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La manutenzione e sostituzione delle maioliche della piscina condominiale rientrano nel potere generale di spesa dell'amministratore di condominio?

Una volta autorizzata la spesa dall'assemblea, anche se non è stata ratificata in sede di approvazione del consuntivo, il condominio è obbligato al pagamento della stessa?
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La vicenda. La società incaricata della manutenzione di una piscina condominiale cita in giudizio il Condominio chiedendo il pagamento di una serie di fatture inerenti la manutenzione, pulizia e fornitura di materiali ed impianti per il trattamento delle acque rivendicando un importo di oltre ventimila euro.

Il condominio, costituitosi, ha precisato che l'assemblea aveva deliberato il conferimento alla società attrice dell'incarico per la manutenzione e per l'assistenza salvataggio per un importo di cinquemila euro mensili osservando che l'amministratore non aveva mai comunicato all'assemblea la necessità di compiere ulteriori lavori, chiarendo che solo in seguito alla presentazione del conto consuntivo per l'anno 2012 l'organo deliberante era giunto a conoscenza della contabilizzazione di una spesa di oltre quarantamila euro relativa alla manutenzione della piscina.

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Il condominio, inoltre, ha chiarito che l'assemblea non ratificava il consuntivo limitandosi a riconoscere l'importo originariamente approvato per la manutenzione della piscina (pari a cinquemila euro) precisando che lo stesso era stato già corrisposto alla società.

A parere del condominio l'assemblea aveva approvato come importo complessivo di circa diciottomila euro necessario per la manutenzione, cura e pulizia della piscina, di conseguenza la restante parte doveva considerarsi a carico dell'amministratore che aveva palesemente esorbitato i suoi poteri.

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Autorizzata la chiamata in causa, in qualità di terzo, dell'amministratore lo stesso ha precisato che il condominio aveva trascurato che egli era stato autorizzato dall'assemblea ad eseguire i lavori necessari per la manutenzione della piscina con ampio mandato e senza vincoli di spesa e che era stato necessario provvedere alla sostituzione delle maioliche per garantire la sicurezza e la pulizia dell'impianto.

Per quanto riguarda la fornitura di altri materiali da parte della società attrice negava di avere autorizzato la stessa.

La sentenza. La sentenza della quinta sezione civile del Tribunale di Roma ha accolto solo parzialmente le richieste formulate dalla società incaricata della manutenzione della piscina condominiale soffermandosi su un aspetto piuttosto significativo della vicenda e cioè se rientra fra i poteri di conservazione della cosa comune, che la legge riconosce all'amministratore, anche quello di disporre la sostituzione delle maioliche di una piscina (Tribunale di Roma, 21.8.2018 n. 16595).

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma, 21.8.2018 n. 16595
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