Spetta alla somministrante provare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.
“Quando ci si oppone a un decreto ingiuntivo spetta al creditore, in questo caso Eni, l'onere della prova del credito. E la fattura, per quanto “titolo idoneo” per l'emissione di un decreto ingiuntivo, non è però prova dell'esistenza del credito stesso che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" Questo è il principio di diritto espresso dal Giudice di Pace di Treviso con la sentenza n. 410 del 4 aprile 2017 in merito alla contestazione di bolletta di gas.
Si ringrazia l'Associazione a difesa dei Consumatori “Adico” per la gentile segnalazione dell'interessante sentenza in commento.
I fatti di causa. L'Eni S.p.A. otteneva dal Giudice di Pace di Treviso il decreto ingiuntivo con il quale intimava a Tizio il pagamento della somma capitale di euro 4.281,09, oltre interessi di legge e spese del procedimento monitorio, a fronte di avvenute erogazioni di gas e energia elettrica.
Avverso tale decreto, Tizio proponeva opposizione al decreto suddetto, chiedendone la revoca, eccependone la nullità per mancata specificazione della causa petendi nonché, nel merito, l'infondatezza delle pretese avversarie per mancanza della prova del credito fatto valere.
Difatti, secondo l'opponente, la società opposta non aveva prodotto né le bollette corrispondenti alle fatture azionate (con il procedimento monitorio), né i verbali di rilevazione delle letture relative ai contatori e che pertanto non vi era possibile comprendere a che periodo si riferiva l'asserito consumo né il calibro della rilevazione, nonché la tipologia della fornitura. Inoltre, secondo l'opponente Tizio, dall'estratto prodotto da Eni risultava che all'esito del rapporto contrattuale sussisteva una differenza per eccesso tra consumi addebitati ed effettivi di 693 metri cubi e per l'energia elettrica la presenza di una nota di credito di euro 475,81 che rappresentava l'annullamento delle due fatture richieste nel decreto ingiuntivo opposto.
Per tali motivi, l'opponente chiedeva al giudice adito l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Il ragionamento del Giudice di Pace di Treviso. Nella fattispecie in esame, la società convenuta aveva evidenziato che la fatturazione era subordinata alle comunicazioni del distributore, in mancanza delle quali i consumi vengono stimati sulla base di un consumo annuo presunto e riparametrato di volta in volta in relazione ai consumi inviati dal Distributore locale. Di conseguenza, secondo la società opposta, le fatture con i consumi stimati vengono aggiornate e conguagliare con l'arrivo delle letture effettive comunicate dal Distributore.
Continua [...]