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Nulla la nomina dell'amministratore che non si aggiorna periodicamente

L'amministratore di condominio che non si aggiorna rischia il suo mandato.
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 

L'amministratore di condominio che non cura l'aggiornamento professionale rischia di vedere inficiata la delibera assembleare con cui era stata precedentemente disposta la nomina o il rinnovo.

La sentenza in commento è il primo precedente che si affronta in tema di nullità della deliberazione a fronte dei requisiti formativi richiesti ex lege all'amministratore

Focus aggiornamento professionale => Speciale amministratore di condominio: le conseguenze sulla violazione dei requisiti previsti per la "formazione professionale"

L'aggiornamento professionale, nell'ambito dello svolgimento di determinate attività, assume un ruolo sempre più pregnante. Questa volta è intervenuto il Tribunale di Padova, che,con la sentenza del 24 marzo 2017, discorre in termini di nullità (non di l'annullabilità) della statuizione assembleare che dispone la conferma del mandato in favore di un amministratore sprovvisto dei requisiti formativi di cui al D.M 140/2014, precisando quanto segue: "[…] va dichiarato che l'impugnativa da parte dell'attore con la richiesta di nullità della delibera e conseguente revoca dell'amministratore (conseguenza automatica) era legittima e giustificata proprio dal comportamento tenuto dall'Amministratore del Condominio che non era stato in grado di fornire la prova della sussistenza dei suoi requisiti, prima della nomina".

Il fatto.L'Assemblea del Condominio Beta del 10 dicembre 2015 deliberava la nomina ad amministratore nella figura della società Alfa, il cui legale rappresentante era privo dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; detta delibera veniva impugnata da Tizio con istanza per mediazione; procedura che si concludeva con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito della successiva delibera del 10 febbraio 2016 che revocava la precedente.

L'Assemblea del Condominio Beta del 10 febbraio 2016, oltre a revocare la precedente delibera, deliberava nuovamente la nomina, quale amministratore del Condominio, la medesima società Alfa costringendo l'attore ad una nuova impugnazione per il medesimo motivo, in quanto il socio amministratore della società non aveva offerto la prova di avere adempiuto all'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento previsti dal dm 140/2014 di almeno 15 ore all'anno.

La delibera impugnata è stata poi di seguito nuovamente revocata e, pertanto, è Tizio è poi ricorso in giudizio per chiedere la condanna della compagine condominiale alle spese legali. Questi i fatti.

La Sentenza. Va osservato che, nella fattispecie, motivo unico di impugnazione della delibera è fondato sul mancato svolgimento dell'attività di frequentazione dei corsi obbligatori previsti dalla normativa da parte della società amministratrice e per essa dal suo legale rappresentante.

Nel decreto ministeriale n 140 del 2014, entrato in vigore il 09 ottobre 2014, si legge che l'obbligo di formazione ha cadenza annuale e, poiché non si parla di anno solare, si deve ritenere che l'obbligo di aggiornamento /frequentazione dei corsi vada dal 9 ottobre 2014 al 09 ottobre 2015 e di seguito per gli anni successivi.

Seguendo questo meccanismo non è possibile recuperare i corsi di formazione periodica annuali essendo ogni certificato valevole per l'anno successivo.

Quanto più propriamente alla validità della deliberazione (che ha disposto la nomina di un amministratore in carenza dei requisiti sulla formazione), il decidente ha statuito che la mancanza di frequentazione del corso rende illegittima la nomina di amministratore di Condominio nel senso che l'amministratore non potrà assumere incarichi per l'anno successivo, in quanto la sua nomina sarebbe nulla.

In conclusione. La Sentenza in commento è il primo precedente che si affronta in tema di nullità della deliberazione a fronte dei requisiti formativi richiesti ex lege all'amministratore. La norma a cui fare riferimento, per entrare nel merito della statuizione e coglierne la portata è l'articolo 71 bis delle Disposizioni di Attuazione al Codice civile.

L'ultimo comma della norma in disamina precisa che solo la perdita dei requisiti di onorabilità comporta la cessazione dell'incarico; il che legittima ciascuno dei condòmini a convocare senza formalità l'assemblea per la nomina di un nuovo amministratore, senza avvalersi di quest'ultimo (in quanto già esautorato nei poteri). Nulla dispone, al contrario, in tema di carenza dei requisiti formativi.

Stabilire allora gli effetti dell'invalidità, in quest'ultimo caso, vuol dire comprendere e valorizzare l'interesse pubblico latente nella normativa (Cassazione Civile n. 11256/2003), con la conseguenza che, ove dovesse continuarsi a ritenere nulla la delibera di nomina di un amministratore privo di requisiti formativi, il rapporto posto in essere originariamente potrebbe essere seriamente posto in discussione in ogni suo profilo…

Importanti chiarimenti sulla durata dei corsi di formazione

Sentenza
Scarica Tribunale di Padova del 24 marzo 2017
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