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Coronavirus: nuove chiusure, ma proseguono servizio di portierato e pulizia parti comuni

Coronavirus, nuovo dpcm e nuove restrizioni: studi di amministrazione chiusi, salvo appuntamenti on-line.
Redazione 

Alla fine, dopo quasi ventiquattro ore di tribolazione, il dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 22-03-2020) è arrivato.

Un nuovo provvedimento, annunciato dal Premier nella tarda serata di sabato, che contiene ulteriori restrizioni alle attività economiche, nuove misure di restrizione degli spostamenti ed una posticipazione del sostanziale obbligo di stare in casa.

Un atto che ha tenuto in attesa molti settori produttivi, ivi compreso il condominio e alcuni dei fornitori abituali di servizi per l'edificio.

Motivo?

Come spesso accade quando l'annuncio non è il seguito del provvedimento, ma la sua adozione, è venuta fuori una ridda di voci, indiscrezioni e ipotesi.

Per tutta la giornata del 22 marzo si sono susseguite «voci incontrollate e pazzesche. Si diceva che l'Italia stava vincendo [sull'Inghilterra] per 20 a 0 e che aveva segnato anche Zoff di testa, su calcio d'angolo».

Questa, per dirla alla Fantozzi, la sintesi di domenica. Poi la svolta, la bozza del decreto, ma guai a fare affidamento sulle anticipazioni e poi la firma del Presidente Conte.

La bozza trova conferme. Vediamo in sintesi, che cosa ci dice con particolare attenzione al condominio.

Amministratori, prosegue senza problemi la loro attività? No, a meno che non possa farlo in modalità smart working

Si era sparsa la voce che le attività professionali, ivi comprese quelle di amministrazione condominiale, dovessero fermarsi.

Per gli amministratori sembrerebbe proprio che è così. Il decreto 22 marzo 2020 specifica che le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020, cioè: per quanto possibile organizzare l'attività in modalità smart-working, favorire ferie e congedi, utilizzare dispositivi di protezione individuale laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale e comunque assumere protocolli di sicurezza anti-contagio.

Che l'amministratore non possa continuare, ce ne dà conferma la tabella allegata al decreto. Il codice ateco dell'amministratore è escluso dall'elenco delle tabelle. Questa la conclusione che ci pare debba essere tratta leggendo il d.p.c.m.

Studi chiusi, dunque? Sì, ma… come specifica la lettera c) «le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile».

Resta l'equivoco della figura dell'amministratore condominiale quale attività produttiva o professionale, ma non è questo l'occasione di approfondire l'argomento. Chiaramente, almeno così appare, niente di ricevimento di clienti.

Coronavirus e assemblee condominiali, istruzioni per l'uso

Ricordiamo che ai sensi della lettera A dell'articolo 1 del d.p.c.m. 22 marzo 2020 «l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze»

Portierato, confermata la possibilità di prosecuzione del servizio

S'era anche ipotizzato che il servizio di portierato dovesse essere sospeso.

Non è così. Il condominio, quale datore di lavoro, ha un codice Ateco 97.00.00, cioè «attività di famiglie e convivenze (inclusi i condomini) come datori di lavoro per personale domestico quale collaboratori domestici, cuochi, camerieri, guardarobieri, maggiordomi, lavandaie, giardinieri, portinai, stallieri, autisti, custodi, governanti, baby-sitter, badanti, istitutori, segretari eccetera»

Il portiere, dunque, domani potrà essere sul posto di lavoro, con i dispositivi di protezione individuale, se non è possibile tenere la distanza di un metro, così come stabilito dal dpcm 11 marzo 2020.

Imprese di pulizia, nessun divieto di prestazione del servizio

L'elenco provvisorio che circolava nella giornata di domenica sembrava prevedere il blocco delle attività di alcune imprese di pulizia: non è così.

Il loro codice 81.20.00 attività di pulizia» e disinfestazione è tra quelle delle attività produttive esercitabili.

Assemblee condominiali a distanza

Dpcm 22 marzo 2020

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