La domanda risarcitoria rivolta dall'inquilino esclusivamente nei confronti del proprietario dell'immobile locato, per i danni da infiltrazioni provenienti da parti comuni dell'edificio, non si estende automaticamente al Condominio, anche se chiamato in causa dal locatore.
È diverso, infatti, il titolo su cui si fondano le due domande: la prima riguarda la responsabilità contrattuale del locatore per i vizi della cosa locata; la seconda la responsabilità extracontrattuale del condominio, custode delle parti comuni.
Questo, in sintesi, quanto affermato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 13327 del 30 giugno 2016, che ha rigettato la domanda risarcitoria dell'inquilina per le infiltrazioni causate dalla difettosa impermeabilizzazione del lastrico colare condominiale.
È vero – si legge nella sentenza – che nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo, deducendo che lo stesso è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita ed espressa istanza.
Tuttavia, tale principio non può trovare applicazione allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello prospettato dall'attore come causa petendi.
Il fatto – L'inquilina di un appartamento in condominio citava in giudizio i proprietari dell'immobile per la riduzione del canone d'affitto e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 1575 e 1578 c.c., a seguito di infiltrazioni provenienti dal terrazza del lastrico solare dello stabile.
I proprietari negavano ogni addebito e citavano in giudizio, a loro volta, il Condominio, unico responsabile delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare comune.Costituitosi in giudizio, il Condominio chiedeva a sua volta l'autorizzazione alla chiamata in causa della ditta che aveva eseguito i lavori di rifacimento delle terrazze condominiale.
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