Il 3 marzo 2014 il quotidiano “Sole24Ore” ha pubblicato un'intervista al Sottosegretario alla Giustizia dott. Cosimo Maria Ferri sul tema della formazione degli amministratori condominiali, materia (mal)regolamentata dall'ormai famigerato decreto ministeriale n. 140 del 2014.
Oggetto dell'intervento i quesiti sull'applicazione del decreto posti da una serie di associazioni, società ed enti di formazione operanti nell'ambito della rappresentanza e dei servizi agli amministratori di condominio.
Partiamo dal dato certo ed incontrovertibile: un'intervista, per quanto autorevole sia l'intervistato, non rappresenta una forma d'interpretazione autentica del regolamento sulla formazione. Certo, chi l'ha resa è lo stesso Sottosegretario che s'è occupato della sua stesura.
Come dire: per quanto le affermazioni di Ferri non siano vincolanti, è probabile che in un'eventuale fase di controllo dell'operato degli enti formatori (se mai vi sarà) le sue parole possano avere un valore d'indirizzo degli stessi.
Le risposte fornite dal Sottosegretario non sempre convincono appieno ed anzi rischiano d'ingenerare ancor più incertezza e confusione: qui di seguito ne analizzeremo alcune, evidenziando quali risposte, dal nostro punto di vista, non risolvono le criticità poste dal regolamento ed anzi le aggravano e quali possano essere le possibili soluzioni.
1) Compatibilità del ruolo di responsabile scientifico con quello di formatore
Per il Sottosegretario si tratta di figure distinte: chi assume il ruolo di responsabile scientifico non può assumere anche quello di formatore (la cui competenza è attestata dal primo) per evitare situazioni di conflitto d'interessi, visto – secondo Ferri – il ruolo di vigilanza del responsabile scientifico.
Rispetto alla formazione nel settore della mediazione, il Ministero, sul proprio sito istituzionale, afferma che “non vi sono ragioni per non consentire al responsabile scientifico di svolgere contestualmente l'attività di responsabile scientifico e di formatore” (fonte: https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_3_4_15.wp?tab=f).
Come mai questo cambio di rotta? Quali sono le specificità della formazione degli amministratori di condominio rispetto alla formazione dei mediatori? Dal Ministero dovrebbero rendere conto di questa differenza.
Portando il ragionamento del Sottosegretario alle sue naturali (e nemmeno estreme) conseguenze, si dovrebbe concludere che nemmeno i Presidenti di associazione o di enti di formazione possano auto-indicarsi come responsabili scientifici dei corsi, al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
Il responsabile scientifico, inoltre, non ha compiti di vigilanza (non può sanzionare o estromettere i formatori il cui rapporto contrattuale intercorre con l'ente formatore), ma di mera certificazione di fatti e competenze accertate documentalmente.
2) Compatibilità di ruoli tra direttore di enti accreditati alla formazione dalle Regioni e responsabile scientifici dei corsi per amministratori condominiali
Per Ferri nessun problema, purché il direttore abbia le competenze per assumere l'incarico di formatore ex art. 4 d.m. n. 14/2014.
Siamo d'accordo, ma solo in parte, con il Sottosegretario. La domanda, forse, puntava ad ottenere una risposta del genere: “i direttori di enti accreditati dalle Regioni sono responsabili scientifici di diritto”.
Non sappiamo se l'intenzione era questa, ma è evidente che mai si sarebbe potuti arrivare a tale risultato. Una domanda al Sottosegretario: ma se il direttore dell'ente di formazione può assumere il ruolo di responsabile scientifico (evidentemente autonominandosi), perché secondo Ferri in questo caso non si rischia un conflitto d'interesse?
3) Chi sono i professionisti dell'area tecnica?
Per Ferri si tratta di un riferimento a geometri, ingegneri, architetti, periti industriali e agrari e simili.
Concordiamo. Certo non è chiaro se sia necessaria l'iscrizione al relativo albo o collegio.
4) Dimostrazione della specifica competenza del formatore di lungo corso
A detta del Sottosegretario bastano prove indiziarie o induttive a dimostrare il possesso dei requisiti. Per Ferri possono essere considerate tali “le locandine e i programmi dei corsi nei quali appaiano data e durata dei corsi e il suo nominativo come docente, nonché copia dei pagamenti a suo favore per le attività esercitate”.
Chi ha formato per anni senza conservare le locandine, o magari l'ha fatto a titolo gratuito quale componente di un'associazione (e i casi sono tanti), per il Sottosegretario è tagliato fuori. Riteniamo che questa soluzione sia assolutamente insensata.
Cos'ha una locandina in più rispetto ad un CV firmato con assunzione personale di responsabilità? Chi può assicurare al responsabile scientifico che la locandina riguardi un corso che non s'è mai tenuto, ad esempio, per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti? Qui ci scontriamo con una norma pensata con la buona intenzione di riconoscere le competenze maturate sul campo anche da chi non è in possesso di titoli accademici scritta malamente e (ci si consenta) letta dal Ministero in modo ancor più discutibile.
5) Controllo dei requisiti formali dei responsabili scientifici e dei formatori: che vuol dire riscontro documentale? Basta un'autocertificazione?
