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Opere di prevenzione di infortuni domestici e detrazioni fiscali

Detrazioni fiscali per opere di prevenzione di infortuni domestici.
Avv. Alessandro Gallucci 

Tra le numerose opere su edifici che possono fruire delle detrazioni fiscali, vi sono quelle inerenti la prevenzione degli infortuni domestici.

Si tratta di una categoria cui il legislatore ha fatto espresso riferimento con la legge n. 388 del 2000. Il riferimento è stato poi trasfuso ed armonizzato con tutti gli altri benefici simili con l'aggiunta al testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R., d.p.r. n. 916/86) dell'art. 16-bis.

Che cosa vuol dire esattamente opere volte ad evitare gli infortuni domestici?

Quali spese possono essere considerate rientranti in questa categoria e, come tali, accedere al beneficio fiscale in esame?

È stata una delle prime domande rivolte all'Agenzia delle Entrate, ossia la istituzione preposta al controllo ed alla verifica della corretta applicazione delle norme in esame.

L'amministratore di condominio deve predisporre le misure di sicurezza idonee a evitare pericoli per chi lavora in condominio

Nozione di opere di prevenzione di infortuni domestici

La risposta è contenuta in una circolare del gennaio del 2001.

In quell'occasione si chiese all'ente, stante l'ampia formulazione della dicitura in esame, di conoscere quali fossero le opere antinfortunio che potessero dar luogo alle agevolazioni.

Al riguardato l'Agenzia delle entrate ha specificato che gli interventi appena citati che possono fruire dell'agevolazione si possono considerare ricompresi tutti quelli effettuati negli immobili ad uso abitativo nonché delle parti comuni degli edifici finalizzati alla prevenzione degli infortuni domestici, nel caso in cui non siano già considerati agevolati in ragione di altre disposizioni.

A titolo puramente esemplificativo l'Agenzia menzionò i seguenti interventi:

- installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;

- montaggio di vetri antinfortunistica;

- installazione di corrimano lungo le scale (Circ. 26 gennaio 2001, n. 7/E).

Dopo l'Agenzia delle entrate, anche il Ministero delle finanze ebbe modo d'intervenire sull'argomento, specificando che prevedendo una particolare detrazione per opere volte alla prevenzione degli infortuni domestici, il legislatore aveva inteso ampliare lo spettro degli interventi che possono fruire dell'agevolazione non solo alle opere per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza, ma ad ogni intervento finalizzato all'installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa e comunque aventi come scopo l'incremento della sicurezza domestica.

In ogni caso - specificavano dal dicastero - "non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas)" (Circ. 6 febbraio 2001 n. 13/E).

Come specificato dall'Agenzia delle entrate, le indicazioni da essa fornite hanno carattere meramente esemplificativo. Come dire: tutte le opere aventi le caratteristiche indicate nella circolare succitata possono accedere al beneficio.

È utile rammentare che in caso di incertezza è sempre possibile avanzare interpello all'Agenzia delle entrate.

Misura delle detrazioni

Come per ogni detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 16-bis del d.p.r. n. 917/86, utile rammentare che:

  • la misura della detrazione ordinaria è pari al 36% della spesa sostenuta con un massimo di 48.000,00;
  • fino a che verrà prorogata la misura della detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di 96.000,00;
  • la detrazione è fruibile in un periodo di dieci anni con quote costanti annuali di pari importo a fare data dall'anno di sostenimento della spesa;
  • in caso di cessione dell'unità immobiliare, il beneficio passa al nuovo proprietario, salvo diverso accordo;
  • della detrazione possono usufruire anche conduttori, comodatari, usufruttuari e conviventi more uxorio.

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