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Assemblee di condominio in presenza e coronavirus, arriva la circolare ministeriale

Le assemblee condominiali sono riunioni private a numero chiuso; è raccomandato riunirsi a distanza, ma non vietato in presenza. Sarebbe comunque utile una disciplina ad hoc.
Redazione 

Lo avevamo scritto lunedì mattina: con la nuova stretta a determinate attività imposta dal d.p.c.m. 18 ottobre 2020 il Presidente del Consiglio interveniva, solo marginalmente, sulle assemblee condominiali.

Marginalmente e, com'è stato detto, discutibilmente: una norma contiene un precetto. Le regole impongono, vietano o facoltizzano condotte, non le raccomandano.

Il d.p.c.m. 18 ottobre 2020 raccomanda di evitare riunioni private in presenza, preferendogli gli incontri a distanza.

Tutto chiaro?

Certo, può apparire labile il discrimine tra riunione, incontro tra amici, festa, ecc., seppur, v'è da dire, un'attenta lettura delle norme può portare a tracciare una distinzione tra queste cavillose catalogazioni dell'attività umana.

Finalmente, ci viene da dire, dall'inizio della pandemia ad oggi un atto interpretativo ufficiale di un decreto presidenziale - sia pur a limitata efficacia interna all'amministrazione ministeriale del dicastero che l'ha emessa - ha chiarito che le assemblee condominiali sono riunioni private. Il riferimento è alla Circolare del Ministero dell'Interno emanata in data 20 ottobre 2020.

Non ce n'era bisogno, a nostro modo di vedere, che le assemblee fossero tali era di per sé evidente. Ma, ci si scusi il gioco di pare, evidentemente, anche se come si suol dire in claris non fit intepretatio, ribadire l'ovvio può essere esercizio di chiarezza.

Riunioni e congressi, quali differenze?

«Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.

Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l'eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico.

Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.».

Questo un passaggio della circolare N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. rilasciata dal Ministero dell'Interno - a firma del Capo di Gabinetto Frattasi - il 20 ottobre 2020.

Le assemblee condominiali sono riunioni tra persone nelle quali, in linea di massima, si sa già chi e quanti possono partecipare.

Ogni condòmino ha diritto di partecipare all'assemblea. Se c'è un usufruttuario potrebbero avere diritto a prendere parte alla riunione tanto lui che il nudo proprietario. Se l'appartamento è in comproprietà tra più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentate in assemblea (art. 67 disp. att. c.c.).

Può essere prevista la presenza di tecnici, legali, consulenti, ma a conti fatti, quando l'amministratore prepara l'avviso di convocazione, di massima, sa già il numero massimo di persone che possono essere presenti.

Un elemento importante che non emerge dalla circolare, ma che si evince chiaramente dalle norme vigenti, è che i limiti numerici previsti per gli eventi conviviali (feste, matrimoniali, ecc.) non si applicano alle assemblee condominiali. Certo, non sfugge che riunire 100 persone è cosa diversa da farne incontrare 10.

Ad oggi, però, è consentita in presenza - sia pur non raccomandata - un'assemblea condominiale che veda la potenziale partecipazione di 100 persone.

Ciò che importa nel valutare l'opportunità - allo stato per il d.p.c.m. sconsigliata - di riunirsi in presenza è l'adeguatezza dei locali rispetto alle persone che potrebbero partecipare all'assemblea medesima: riunirsi sì, ma nel rispetto del distanziamento.

Quante riunioni bisogna fare per legge in un anno?

Riteniamo che sarebbe utile, dato l'interesse di molti condòmini e non solo a riunirsi per discutere in materia di superbonus, che al di là delle circolari e delle interpretazioni siano assunte norme specifiche riguardanti questo genere di riunioni e che sia previsto un protocollo ad hoc per dipanare dubbi ed evitare rischi connessi ad un'attività sociale che non è una funzione religiosa, né un congresso, né tanto meno una festa tra amici, ma una riunione di una collettività organizzata di persone con proprie peculiarità.

Assemblee condominiali: nessun divieto di svolgimento nel nuovo DPCM

Circolare dpcm 18 ottobre 2020

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