Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
115574 utenti
Registrati
chiudi
Inviaci un quesito

Formazione amministratore di condominio, esame on line? No, ma se lo fai non fa niente!

La formazione degli amministratori di condominio declassata ad adempimento di terz'ordine. Basta anche l'esame on-line per scongiurare la revoca giudiziale.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Formazione periodica degli amministratori di condominio, fate un po' come vi pare, che se fate male è poco il male, anzi nessuno, non rischiate nemmeno la revoca!

No, non è una provocazione, è la sintesi di un decreto di rigetto di una richiesta di revoca giudiziale di un amministratore di condominio. Con buona pace per chi organizza corsi in maniera scrupolosamente conforme ai dettami di legge e per chi quei corsi li frequenta investendo tempo e denaro.

Sentenze e provvedimenti giurisprudenziali in genere sono una manna per i commentatori della materia condominiale.

Per condòmini ed amministratori rappresentano sempre più appigli da sfruttare in assemblea a sostegno delle proprie tesi: alzi la mano chi non ha visto ho sentito il condòmino dire all'amministratore "Eh, l'ha detto la Cassazione! ", oppure viceversa questo dire a quello "Questa è la sentenza la legga pure! ".

Il decreto del Tribunale di Torino che andremo a commentare, il n. 1768 del 31 luglio 2019 è certamente uno di questi provvedimenti. Il suo contenuto è così particolare, guardando alla materia della formazione periodica degli amministratori di condominio, che, siamo certi, non mancherà d'essere brandito all'occorrenza.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare in altre occasioni, l'assenza di studi ed approfondimenti dottrinari in relazione alla materia della formazione degli amministratori condominiali, fa sì che le decisioni giurisprudenziali non trovando materiale sul quale fondarsi, evidentemente restando frutto della convinzione autonoma di chi è chiamato a dirimere controversie.

Formazione periodica degli amministratori di condominio, i dettami del d.m. n. 140/2014

Il decreto ministeriale n. 140 del 2014, cioè il regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali, in relazione ai corsi di formazione periodica, all'art. 5, tra le altre cose, specifica che:

  • gli obblighi formativi di aggiornamento hanno cadenza annuale;
  • i corsi di aggiornamento validi ai fini della formazione periodica devono avere una durata minima di quindici ore;
  • i corsi devono essere tenuti da formatori che posseggono determinati requisiti validati da un responsabile scientifico a sua volta in possesso di specifiche qualità;
  • i corsi possono essere svolti anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.
 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza
Scarica Tribunale di Torino decreto 31 luglio 2019 n. 1768
Commenta la notizia, interagisci...
Giuseppe
Giuseppe 14-10-2021 18:48:54

Anche gli avvocati, secondo la legge e secondo il primo parere del Consiglio Nazionale Forense, non potevano svolgere l'attività di amministratore di condominio.
Successivamente lo stesso Consiglio ha interpretato in modo opposto la legge 247/12 e così tutti gli avvocati possono essere amministratori di condominio.
Credo sia molto più grave di un esame on-line, visto che con il covid se ne sono visti dovunque.

rispondi
Annulla

  1. in evidenza

Dello stesso argomento


Una formazione rigorosa solo sulla carta.....

Una formazione rigorosa solo sulla carta.... La seconda parte dell'intervista resa dal Sottosegretario alla Giustizia dott. Cosimo Maria Ferri al quotidiano in data 03 marzo 2015, riguarda