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Prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da infiltrazioni

Quando si prescrive il diritto al risarcimento dei danni da infiltrazioni?
Avv. Alessandro Gallucci 

Danni da infiltrazioni e risarcimento

Entro quanto tempo si prescrive il diritto al risarcimento del danno da infiltrazioni?

Detta diversamente: se mi accorgo che il mio appartamento ha subito un danno in ragione di infiltrazioni provenienti da altro bene di altra persona, entro quanto tempo devo chiederle il risarcimento del danno?

Si badi: è bene avvisare del danno chi riteniamo responsabile (o almeno l'amministratore nei casi dubbi) fin da subito; ciò perché far passare tempo e quindi, magari, far aggravare la situazione si può ritorcere contro il danneggiato. In sostanza gli si potrebbe rimproverare di trascuratezza e quindi di concorso nella propagazione del danno.

Altro aspetto importante: l'infiltrazione deve provenire da un bene altrui (tali si considerano anche i beni condominiali, perché se provenisse da uno proprio, allora non vi sarebbe risarcibilità).

Prescrizione del diritto al risarcimento per infiltrazioni

Torniamo al quesito posto in principio: alle modalità di calcolo dei tempi di prescrizione ed alle preclusioni processuali a provare eventuali interruzioni del termine, ha risposto diverse volte la giurisprudenza. Un caso in particolare appare allo scrivente utile menzionare per chiarezza: il riferimento è alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6177 depositata in cancelleria il 26 marzo 2015.

Qual era l'oggetto del contendere di quella causa ?

Il caso che ha portato alla decisione degli ermellini era il seguente: i proprietari di un appartamento, nell'anno 1997, facevano causa ai vicini del piano sovrastante per dei danni da infiltrazioni avvenuti nel 1989. Durante questo lasso di tempo, esattamente nel 1990, s'era provveduto alla esecuzione di un accertamento tecnico preventivo per valutare le cause dei danni.

Tanto in primo, quanto in secondo grado, i giudici accoglievano l'eccezione di prescrizione dei convenuti; il diritto a chiedere il risarcimento del danno da infiltrazioni (species del genus danni da fatto illecito) hanno sentenziato i giudici di merito, si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data di verificazione del danno.

Qual è la norma che specifica che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito è quinquennale?

Tale statuizione è contenuta nell'art. 2947, primo comma, c.c. che recita:

«Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato».

I fatti illeciti, giova ricordarlo, sono quelli disciplinati dall'art. 2043 e seguenti del codice civile.

Si badi: la prescrizione non estingue il diritto, ma la possibilità di agire per la sua tutela. Tanto è vero ciò che, essa può essere rilevata dal giudice su istanza di parte, ma senza l'eccezione di prescrizione vi può essere azione a tutela del diritto anche se la medesima prescrizione sia interamente decorsa.

Anche senza sopralluogo scatta il risarcimento del danno da infiltrazioni

La prescrizione può essere interrotta

In questo contesto è utile ricordare che esistono degli atti che consentono d'interrompere il termine prescrizionale previsto dalla summenzionata disposizione. L'interruzione della prescrizione rappresenta la conseguenza giuridica di un atto e fa ripartire da zero il computo dei termini prescrizionali (art. 2945 c.c.).

Quali sono gli atti interruttivi della prescrizione?

Ai sensi dell'art. 2943 c.c.

«La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri».

La lettera di messa in mora, nei casi di risarcimento rappresentata dalla richiesta risarcitoria, quindi, rappresenta atto interruttivo. In questo contesto, a specificarlo è l'art. 2945 c.c., la proposizione di domande giudiziale comporta altresì la sospensione del termine prescrizionale per tutto il corso del giudizio, fintanto che la sentenza non passi in giudicato. Da quel momento il termine inizia a decorrere ex novo.

La prova della interruzione della prescrizione dev'essere fornita dalle parti contro le quali è stata eccepita nei normali termini istruttori previsti per gli altri mezzi di prova.

Così, nel caso risolto dalla sentenza n. 6177/2015 a nulla è valso produrre in giudizio, al termine dell'attività istruttoria, una serie di documenti attestanti l'intervento di altro atto interruttivo posto in essere tra il 1989 ed il 1997.

Il diritto s'era prescritto nel 1995, ossia cinque anni dopo l'effettuazione dell'ultimo atto interruttivo correttamente evidenziato nel corso della causa, ossia l'accertamento tecnico preventivo.

Ove sia eccepita la prescrizione, la controparte può provare l'avvenimento dell'atto interruttivo. Per farlo deve rispettare i termini processuali per la produzione documentale. In primo grado, quindi, ove sia eccepita la prescrizione da parte del convenuto con la propria comparsa di costituzione, all'attore è dato di provare l'avvenuta interruzione purché indichi la prova nei termini di cui all'rt. 183 c.p.c.

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Sentenza
Scarica Cass. 26 marzo 2015 n. 6177
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