Il fatto. L'ex proprietario di un immobile in condominio si oppone al decreto ingiuntivo con il quale il giudice di pace gli ingiunge di pagare, a favore del Condominio, circa 1600 euro, oltre interessi e spese, a titolo di oneri condominiali per l'esercizio 2012-2013, in esecuzione di quanto previsto da una precedente sentenza del Tribunale di Roma del 2013.
Con tale sentenza, il Tribunale aveva condannato il Condominio - in qualità di custode delle parti comuni ex art. 2051 c.c. - al risarcimento dei danni subiti dalla proprietaria di un appartamento causati da numerose infiltrazioni provenienti dal terrazzo comune dell'edificio condominiale.
In quella sede, in particolare, era stato accertato che i danni arrecati all'appartamento della condomina erano stati causati dal pessimo stato manutentivo del manto impermeabile del soprastante solaio.
Tali valutazioni erano state elaborate sulla base di un accertamento tecnico preventivo del 2011.
Ciò detto, il destinatario del decreto ingiuntivo opposto sostiene di aver venduto l'immobile in condominio nel 2012 e che, pertanto, non essendo condomino al momento della delibera dell'assemblea (2013), non sarebbe più tenuto al pagamento delle somme ingiunte.
Il Tribunale di Roma, sentenza n. 12290 dell'11 giugno 2019, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Soggetti obbligati al risarcimento. In caso di somme dovute a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito (artt. 2043 - 2051 c.c.) il soggetto debitore deve essere individuato al momento della verificazione dell'evento dannoso la cui responsabilità in questo caso deriva da danno cagionato da cosa in custodia
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