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Amministratore di condominio privo dei requisiti professionali. Legittima la sua revoca. Il Tribunale di Roma detta un principio cardine.

Manca la prova relativa alla periodicità dell'aggiornamento in materia. L'amministratore di condominio può essere revocato.
Avv. Maurizio Tarantino Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La Sentenza in commento è il primo precedente che affronta in tema di nullità della deliberazione a fronte dei requisiti formativi richiesti ex lege all'amministratore

La vicenda. Tizio (condomino ricorrente) aveva chiesto al giudice adito la revoca della società beta (società di amministrazione condominiale) eccependo oltre a una gestione non trasparente e non adeguata allo standard di diligenza professionale esigibile da una società a tal fine costituita, anche il mancato possesso dei requisiti prescritti dall'art. 71 bis disp. att. c.c. Inoltre, il ricorrente chiedeva la nomina di un amministratore giudiziale.

Speciale amministratore di condominio: le conseguenze sulla violazione dei requisiti previsti per la "formazione professionale"

Nomina nulla senza i corsi di aggiornamento: il precedente del Tribunale di Padova n. 818 del 24 marzo 2017. La Sentenza in commento è il primo precedente che affronta in tema di nullità della deliberazione a fronte dei requisiti formativi richiesti ex lege all'amministratore.

In tale vicenda l'Assemblea del Condominio deliberava la nomina ad amministratore nella figura della società Alfa, il cui legale rappresentante era privo dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Detta delibera veniva impugnata da Tizio con istanza per mediazione: procedura che si concludeva con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito della successiva delibera che revocava la precedente.

In pratica l'Assemblea del Condominio oltre a revocare la precedente delibera, deliberava nuovamente la nomina, quale amministratore del Condominio, la medesima società Alfa costringendo l'attore ad una nuova impugnazione per il medesimo motivo, in quanto il socio amministratore della società non aveva offerto la prova di avere adempiuto all'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento previsti dal dm 140/2014 di almeno 15 ore all'anno.

A tal proposito, il Tribunale di Padova ha precisato che "l'impugnativa da parte dell'attore con la richiesta di nullità della delibera e conseguente revoca dell'amministratore (conseguenza automatica) era legittima e giustificata proprio dal comportamento tenuto dall'Amministratore del Condominio che non era stato in grado di fornire la prova della sussistenza dei suoi requisiti, prima della nomina".

 Continua [...]

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GIUSEPPE COSTANTINI
GIUSEPPE COSTANTINI 17-01-2019 14:34:23

Vorrei sapere se un amministratore che ha seguito nel 2013 il corso presso la E.L.T.I i cui programmi sono indirizzati ad altri argomenti rispetto a quelli previsti nei corsi per amministratore di condominio può essere considerato valido legalmente per fare l'ammninistratore.
Non solo il vero corso di amministratore è stato effettuato all'inizio del 2018.
Un altro elemento poco convivente è che sono trascorsi oltre due anni dalla sua nomina e senza essere riconfermato continua a fare l'amministratore: è possibile sul piano legale?

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Biagio
Biagio 25-07-2019 18:00:40

Invece di avanzare critiche e ad essere molto di parte,facciamo e rispettiamo quelle regole che il Legislatore ha voluto. E Come dire perché hanno messo o semafori agli incroci? Se c'è il rosso il pedone diligente lo rispetta come anche l'automobilista, altrimenti ognuno è responsabile delle proprie azioni rispondendo nelle sedi opportune.A certi amministratori nelle assemblee dà molto fastidio ricevere questo tipo di richieste e per questo motivo noi condomini siamo apostrofati dei " rompi...".

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