituito dalla legge 13/2009 e dal D.M. 102/2009, che hanno disciplinato il meccanismo di rimborso in forza della Sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale.

Tuttavia, seconda l'appellante, il DM n. 102/2009 non potrebbe applicarsi alla fattispecie in quanto successivo alla instaurazione del giudizio di primo grado.

La società Gamma chiamava in garanzia la società Alfa, e nel giudizio interveniva volontariamente altra società Beta Le società appellate contestavano improcedibilità dell'azione per carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, l'applicabilità della L.27/2/2009 e del DM 102 del 30/9/2009 e, di conseguenza, la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva del Condominio.

Il canone di depurazione delle acque è dovuto anche senza allaccio alla rete fognaria

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Corte di Appello di Genova del 16 giugno 2017 n. 794
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