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Piscina condominiale, lesioni mortali e danni

Esistono regole per la piscina condominiale? Chi risponde per i danni? E quando si tratta di lesioni mortali?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

La piscina condominiale

La piscina, anche se non è contemplata tra i beni condominiali ex art. 1117 c.c., può essere al servizio degli abitanti dell'edificio. Com'è noto, l'art. 1117 c.c. indica una serie di beni e servizi condominiali solo in via esemplificativa, ben potendo altre cose assumere questa natura sulla base del titolo o in ragione della loro destinazione.

Così può essere anche nel caso della piscina. Spesso la piscina è bene a servizio di una struttura condominiale, come condominio complesso, ex art. 1117 bis c.c. Sulla base di questa norma, le regole non cambiano, dovendosi applicare la normativa del condominio.

Il tema è stato affrontato di recente dalla sentenza del Supremo Collegio del 19 maggio 2021, n. 13595.

Cass. 19 maggio 2021 n. 13595

Precedenti gradi del giudizio

La vicenda riguarda un sinistro occorso ad una minore che decedeva nella piscina condominiale, per essere il braccio della piccola rimasto incastrato all'interno di un foro ove vi era la pompa di aspirazione, posta sul fondo della piscina, per il ricambio dell'acqua.

Nei primi due gradi di giudizio è stata affermata la concorrente pari responsabilità del Condominio e della società appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria della piscina, in ragione della verificazione del sinistro, ma mentre il tribunale aveva accertato il concorso della minore nella causazione del fatto, il giudice di secondo grado lo ha escluso.

La conclusione è la condanna al risarcimento danni ai familiari (madre e fratello) della vittima in via paritaria. La Compagnia di assicurazione tenuta a manlevare il condominio, ha promosso ricorso in cassazione articolandolo in vari motivi principali e incidentali.

I principi espressi dalla Suprema Corte

La custodia del bene

Il Collegio in primo luogo affronta il tema della custodia del bene.

Sono tali tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva, Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa (Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317), in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità di controllo (Cass., 7/7/2010, n. 16029; Cass., 10/2/2003, n. 1948), cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto.

Custode è anche l'appaltatore (con riferimento all'appalto da parte del Condominio del servizio di manutenzione, continuativo e periodico di cose, Cass., 30/5/1996, n. 5007; Cass., 16/10/2008, n. 25251).

La responsabilità da custodia è configurabile pure in capo al Condominio, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio, e di conseguenza responsabile dei danni derivanti dalle parti comuni dell'edificio e dagli accessori e pertinenze, ivi ricompresa la piscina condominiale (Cass., 26/11/2019, n. 30729; Cass., 17/7/2019, n. 19188; Cass., 27/10/2015, n. 21788; Cass., 14/8/2014, n. 17983; Cass., 27/7/2011, n. 16422; Cass. n. 6376 del 2006; Cass. n. 642 del 2003; Cass. n. 15131 del 2001; Cass. n. 7727 del 2000), e subiti da terzi estranei nonché dagli stessi singoli condomini (v. Cass. n. 6849 del 2001; Cass. n. 643 del 2003).

Il Condominio, è un autonomo soggetto di diritto, distinto dagli associati.

In ragione di ciò, ricorrendone le condizioni il Condominio risponde autonomamente quale custode dei beni e servizi comuni ex art. 2051 c.c. (Cass., Sez. Un., 10/5/2016, n. 9449; Cass., 7/2/2017, n. 3239; Cass., 14/8/2014, n. 17983; Cass., 17/1/2003, n. 642; Cass., 21/2/2006, n. 3676), in persona dell'amministratore (Cass., 29/1/2021, n. 2127; Cass., 28/3/2019, n. 8695).

L'amministratore di Condominio ha il potere - dovere di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, con conseguente attribuzione al medesimo della correlata autonoma legittimazione processuale attiva e passiva, ex art. 1131 c.p.c. in ordine alle controversie in materia di risarcimento dei danni, e ha il compito di provvedere non solo alla gestione e al controllo delle cose comuni ma anche alla relativa custodia (Cass., 4/2/2021, n. 2623), col conseguente obbligo di vigilare affinché le stesse non rechino danni a terzi o agli stessi condomini (v. Cass., 16/10/2008, n. 25221).

Potere-dovere che si estende anche alla piscina condominiale (Cass., 17/07/2019, n. 19188) la cui gestione soddisfa esigenze collettive della comunità condominiale (Cass., Sez. Un., 18/9/2014, n. 19663; Cass., n. 9213/2005).

I precedenti in termini richiamati dalla Suprema Corte, sotto il profilo penale, sono Cass., 5/7/2017, n. 16608; Cass. pen., 24/4/2013, n. 18569; Cass. pen., 3/12/2008, n. 45006; Cass. pen., 17/6/2009, n. 25437; Cass. pen., 4/6/2013, n. 24165, Cass. pen. 5/2/2020, n. 4890 e Cass., pen., 7/5/2020, n. 13848).

Custodia del bene condominiale e appalto manutenzione ordinaria

L'obbligo di custodia del Condominio e i corrispondenti poteri dell'amministratore non vengono meno nemmeno allorquando siano appaltati a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, di norma ricorrendo in tal caso l'ipotesi della concustodia.

