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Ecco come si interrompe la prescrizione del credito condominiale

Interruzione del termine di prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dal condominio a titolo di oneri condominiali.
Avv. Giuseppe Zangari 

L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dal condominio a titolo di oneri condominiali si produce a fronte dell'esercizio del diritto, ad esempio tramite una domanda riconvenzionale nell'ambito del diverso giudizio di impugnazione della delibera condominiale.

La vicenda. Una signora promuove un'azione tecnicamente definita di "accertamento negativo" del diritto di credito vantato da un condominio che, con diffida del 26.9.2016, le aveva intimato il pagamento di oneri condominiali calcolati sulla scorta delle tabelle millesimali approvate con delibera del 22.11.2015.

L'attrice contesta, in particolare, che con due precedenti sentenze del 2013 e del 2015 aveva ottenuto l'annullamento delle delibere adottate rispettivamente il 30.8.2009 - con cui era stato approvato il consuntivo di alcuni lavori edili e la spesa era stata ripartita in base a tabelle millesimali non approvate regolarmente - e il 30.7.2010 - con cui la predetta spesa era stata nuovamente ripartita in base a nuove tabelle non approvate, modificate genericamente e comunque inopponibili ai condomini - e, altresì, che il 25.5.2013 aveva alienato l'immobile comunicando tale circostanza all'amministratore.

Sulla scorta di ciò ritiene, pertanto, illegittima la pretesa creditoria fondata su una terza revisione delle tabelle - per l'appunto quella del 22.11.2015 -poiché da tempo aveva perduto la qualità di condomina. Infine, afferma che il credito oggetto della diffida è da ritenersi oramai prescritto.

Si può applicare al credito condominiale l'istituto della prescrizione su base temporale differente?

La sentenza. Proprio su tale ultimo aspetto si incentra la decisione del Tribunale di Ravenna, che accoglie la domanda attorea (Trib. Ravenna, n. 1189/2018). Il Giudice muove la propria analisi da alcuni consolidati principi di diritto, e in particolare:

- dal fatto che la delibera del 22.11.2015 di approvazione delle tabelle millesimali in sostituzione delle precedenti ritenute invalide tramite la sentenza del 2013 abbia valore costitutivo, e dunque priva di efficacia retroattiva (C.d.A. Milano, n. 564/2016);

- che gli oneri condominiali hanno natura periodica e sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. decorrente dalla delibera di approvazione di rendiconto/preventivo e riparto, che insieme costituiscono il titolo fondante il credito verso i condomini (Cass. Civ., n. 4489/2014);

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Ravenna n. 1189 del 2018
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