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Piscina condominiale, malattie, infortuni, danni e responsabilità.

Profili di responsabilità civile e penale nel caso di infortuni e malattie causate da una piscina condominiale.
Avv. Alessandro Gallucci 

La piscina in condominio non è solamente, sebbene lo sia primariamente, un luogo ricreativo e di svago.

La piscina condominiale è anche, specie per chi è chiamato a custodirla (id est l'amministratore) una fonte non secondaria di preoccupazione.

Di riflesso, allora, anche i condòmini - che economicamente, almeno in prima istanza, sono tenuti a far fronte i costi causati dai danni - devono interessarsi e quindi aver cura che la piscina condominiale sia utilizzata con cautela e comunque secondo quelle che sono le disposizioni normative che la riguardano.

Come abbiamo avuto modo di specificare in altre occasioni, la piscina condominiale è soggetta ad una regolamentazione che comprende norme di ambito nazionale e soprattutto regionale/locale: il riferimento a questo ultimo caso è alle norme igienico sanitarie.

In relazione a questi particolari aspetti della gestione della piscina, le norme regionali e sulla base di essa eventualmente quelle comunali dettano regole su come questi luoghi debbano essere tenuti e condotti.

Per il resto, o meglio per le questioni di carattere generale riguardanti la titolarità della custodia e quindi delle responsabilità connesse, tanto in ambito civile, quanto a livello penale, è alle norme statali, ossia alla legislazione nazionale che bisogna guardare.

Su questi aspetti soffermeremo la nostra attenzione.

Che cosa accade se una persona cade in piscina e si fa male?

C'è differenza tra danneggiato condòmino e non condòmino?

E se una persona prende una malattia?

Quali le responsabilità dell'amministratore, quali quelle dei condòmini?

Custodia, ossia potere di sorveglianza su un bene, anche sulla piscina, ma non solo

Custode è chi ha il potere di fatto sulla cosa (Cass. 18 febbraio 2000, n. 1859): potere che si sostanzia anche nell'obbligo di vigilanza al fine di impedire eventi dannosi.

Il proprietario di un bene è sicuramente il suo custode, alle volte anche il conduttore può essere qualificato tale. Idem per quanto riguarda l'usufruttuario e più in generale il titolare d'un diritto reale di godimento su cosa altrui. Norma di riferimento è l'art. 2051 c.c.

Il dipendente del custode, così qualificato, non è a sua volta considerabile custode, nel senso tecnico giuridico del termine (Cass. 20 novembre 2009 n. 24530). È persone che per conto del custode ha compiti di sorveglianza e vigilanza, ma la sua responsabilità, per eventuali omissioni, almeno in ambito civilistico, è sostanzialmente mediata, di tipo contrattuale. Lo stesso vale per l'amministratore di condominio.

In buona sostanza se qualcuno cade in piscina e si fa male, il primo a rispondere dei danni è il custode/proprietario, cioè i condòmini.

È una responsabilità per posizione, cioè obiettiva. Ciò vuol dire che il proprietario della piscina risponde dell'intrinseca pericolosità di quel bene, cioè del fatto che dallo stesso per com'è possano derivare danni, indipendentemente dal fatto che lui, in quanto proprietario, abbia posto in essere ogni accorgimento per evitarlo.

L'unica eccezione, questo ci dice il succitato art. 2051 c.c., è il caso fortuito, evento imprevisto ed imprevedibile che sia di per sé idoneo ed eliminare il nesso di causalità tra bene (piscina, in questo caso) e danno medesimo. Qui di seguito, osservando il comportamento del danneggiato, riteniamo che riusciremo a dare rappresentazione plastica a questo concetto.

La manutenzione e sostituzione delle maioliche della piscina condominiale rientrano nel potere generale di spesa dell'amministratore di condominio?

Danni ai condòmini e a terzi, poche differenze

Se un condòmino cade e si fa male utilizzando la piscina ha diritto al risarcimento del danno. Diritto che, chiaramente, va dimostrato in giudizio. Non c'è automatismo tra danno e diritto al risarcimento.

Idem per quanto riguarda un terzo estraneo. A ben vedere questi, forse, ha maggiori probabilità, nella misura in cui non essendo comproprietario non è nella posizione astratta di dover conoscere il bene piscina così come dovrebbe uno dei suoi comproprietari.

