La vicenda. Due soci di una cooperativa denunciavano, ai sensi dell'art. 2409 c.c., le gravi irregolarità nella gestione commesse, a loro dire, dagli amministratori della stessa società cooperativa.
Tra gli altri fatti denunciati, i ricorrenti esponevano che, dopo le loro dimissioni, solo alcuni dei soci amministratori rimasti possedevano i requisiti previsti dall'art.71-bis disp. att. c.c., necessari allo svolgimento dell'attività di amministratore condominiale. Non solo. L'art. 71-bis citato dispone che possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio le società di persone e di capitale di cui al titolo V, libro V c.c.
Tale rinvio non comprende anche le società cooperative che, dunque, secondo i ricorrenti, non potrebbero svolgere l'incarico di amministratore condominiale.
Inoltre, i requisiti previsti debbono essere posseduti da tutti i soci amministratori e, nel caso di specie, tutti i soci della cooperativa, anche quelli sprovvisti dei menzionati requisiti, sono componenti del consiglio di amministrazione.
Le questioni esaminate dal Tribunale di Bologna. Per quanto qui di maggiore interesse, sono due le questioni principali sollevate dai ricorrenti:
- se una società cooperativa può essere nominata e svolgere l'incarico di amministratore di condominio;
- in caso affermativo, se i requisiti richiesti per svolgere l'incarico di amministratore di condominio, previsti dall'art. 71-bis citato, debbano essere posseduti da tutti i soci amministratori della cooperativa.
Anche le cooperative possono amministrare un condominio. In ordine al primo quesito il Tribunale di Bologna ha dubbi. Non è in discussione la possibilità, ritenuta pacifica, che una società (anche cooperativa) possa svolgere l'incarico di amministratore condominiale.
Osserva il giudice che il principio affermato dall'art. 71-bis disp. att. c.c., che rinvia alle disposizioni relative alle società commerciali di persone e capitali, senza richiamare espressamente anche le cooperative, viene comunemente esteso, nell'interpretazione giurisprudenziale, alle società cooperative, "sul presupposto che il fine mutualistico è pienamente compatibile con la prestazione di servizi a terzi, concretandosi detto fine nella creazione di occasioni di lavori per i soci stessi".
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