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DPCM 24 ottobre 2020, quali riflessi per le assemblee condominiali?

Le forti raccomandazioni del Governo possono impattare sulle riunioni in presenza? Che ne sarà delle decisioni sul superbonus?
Redazione 

Siamo in una fase acuta di questa seconda ondata della pandemia: tanti si aspettano risposte risolute e misure efficaci. Qualcuno le considera eccessive, altri ritengono le misure blande. Per il condominio nulla di tutto ciò.

Dal 13 ottobre ad oggi, 13 giorni esatti, ci sono susseguiti tre diversi d.p.c.m. - l'ormai arcinoto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - per cercare di porre un argine alla diffusione del coronavirus.

13, 18 e 24 ottobre: in nessun caso si è espressamente menzionato il condominio. Condominio che, com'è noto, è stato abbondantemente dimenticato in piena emergenza invernale/primaverile e adesso che necessiterebbe di attenzione speciale, data anche la necessità, per molti, di discutere e decidere sul superbonus, viene nuovamente ampiamente trascurato.

Vediamo perché e per quale ragione le nuove misure, sotto la bislacca forma della forte raccomandazione, non sono di alcun ulteriore aiuto, anzi concretamente, più che giuridicamente, rappresentano l'ennesimo ostacolo ad una sana e normale gestione delle cose comuni.

Riunioni private in presenza possibili, ma meglio a distanza

Il d.p.c.m. del 18 ottobre, integrando quello del 13, inseriva in quel provvedimento la lettera n-bis, che recitava: «sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza».

Il decreto datato 24 ottobre, che ha sostituito quello del 13 (modificato dal d.p.c.m. del 18, già così dalla sequenza si percepisce il profluvio normativo) oggi alla lettera o) prevede che o) «sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza».

Per quel che ci riguarda, dunque, nessuna novità. Va rammentato che tra il 18 ed il 24 ottobre, esattamente il 20, il Ministero dell'Interno, con una propria circolare, rammentava che tra le riunioni private sono annoverabili le assemblee di condominio.

Assemblee di condominio in presenza e coronavirus, arriva la circolare ministeriale

Assemblee in presenza lecite, dunque, ma meglio la forma a distanza. Com'è noto, però, la convocazione di un'assemblea on-line, di recente normata dal d.l. Agosto, presenta più di qualche elemento di difficoltà.

Spostamenti non necessari fortemente sconsigliati e quindi le assemblee non urgenti possono attendere

All'apparenza, dunque, nessun cambiamento, nessuna novità.

Sì, ma fino ad un certo punto. Come dicevamo in precedenza la novità c'è, è più sostanziale che giuridica, ma esiste e la troviamo sottoforma, anche questa, di forte raccomandazione.

«È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi» (art. 1, quarto comma, d.p.c.m. 24 ottobre 2020).

In molti hanno letto in questa norma, una forma d'invito pressante a non uscire da casa (anche se a leggere con attenzione sembrerebbe quasi che ad uscire a piedi non vi siano problemi) se non per motivi particolari. Ad oggi gli spostamenti sono liberi, per uscire di casa non è necessario un motivo. Il d.p.c.m., però, dice che se non ne abbiamo è meglio stare in casa. Almeno così par di capire.

Un modo, per alcuni pilatesco, di non prendere posizione netta, normativamente sanzionabile.

Sta di fatto che stando a questa indicazione una persona, più che legittimamente, potrebbe chiedersi: è necessario che io vado all'assemblea condominiale?

E dall'altro lato l'amministratore domandarsi se è proprio indispensabile convocare.

Assemblea condominiale, esiste un limite massimo di presenti?

È su questo aspetto che, per così dire, si gioca la partita: convocare e partecipare solo se necessario. Può essere indispensabile decidere sul rifacimento della facciata, o di un impianto, magari di riscaldamento, ma di certo non per deliberare sulla piantumazione di alberi o piante.

Certo, siccome si tratta di attività non sospesa, la convocazione sarebbe legittima e l'assenza una semplice scelta personale.

Superbonus, nessuna urgenza, ma il prolungamento dei termini sembra opportuno, anzi fondamentale

Lavori e pianti a parte, il pensiero di molti corre al superbonus.

Sebbene l'attività edilizia ad oggi non sia sospesa, molti si domandano se non sia comunque consigliabile rinviare i lavori a tempi migliori. Certo, i tempi migliori cozzano con quelli stretti di vigenza della detrazione del 110%. Per questo genere di opere il 31 dicembre 2021 non è poi così lontano.

E allora?

Allora in assenza, evidente e conclamata, di una specifica, competente e chiara disciplina delle esigenze della gestione condominiale connesse alla situazione epidemiologica vigente, l'auspicio è quello di una proroga del superbonus del 110% oltre il 2021. Il Ministro Patuanelli parlò della volontà del Governo di rendere la detrazione strutturale anche grazie alle risorse legate al Recovery fund.

Vedremo che ne sarà, per ora libertà di riunione, sì c'è, ma la realtà e i timori rischiano di trasformarla in un'opzione solo teorica.

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