La Sentenza in commento è il primo precedente che affronta in tema di nullità della deliberazione a fronte dei requisiti formativi richiesti ex lege all'amministratore
La vicenda. Tizio (condomino ricorrente) aveva chiesto al giudice adito la revoca della società beta (società di amministrazione condominiale) eccependo oltre a una gestione non trasparente e non adeguata allo standard di diligenza professionale esigibile da una società a tal fine costituita, anche il mancato possesso dei requisiti prescritti dall'art. 71 bis disp. att. c.c. Inoltre, il ricorrente chiedeva la nomina di un amministratore giudiziale.
Nomina nulla senza i corsi di aggiornamento: il precedente del Tribunale di Padova n. 818 del 24 marzo 2017. La Sentenza in commento è il primo precedente che affronta in tema di nullità della deliberazione a fronte dei requisiti formativi richiesti ex lege all'amministratore.
In tale vicenda l'Assemblea del Condominio deliberava la nomina ad amministratore nella figura della società Alfa, il cui legale rappresentante era privo dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Detta delibera veniva impugnata da Tizio con istanza per mediazione: procedura che si concludeva con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito della successiva delibera che revocava la precedente.
In pratica l'Assemblea del Condominio oltre a revocare la precedente delibera, deliberava nuovamente la nomina, quale amministratore del Condominio, la medesima società Alfa costringendo l'attore ad una nuova impugnazione per il medesimo motivo, in quanto il socio amministratore della società non aveva offerto la prova di avere adempiuto all'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento previsti dal dm 140/2014 di almeno 15 ore all'anno.
A tal proposito, il Tribunale di Padova ha precisato che "l'impugnativa da parte dell'attore con la richiesta di nullità della delibera e conseguente revoca dell'amministratore (conseguenza automatica) era legittima e giustificata proprio dal comportamento tenuto dall'Amministratore del Condominio che non era stato in grado di fornire la prova della sussistenza dei suoi requisiti, prima della nomina".
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