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Bollette fornitura acqua. Quando è illegittima l'indicazione della dicitura “quota fissa”?

La bolletta per il consumo idrico può contenere la voce “quota fissa” anche se nei relativi contratti fra somministrante ed utente non viene stabilito il contributo da versare per i consumi minimi?
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La vicenda. Un condominio, dopo aver ricevuto una fattura che attesta i consumi idrici, cita in giudizio la società somministrante ribadendo il diritto dei singoli condomini a pagare i corrispettivi reali e non presunti per il consumo relativo al periodo che intercorre fra il gennaio 2006 ed ottobre 2011.

A conferma della correttezza delle proprie pretese il condominio evidenzia di essere composto da 15 condomini e che il servizio di somministrazione dell'acqua, prima assicurata dal comune che aveva sempre applicato la tariffa ridotta residenti, era stato dato in gestione di ad una società che aveva cambiato la tariffa.

Nel 2008 il condominio ribadisce di aver ricevuto una bolletta di acconto avente ad oggetto i consumi al primo semestre del 2006 dell'importo di oltre quattromila euro in cui si dava atto del cambio di tariffa e con la quale la società inviava un questionario con cui chiedeva la natura residenziale dei singoli condomini ed i relativi nominativi.

Non avendo ricevuto alcuna risposta a tale questionario la società emetteva una fattura a saldo dei consumi del 2006 applicando la tariffa "non residenti".

A fronte dell'inadempimento del condominio, la società emetteva nel dicembre del 2010 una fattura dell'importo di ben oltre quattordicimila euro.

Il condominio proponeva reclamo contro tale fattura, ma la società rispondeva che la tariffa residenti sarebbe stata applicata solo dal 31.5.2012, mentre per il periodo antecedente, in considerazione della mancata restituzione del questionario inviato sarebbe stata applicata la tariffa non residenti.

L'ente inoltre in tale stessa data aveva provveduto alla sostituzione del contatore ormai fermo da tempo ed aveva, pertanto, provveduto a ricostruire i consumi seguendo le modalità previste dal regolamento.

Il condominio, dopo aver provveduto a pagare una somma di oltre diecimila euro alla società somministrante, decide di agire in giudizio per accertare la natura indebita di quanto preteso, nonché l'accertamento dell'illegittimità della quota fissa che compariva fra le voci della bolletta.

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La società addetta alla somministrazione dell'acqua, dal canto suo, invece contestava che il condominio aveva versato solo la somma di diecimila euro a fronte dei diciottomila dovuti, precisando che l'ente di gestione aveva consegnato il questionario solo nel 2011 al momento della presentazione del reclamo contro la fattura dell'importo di quattordicimila euro e, pertanto, solo da tale momento in poi la società poteva applicare la tariffa agevolata residenti, mentre per il periodo anteriore a tale data doveva considerarsi corretta l'applicazione della tariffa per non residenti

(in tema di bollette idriche annullate a causa della sostituzione del contatore senza preavviso si segnala => Annullata la bolletta dell'acqua se il gestore sostituisce il contatore senza preavviso)

La sentenza. La sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Sassari ha accolto le richieste del condominio effettuando, però, alcune precisazioni in merito all'effetto della mancata consegna del questionario da parte dell'ente di gestione alla società che gestisce il servizio idrico, ed in merito alla legittimità dell'inserimento della c.d. quota fissa fra le voci della fattura. (Tribunale di Sassari, 27.2.2018 n. 257)

Osserva in merito alla prima questione il Giudicante che la società convenuta aveva legittimamente provveduto ad applicare la tariffa non residenti, con relativo aumento dei costi del servizio idrico, dopo aver preso atto della mancata restituzione del questionario da parte del condominio che avrebbe dovuto comunicare i nominativi dei condomini residenti in modo da consentire alla società di gestione l'applicazione nei loro confronti della tariffa ordinaria agevolata per il consumo d'acqua.

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E' evidente quindi che l'inosservanza di tale adempimento ha consentito alla società somministrante la legittima applicazione ai consumi dei singoli condomini della tariffa applicata ai non residenti.

Tuttavia la legittimità dell'operato della società nella scelta della tariffa da applicare, non ha impedito al giudice di accertare, con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, la correttezza del calcolo dei consumi idrici dell'intero condominio.

Proprio la valutazione compiuta dall'ausiliario del giudice fa emergere che "gli importi addebitati dal gestore nelle fatture non risultano corretti laddove, in difetto di regolari letture del contatore, l'ente ha calcolato il costo del servizio idrico integrato fornito dal condominio, applicando la tariffa stabilita per anno ad un consumo non effettivo dell'anno stesso ma ad una quota calcolata mediante riparto proporzionale al tempo del consumo rilevato ad un periodo ultrannuale".

Dunque poiché la tariffa per il consumo dell'acqua cambia di anno in anno, per determinare l'effettivo costo del servizio è necessario conoscere l'effettivo consumo idrico dell'anno cui la tariffa si riferisce.

Fra l'altro, nel caso di specie, la dimostrazione della scorrettezza dell'operato della società che gestisce il servizio idrico è riscontrabile nel fatto che la stessa abbia emesso fatture solo in acconto esclusivamente in base a consumi presunti.

(in tema di illegittimità delle fatture idriche che contengono come voce il riferimento alle c.d. partite pregresse senza specificare a cosa effettivamente si riferisca l'importo vedasi il seguente articolo => Attenzione a questa voce in bolletta: «partite pregresse». È illegittima.)

In virtù di tali valutazioni la sentenza ha dichiarato non dovuta la somma vantata dalla società che gestisce il servizio idrico inclusa la c.d. "quota fissa" che "in mancanza di prova di reali ed effettivi consumi nonché degli impegni minimi contrattuali di consumi richiesti per la scelta dello scaglione da applicare non può trovare una esatta e corretta determinazione".

In altri termini, pertanto, nelle bollette che attestano i consumi idrici è possibile far riferimento ad una eventuale quota fissa solo se nei singoli contratti siano stati fissati i consumi minimi ed il relativo costo applicabile, di conseguenza una volta accertato l'assoluta scorrettezza delle modalità di calcolo dei consumi la sentenza ha stabilito addirittura che quanto pagato dal condominio (oltre diecimila euro per i consumi idrici di tutti i condomini nel periodo che intercorre fra 2006-2012) potrebbe essere addirittura superiore rispetto al consumo effettivo.

In conclusione, quindi, nulla deve il condominio degli oltre ottomila euro in più richiesta dalla società di gestione del servizio idrico.

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