Ne deriva che il Condominio e l'amministratore sono responsabili del danno alla persona patito da uno dei condomini o da un terzo derivante dalla cosa in custodia anche laddove trattisi di insidia creata dall'impresa appaltatrice (es., con riferimento a buca nel cortile condominiale, Cass., 16/10/2008, n. 25221; Cass., 18/7/2011, n. 15734), sempre che l'assemblea non ne affidi in tal caso ad altri la custodia (Cass., 12/10/2018, n. 25373; Cass., 28/10/2009, n. 22807. Cfr. altresì Cass. pen., 17/9/2004, n. 36728) ovvero che l'appaltatore non risulti posto in condizione di esclusivo custode (Cass., 14/5/2018, n. 11671; Cass., 9/7/2009, n. 16126; Cass., 26/9/2006, n. 20825.

E già Cass., 7/9/1977, n. 3906, in termini generali, Cass., 4/2/2021, n. 2623; Cass., 13/5/2020, n. 8888; Cass., 29/9/2017, n. 22839; Cass., 17/6/2013, n. 15096; Cass., 20/11/2009, n. 24530).

Piscina condominiale o in comunione? Regolamento decisivo

In questi ultimi casi dell'eventuale danno a terzi, compresi i condomini, è solo quest'ultimo a rispondere.

Onere della prova ex art. 2051 c.c.

L'art. 2051 c.c. effettua un'inversione dell'onere della prova, trattandosi di responsabilità oggettiva, per cui è imposto al custode, al fine di liberarsi dalla responsabilità dalla legge posta presuntivamente a suo carico, l'onere di dare la prova del fortuito (Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877).

Non spetta pertanto al danneggiato dare la prova dell'insidia o del trabocchetto (Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 14/3/2006, n. 5445).

Ai fini della prova liberatoria è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della medesima, solamente in quest'ultima ipotesi potendo invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., 24/2/2011, n. 4495. Cfr.

Altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Concorso di colpa

La valutazione del rapporto tra la colpa del danneggiante e quella del danneggiato ai fini della determinazione della misura del concorso di colpa ex art. 1227, 1° co., c.c. ai fini della liquidazione del risarcimento costituisce invero accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (Cass., 10/4/1951, n. 832).

Sotto altro profilo, questa Corte ha avuto più volte modo di porre in rilevo che, ove nell'espletamento della propria attività si avvalga dell'opera di terzi -ancorché non alle sue dipendenze-, il committente (o il preponente) accetta il rischio connaturato alla relativa utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione, e risponde pertanto direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in conseguenza della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato (con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 12/5/2020, n. 8811; Cass., 14/2/2019, n. 4298; Cass., 22/11/2018, n. 30161; Cass., 12/10/2018, n. 25273; Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass., 13/4/2007, n. 8826).

La manutenzione e sostituzione delle maioliche della piscina condominiale rientrano nel potere generale di spesa dell'amministratore di condominio?

E' fatto peraltro salvo, nei rapporti interni, il diritto di rivalsa (cfr. Cass., 24/4/2019, n. 11194; Cass., 25/9/2012, n. 16254; Cass., 17/1/2012, n. 538. Cfr. altresì, Cass., 11/11/2019, n. 28987).

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

È rimasto nel caso accertato che la minore è deceduta per annegamento durante un bagno nella piscina condominiale, essendo il suo braccio rimasto incastrato all'interno del foro ove vi era la pompa di aspirazione per il ricambio dell'acqua, posta sul fondo della piscina, che l'ha risucchiato, imprigionandola sott'acqua. Nel caso di specie è stato escluso il suo concorso non essendo a conoscenza della grata.

Peraltro, già il gioco messo in atto dalla bambina era stato eseguito da altri bagnanti, quindi l'amministratore e l'appaltatore sapevano del pericolo ma non lo avevano in alcun modo segnalato, non era stato apposto alcun cartello o altri sistemi di avvertimento, né avevano destinato persone alla sorveglianza della piscina o, se del caso, disposto la chiusura dell'impianto.

Quantum risarcitorio

Afferma la Suprema Corte che anche il quantum risarcitorio in favore della madre e del fratello presente al momento del tragico evento è corretto ed ancorato agli indici dalla stessa Corte più volte indicati.

Risulta infatti la peculiare sofferenza ai medesimi conseguita in ragione della particolare intensità del rapporto familiare nella specie spezzato: la peculiare intensità del rapporto familiare nel caso concreto dai giudici di merito ravvisata correttamente è stata dai giudici di merito considerata quale criterio da valorizzarsi ai fini della determinazione del quantum risarcitorio Cass., 11/11/2019, n. 28989; Cass., 20/8/2015, n. 16992).

È poi stata giustamente valorizzata la particolare gravità e la grande sofferenza ai medesimi derivata dalle modalità del fatto, per avere assistito -impotenti- all'intero svolgersi della vicenda fino al suo tragico epilogo, inutili tutti i disperati tentativi fatti in particolare dalla madre di salvare la vita della figlia, non essendo riuscita a liberarle il braccio incastrato nel bocchettone della pompa di aspirazione sul fondo della piscina.

Peraltro, non sono state fornite prove in senso contrario da parte dei ricorrenti.

Infine si ricorda che anche in quest'ambito trova applicazione l'art. 1193 c.c., in termini di criteri di imputazione del debito.

Le conclusioni del Supremo Collegio sono il rigetto di tutti i motivi di ricorso.

Sentenza
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