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Vi siete mai chiesti come si ripartisce la bolletta dell'acqua quando mancano i contatori individuali?

La misurazione dei consumi individuali dell'acqua deve essere effettuata con strumenti di rilevazione obiettiva.
Avv. Rosario Dolce Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 

Nel condominio degli edifici, in tema di ripartizione della spesa inerente il consumo idrico, occorre fare riferimento al D.P.C.M. 4 marzo 1996, Disposizioni in materia di risorse idriche, il quale stabilisce - al punto 8.2.8 - che la ripartizione interna ì sia organizzata, a cure e spese dell'utente, mediante l'installazione di singoli contatori a discarica all'interno di ciascuna unità immobiliare.

Tradotto dal punto di vista normativo, vuol dire che l'amministratore è tenuto a ripartire la spesa in funzione del ricorso al parametro di cui all'articolo 1123, comma 2, codice civile, a mente del quale "Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne".

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Il caso però che ci apprestiamo a trattare è diverso e riguarda l'ipotesi in cui nel condominio degli edifici non siano installati i contatori a discarica all'interno nelle singole unità allacciate e occorre, in ogni caso, procedere alla suddivisione della spesa.

Quale criterio poter applicare, allora? In questo caso, secondo il Tribunale di Roma (con Sentenza del 31.01.2017), la ripartizione dei consumi idrici deve essere disposta tra i condòmini in ragione delle tabelle millesimali di proprietà, non potendosi ricorre ad altri parametri, come quello della ripartizione in parti uguali o quello ancora variabile dei componenti familiari che abitano l'immobile.

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Il fatto.Un amministratore di un condominio romano ha convocato l'assemblea dei condomini al fine di stabilire quali criteri applicare per la ripartizione della spesa relativa al consumo idrico, vista l'assenza dei contatori a discarica in ciascuna delle unità immobiliari del fabbricato.

L'assemblea dei condòmini, dopo ampio dibatto, ha deliberato di ripartire la spesa in parti uguali, tra tutti i condòmini.

Tizio, che vive da solo e sovente è fuori città, non ci sta e ha deciso di impugnare la delibera assembleare, tacciandola di nullità.

Il Condominio si è costituito in giudizio e si è opposto alla richiesta, rivendicando la perfetta legittimità della statuizione.

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La Sentenza. Il Tribunale romano, in persona del giudice, con Sentenza pubblicata in data 30 gennaio 2017 ha accolto la domanda dell'attore e ha dichiarato la nullità della delibera impugnata.

Nel provvedimento, viene, a tal proposito, riferito che la misurazione dei consumi individuali dell'acqua deve essere effettuata con strumenti di rilevazione obiettiva.

L'installazione in ogni singola unità immobiliare dei contatori a discarica costituisce misura alla quale il legislatore guarda con particolare favore in quanto volta a razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi, all'interno di una prospettiva di tutela ambientale, volta al risparmio della risorsa idrica.

Ora, nel caso in esame, il riparto della spesa in parti uguali si pone in contrasto con il principio normativo dettato dall'articolo 1123 codice civile, a mente del quale "se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa le spese sono ripartite in funzione dell'uso che ciascuno può farne".

Seppure i condòmini possono stabilire modalità di ripartizione della spesa di consumo idrico diversa da quella legale, che meglio si adattano alle circostanze del caso, tuttavia le spese di riparto anzidette nel condominio degli edifici, nel quale non sono installati i contatori individuali a discarica per ciascuna unità immobiliare - peraltro previsti come obbligatori -, va effettuata ai sensi dell'articolo 1123, comma 1, codice civile in base ai valori millesimali della proprietà.

Conclusione.La regola generale che è data ricavare dalla Sentenza in commento riguarda il criterio di ripartizione da poter addurre nel caso in cui in un condominio degli edifici non siano stati installati, in tutte le unità immobiliari allacciate all'impianto idrico, appositi contatori a discarica.

In simili fattispecie, la spesa generale registrata dal contatore generale va imputata tra i condòminia norma della previsione di cui al primo comma dell'articolo 1123, e, quindi, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma Sentenza del 31.01.2017
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