Ad ogni buon conto ed al di là del fatto che in prima istanza il custode, per le ragioni indicate in precedenza, è sempre esposto ad un'azione di responsabilità (salvo infondatezza della medesima), il comportamento del danneggiato, specie per danni che trovano la stura in un suo comportamento può essere assorbente rispetto ad ogni altra forma di responsabilità.

In tal senso, ad esempio, è stato affermato che «il rischio di scivolare sul bordo di una piscina, trattandosi di una superficie normalmente bagnata proprio a ragione dell'attività che vi si svolge, va doverosamente calcolato ed evitato (da parte di chi la usa n.d.A.) (ad es. utilizzando calzature adeguate e comunque adeguandosi alla massima prudenza), non potendosi poi invocare, una volta che una caduta dannosa si è verificata, come fonte di responsabilità l'esistenza di una situazione di pericolo che rientra nel rischio generico proprio dei luoghi, evitabile in base a una condotta normalmente diligente» (Cass. 6 maggio 2015 n.9009)

Se cade e si fa male un condòmino ovvero un terzo suo ospite, in condizioni di normalità, ossia senza che sussistano elementi tali da avere cagionato il danno, allora del ruzzolone e delle relative conseguenze non risponderà nessuno. Chi è causa del suo mal pianga sé stesso, per dirla proverbialmente.

Certo, qui iper semplifichiamo: se qualcuno cade in piscina molto probabilmente la dinamica che si metterà in moto è pressappoco la seguente: richiesta danni al condominio, eventuale coinvolgimento dell'assicurazione, causa per l'ipotesi di mancata soddisfazione della pretesa.

È al termine di essa che il danneggiato ed il custode sapranno se vale il proverbio oppure no.

Certo, i precedenti, che non sono vincolanti ma indicativi, servono anche a questo: per come sono andati i fatti nel mio caso, alla luce di quelli precedenti, ha senso iniziare un'azione giudiziale? È questo che dovremmo chiederci.

Malattie: difficile dire che è colpa della piscina

Se cado e mi faccio male in piscina, magari davanti ad altre persone, è difficile che non si possa dimostrare l'evento e di conseguenza il danno. Ciò, poi, potrebbe non portare ad una condanna, perché giuridicamente si potrebbe ritenere insussistente la responsabilità del custode, ma la prova del fatto storico non sarebbe difficile da raggiungere.

Diverso il caso delle malattie. A meno che non vi sia una rigorosa dimostrazione del nesso tra utilizzazione della piscina ed insorgenza di agenti patogeni (virus, batteri, ecc.) è evidente che questa dimostrazione non sia alla portata.

Ciò, naturalmente, non vuol dire che l'attenzione del custode debba essere meno alta: le condizioni igienico sanitarie devono essere sempre ottimali e tale condizione sempre dimostrabile, per evitare alla radice qualunque dubbio e quindi ipotesi di responsabilità.

Responsabilità civile e penale, ruolo dell'amministratore e dell'assistente bagnanti

Che il condominio risponda in quanto custode, non vuol dire che altre persone che avrebbero dovuto vigilare non possano essere chiamate in causa o nei casi peggiori direttamente indagate prima ed imputate poi, in ambito, per le loro responsabilità, in questo caso prettamente di natura omissiva.

La responsabilità civile, di tipo contrattuale, dell'amministratore e dell'assistente bagnati sta principalmente nel non avere fatto ciò che avrebbero dovuto fare per evitare il fatto dannoso occorso.

L'amministratore, dunque, predisporre il bene piscina in guisa da evitare ogni forma di pericolosità del medesimo, ed il bagnino quello di vigilare concretamente per evitare fatti dannosi. Sempre ricordando il principio, espresso dalla Cassazione succitata che comunque ognuno è sempre responsabile delle proprie azioni (in tal caso il danneggiato).

Questa responsabilità, di amministratore e bagnino, può anche accedere ad un vaglio di natura penale. Ricordiamo infatti che ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p. non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di evitare equivale a cagionarlo.

L'omissione dell'amministratore o del bagnino, o di entrambi in concorso, è stata tale che ove invece avessero agito non si sarebbe verificato danno (ad esempio le lesioni)? È questa la domanda cui deve dare risposta l'indagine penale e successivamente l'eventuale processo.

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