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DPCM 14 gennaio 2021, quale sorte per le assemblee condominiali?

Come per i precedenti decreti possibili le riunioni in presenza, ma resta la forte raccomandazione a svolgerle a distanza.
Redazione 

Si poteva intuire già leggendo il decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021 che non recava traccia di divieti per lo svolgimento di riunioni.

La conferma è arrivata con DPCM (ormai arcinoto acronimo di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) datato 14 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio e in vigore da oggi (16 gennaio): per le riunioni private (ergo per le assemblee condominiali) solo una forte raccomandazione.

Le disposizioni contenute nel DPCM si applicano fino al 5 marzo 2021.

Assemblee condominiali, meglio on-line, ma possibili in presenza

Art. 1 lett o) dpcm 14 gennaio 2021: «sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza».

La norma è identica alle precedenti sull'argomento.

Come ebbe a specificare il Ministero dell'Interno con una circolare dell'ottobre '20 e poi (a titolo esemplificativo senza alcuna valenza normativa) il Governo con la pubblicazione delle FAQ sul proprio sito istituzionale, le assemblee condominiali possono svolgersi, ma va privilegiata la modalità a distanza.

Assemblee condominiali, le regole sul distanziamento

Non esistono protocolli ad hoc per le assemblee condominiali, né il presidente a poteri coercitivi sui partecipanti, al più può sciogliere il consesso nel caso d'impossibilità di svolgere in sicurezza ed in generale (emergenza sanitaria a parte) efficacemente la riunione.

L'indirizzo del governo è chiaro: è fortemente raccomandato svolgere le riunioni private a distanza.

Come per gli spostamenti, che vanno limitati al necessario, e le visite ad altre persone, anch'esse da ridurre all'osso, anche le assemblee in presenza andrebbero evitate. Si possono fare sì, ma meglio riunirsi a distanza.

DPCM Natale: nessuna novità per le assemblee condominiali. Ufficiale l'assemblea on-line a maggioranza.

È utile ricordare che ai sensi del novellato art. 66 disp. att. c.c. le assemblee condominiali possono svolgersi in videoconferenza se ciò è previsto dal regolamento condominiale ovvero, in mancanza, se la maggioranza dei condòmini ha espresso il proprio consenso a ciò.

Assemblee condominiali, il "colore dell'area" non incide sulla possibilità di svolgimento

È uno dei punti di maggiore criticità, perché nelle aree rosse ed arancioni le restrizioni ai movimenti delle persone sono maggiori a quelle nelle aree gialle.

A ben leggere, il divieto di spostamento tra regioni, valevole fino a metà febbraio, si applica anche alle regioni ricadenti nella così detta "area gialla".

Quali le conclusioni? Stando all'impostazione che fu data coi DPCM emanati ad ottobre deve ritenersi che l'area di rischio nella quale ricade la regione non rappresenta in alcun caso motivo ostativo alle riunioni private, evidentemente per ciò equiparate a situazioni di necessità.

Si ribadisce: stante la forte raccomandazione a svolgere le riunioni private a distanza, il Governo sembrerebbe suggerire il ricorso all'assemblea on-line.

In mancanza della possibilità di fare ricorso a questa possibilità, è bene riunirsi in situazioni di reale necessità, nel rispetto del distanziamento sociale ed in luoghi idonei a raccogliere il numero complessivo dei partecipanti al condomino.

Vedremo se ed in che misura le indicazioni precedentemente fornite dal Ministero dell'Interno verranno modificate.

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