No, per Ferri ci vogliono appositi certificati emessi dalla pubblica amministrazione perché l'autocertificazione, così come oggi regolamentata, si applica solamente nei rapporti tra P.A. e cittadini e non anche ai rapporti tra di essi.
Esprimeremo il nostro punto di vista attraverso un ipotetico di dialogo tra un organizzatore di un corso e un ipotetico aspirante responsabile scientifico.
Organizzatore: “Vuoi fare il formatore o il responsabile scientifico? Inizia a girare Tribunali, Scuole, Università, Ordini e Collegi professionali per farti rilasciare il certificato dei carichi pendenti, di godimento dei diritti civili, nonché quello il diploma di laurea, l'attestazione d'iscrizione all'albo ecc. ecc.”
Candidato: “Anche se è notorio che sono un avvocato (o magistrato un architetto o geometra o ingegnere, ecc. ecc.)?”
Organizzatore: “Si, perché nei rapporti tra privati non basta un'autocertificazione del possesso dei requisiti”.
Candidato: “Nemmeno un CV è sufficiente?”
Organizzatore: “Siccome il curriculum altro non è che un'autocertificazione, no, per Ferri no basta.”
Candidato (spazientito) “Ma come?!?!?!? Lo scorso anno sono stato assunto in banca sulla base di questo curriculum.”
Organizzato: “Non basta, avanti il prossimo!”.
È utile ricordare che i formatori dei corsi per mediatori possono attestare la propria competenza tramite un CV. “È senz'altro possibile che, poi, al fine della valutazione della chiara fama, si faccia valere, in sede di redazione del nel curriculum formativo, la circostanza di avere acquisito all'estero l'esperienza in materia di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie” (Fonte: https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_3_4_15.wp?tab=f).
Ripetiamo come per il quesito: perché questa differenza?
6) I corsi di aggiornamento devono trattare tutte le materie indicate dall'art. 5 del d.m. n. 140/2014
Per Ferri i corsi devono trattare le materie indicate dalla normativa e le novità sopravvenute.
Una risposta che – a nostro avviso – equivoca sulla differenza tra aggiornamento e ripetizione.
D'altra parte se su un modulo didattico non vi sono novità, rispetto a che cosa si deve aggiornare l'amministratore? Si tratta di corsi di aggiornamento e non di ripetizioni private e la funzione esemplificativa dell'elenco dei moduli garantisce la possibilità di spaziare rispetto ad ogni materia che abbia attinenza con l'amministrazione condominiale.
7) I corsi possono essere divisi in più pacchetti orari distanziati tra loro nel corso dell'anno?
Si, per Ferri si può, ma bisogna comunque salvaguardare l'efficacia del corso.
La questione – a nostro avviso – parte da un equivoco di fondo: un conto è la calendarizzazione del corso, altro la sua unicità. Spieghiamoci meglio.
Il corso di aggiornamento (sul punto il regolamento è talmente chiaro che lo citiamo) “ha una durata di almeno 15 ore” e deve essere comunicato al Ministero al massimo entro la data d'inizio, ecc, ecc..
È evidente che questo corso non si debba tenere “tutto d'un fiato” ma possa essere frazionato in più lezioni da tenersi in uno o più mesi.
La norma non vieta ciò; come non vieta la possibilità di mutare i docenti o aggiungere dei moduli o di sostituirli (purché sia tutto preventivamente comunicato al Ministero in modo tale da consentire la verificabilità dell'attività formativa e chiaramente concordato con i corsisti). Ciò che non è possibile è organizzare tanti piccoli corsi autonomi di due o tre ore e poi arrivare alla fine dell'anno e attestare che l'amministratore ha frequentato 5 corsi da tre ore, o quindici corsi da un'ora e via discorrendo.
Qual è il responsabile scientifico che si assume la responsabilità di comunicare al Ministero l'inizio di un corso che ha durata inferiore a 15 ore? Ricordiamo che a differenza di altre realtà in questa materia non si parla di crediti formativi o di “monte ore di aggiornamento” ma di durata dei corsi di aggiornamento.
Un ultimo quesito lo aggiungiamo noi. Il formatore–amministratore può assolvere al proprio obbligo di aggiornamento attraverso quest'attività? Per gli avvocati è possibile e per gli amministratori?
Dalle domande e soprattutto dalle risposte fornite dal Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri è evidente che la materia della formazione degli amministratori condominiali è più intricata del previsto e la mancanza di un puntuale sistema di controlli rischia di aggravare la situazione a solo danno dell'utenza.
Come risolvere questa situazione di empasse? Sicuramente non può essere sufficiente un'intervista. Ed allora?
S'è vero, com'è vero, che tecnicamente è impossibile per il Ministero emettere una circolare interpretativa del decreto (motivo: chi lo applica non è un'articolazione dello Stato ma soggetti privati e le circolari non hanno valore vincolante per gli stessi), del pari non può dubitarsi che è ben auspicabile un intervento formale da parte del dicastero di via Arenula, ad esempio attraverso la pubblicazione di alcune FAQ sul proprio sito istituzionale, come già fatto per casi simili (vedasi FAQ sulla formazione e sugli enti di formazione in materia di mediazione civile e commerciale). L'optimum, ad avviso di chi scrive, resta la riscrittura del d.m. n. 140/2014.
- Attenzione ai corsi fuffa organizzati per la formazione!
- Formazione amministratori di condominio, una rosa nel deserto.