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Formazione amministratore di condominio, esame on line? No, ma se lo fai non fa niente!

La formazione degli amministratori di condominio declassata ad adempimento di terz'ordine. Basta anche l'esame on-line per scongiurare la revoca giudiziale.
Avv. Alessandro Gallucci 

Formazione periodica degli amministratori di condominio, fate un po' come vi pare, che se fate male è poco il male, anzi nessuno, non rischiate nemmeno la revoca!

No, non è una provocazione, è la sintesi di un decreto di rigetto di una richiesta di revoca giudiziale di un amministratore di condominio. Con buona pace per chi organizza corsi in maniera scrupolosamente conforme ai dettami di legge e per chi quei corsi li frequenta investendo tempo e denaro.

Sentenze e provvedimenti giurisprudenziali in genere sono una manna per i commentatori della materia condominiale.

Per condòmini ed amministratori rappresentano sempre più appigli da sfruttare in assemblea a sostegno delle proprie tesi: alzi la mano chi non ha visto ho sentito il condòmino dire all'amministratore "Eh, l'ha detto la Cassazione! ", oppure viceversa questo dire a quello "Questa è la sentenza la legga pure! ".

Il decreto del Tribunale di Torino che andremo a commentare, il n. 1768 del 31 luglio 2019 è certamente uno di questi provvedimenti. Il suo contenuto è così particolare, guardando alla materia della formazione periodica degli amministratori di condominio, che, siamo certi, non mancherà d'essere brandito all'occorrenza.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare in altre occasioni, l'assenza di studi ed approfondimenti dottrinari in relazione alla materia della formazione degli amministratori condominiali, fa sì che le decisioni giurisprudenziali non trovando materiale sul quale fondarsi, evidentemente restando frutto della convinzione autonoma di chi è chiamato a dirimere controversie.

Formazione periodica degli amministratori di condominio, i dettami del d.m. n. 140/2014

Il decreto ministeriale n. 140 del 2014, cioè il regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali, in relazione ai corsi di formazione periodica, all'art. 5, tra le altre cose, specifica che:

  • gli obblighi formativi di aggiornamento hanno cadenza annuale;
  • i corsi di aggiornamento validi ai fini della formazione periodica devono avere una durata minima di quindici ore;
  • i corsi devono essere tenuti da formatori che posseggono determinati requisiti validati da un responsabile scientifico a sua volta in possesso di specifiche qualità;
  • i corsi possono essere svolti anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.
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Sentenza
Scarica Tribunale di Torino decreto 31 luglio 2019 n. 1768
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