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Dpcm 26 aprile 2020, per pagare le quote condominiali si può andare presso lo studio dell'amministratore?

Con il nuovo dpcm del 26 aprile 2020 cambierà qualcosa rispetto alle modalità di pagamento degli oneri condominiali?
Redazione 

A breve inizierà la famigerata Fase 2 dell'attuale epoca virotica. Il premier Conte ha spiegato domenica 26 aprile che in questa fase ci vuole prudenza. La sua esortazione ha trovato riscontro nella lettera della norma. Pare una Fase 1 e, ma non è questo in punto.

Com'è noto con i vari dpcm che si sono susseguiti dal 22 marzo in poi non è stato chiaro se l'attività di amministratore condominiale fosse consentita. Non era chiaro leggendo le norme, perché con le FAQ sul proprio sito istituzionale, il Governo ha messo una pezza ed ha chiarito che l'attività di amministrazione condominiale, in qualunque forma esercitata, non dovesse considerarsi sospesa.

Col dpcm 26 aprile 2020 è espressamente stabilito che i servizi immobiliari (codice ATECO 68), nel cui novero vanno inseriti gli amministratori di condominio potranno riprendere l'attività. Che confusione!

Spostamenti legittimi, quali sono e quali saranno fino al 17 maggio

Fino al 4 maggio è in vigore il dpcm 10 aprile 2020 a mente del cui art. 1 «sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute».

In relazione alla concreta applicazione di questa norma, il Governo, sul proprio sito istituzionale ha specificato che

«Sono consentiti solo gli spostamenti da casa motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (per esempio, dover fare la spesa o comprare beni necessari) o per motivi di salute. I motivi dello spostamento devono comunque essere dimostrati, anche mediante autocertificazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze dell'ordine statali e locali

L'art. 1 del dpcm 26 aprile 2020 ha leggermente ampliato il novero delle possibilità di muoversi. Esso, infatti, precisa che "sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie".

I congiunti sono stati definiti quali affetti stabili: supponiamo che tra essi non trovi spazio l'amministratore di condominio, se non per i suoi parenti.

Si può uscire di casa per andare a pagare il condominio?

La domanda, a questo punto, sorge spontanea. Proviamo (ahinoi in questo periodo si va per tentativi, le certezze sono poche) a fornire una risposta.

Il pagamento delle rate condominiali non ci pare una comprovata esigenza lavorativa. È un obbligo, certamente, che non è stato sospeso, e quindi rientra nel novero delle situazioni di necessità.

Pagare le rate condominiali presso lo studio dell'amministratore?

Risposta: non è vietato.

Il riferimento è alle rate in scadenza o scadute, ma non ci si può meravigliare se l'amministratore, anch'egli in una situazione d'emergenza, suggerisca altre modalità di pagamento? No, anzi. Quali? Home-banking, bonifico bancario, bollettino postale.

E se per un qualunque motivo il condòmino non sia nelle possibilità di agire altrimenti se non chiedendo all'amministratore un appuntamento per versare le somme?

L'amministratore è obbligato a consentirvi?

Beh, se non è altrimenti possibile per il condòmino provvedere al versamento (ipotesi non proprio peregrina), riteniamo che il rifiuto di ricevere la prestazione faccia venire meno le conseguenze negative dell'inadempimento in capo al condomino.

Al riguardo ricordiamo che ai sensi dell'art. 91 del decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020) «il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».

Certo, ci rendiamo conto che nell'anno 2020 è davvero difficile che qualcuno non sia dotato di home banking, o quanto meno di conto corrente bancario o postale.

Coronavirus e assemblee condominiali

Si possono riscuotere le somme presso il condominio?

In linea generale, la regola è: si paga presso il domicilio del creditore, cioè presso l'ufficio dell'amministratore. Nessun obbligo, dunque, certo la situazione d'emergenza impone di valutare il miglior modo di agire.

Non è raro che avvocati o altri professionisti, in particolari situazioni, vadano a raccogliere il mandato presso il domicilio del cliente o anche le firme in caso di atti notarili. Per una persona anziana, sola, che non ha possibilità di utilizzare l'home banking o provvedere altrimenti, forse si potrebbe riflettere su come regolarsi.

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