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Conteggio termini d'impugnazione, un esempio pratico

Avviso di convocazione, art. 66 Disp. Att. Cod. Civ., rispetto del termine e calcolo dies a quo e dies a quem, tardività della comunicazione ed annullamento della delibera.
Avv. Laura Cecchini - Foro di Firenze 

La vertenza oggetto della disamina del Tribunale di Roma (sentenza n. 1230 del 25 gennaio 2021) ha origine dalla impugnazione di una delibera assembleare avente ad oggetto l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, in ordine alla quale due condomini hanno chiesto l'annullamento lamentando la violazione dell'art. 66 Disp. Att. Cod. Civ. con particolare e specifico riferimento alla denunciata tardività della comunicazione dell'avviso di convocazione.

Conteggio termini d'impugnazione delibera condominiale: Iter Giudiziale

A sostegno della domanda avanzata i condomini hanno manifestato espressa censura sulla validità della convocazione, assumendo che l'avviso di convocazione non è stato tempestivo, non essendo stato rispettato il termine di cinque giorni prima dell'assemblea, prescritto ex art. 66 Disp. Att. Cod. Civ.

A tal riguardo, occorre illustrare che, nel caso, era stato esperito invano anche il tentativo di mediazione, non essendosi presentato il Condominio il giorno fissato per l'incontro.

Nonostante la rituale notifica della citazione, il Condominio non si costituiva in giudizio motivo per cui, alla prima udienza, ne veniva dichiarata la contumacia all'uopo evidenziando che, essendo già pendente altra causa tra le medesime parti, stante la connessione soggettiva ed oggettiva, il Giudice provvedeva a disponerne la riunione.

Parimenti, trattandosi di vertenza che poteva essere decisa senza necessità di procedere ad ulteriore istruttoria, stante la natura documentale, dopo la prima udienza veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e la causa trattenuta in decisione.

Il Tribunale ha accolto l'impugnazione motivando con ampia dissertazione la giusta e corretta interpretazione ed applicazione pratica del termine entro cui deve essere comunicato ai soggetti interessati e legittimati l'avviso di convocazione ex art. 66 Disp. Att. Cod. Civ.

Avviso di convocazione e conteggio termini d'impugnazione delibera condominiale

Preliminarmente, in considerazione del tema oggetto dell'indagine giuridica sottesa alla questione de qua, è appropriato riportare il dettato della norma richiamata, ovvero l'art. 66 Disp. Att. Cod. Civ. che, al III comma, prescrive «L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione» precisando, nel prosieguo della disposizione, che «In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati».

In proposito, è di tutta evidenza che per quanto concerne il termine indicato nella citata norma, occorre rammentare che il calcolo dei cinque giorni, anteriori alla data della assemblea, deve essere eseguito a ritroso, partendo dal giorno precedente a quello indicato per la prima convocazione.

Al contempo, è doveroso rilevare che il termine dei cinque giorni è inderogabile per cui, qualora non sia ottemperato, la delibera è annullabile e può essere impugnata nel termine di trenta giorni ex art. 1137 Cod. Civ., tenuto conto e ribadito che l'invio tempestivo dell'invio è condizione di validità della stessa assemblea.

Inoltre, è di indubbia rilevanza, unitamente al rispetto del termine suindicato, la forma con cui l'avviso di convocazione è inoltrato ai condomini, nell'ipotesi in esame tramite raccomandata.

Ed allora una domanda appare spontanea e risolutiva: quando si perfeziona la presunzione di conoscenza ex art. 1335 Cod. Civ. con la lettera raccomandata?

Sotto tale profilo, l'orientamento costante e consolidato della Giurisprudenza di Legittimità ha affermato e riconosciuto che «Qualora la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata e questa non sia stata consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), la presunzione di conoscenza coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza)» (Cass. Civ. n. 8275/2019).

In concreto e nella sostanza, la lettera con la quale viene inviato l'avviso di convocazione rappresenta un atto recettizio in relazione al quale opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 Cod. Civ., per cui la conoscenza dell'atto è parificata alla conoscibilità.

In conseguenza, ai fini dell'onere della prova, occorre dimostrare che la comunicazione è pervenuta all'indirizzo del destinatario, tramite il rilascio dell'avviso di giacenza da parte del postino se il condomino è assente.

Costituzione dell'Assemblea e validità delle delibere

Fermo quanto sopra osservato ed argomentato, è opportuno ulteriormente, ricordare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1136, comma VI, Cod. Civ. «L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati».

Tale disposizione richiama la necessaria deferenza della prescrizione contenuto nell'art. 66 Disp. Att. Cod. Civ. in ordine, quindi, certamente al termine di cinque giorni della comunicazione dell'avviso di convocazione, congiuntamente agli altri requisiti ivi indicati.

Avviso di convocazione e ordine del giorno, quando non può essere richiesto l'annullamento?

La ratio della norma è chiara e orientata ad attuare e consentire il diritto di ogni condominio di intervenire e partecipare alla riunione in rispondenza del quale ogni condomino deve essere messo nella condizione di poterlo fare ricevendo la convocazione con un congruo preavviso, ovvero nel termine indicato dall'art. 66 Disp. Att. Cod. Civ.

Inoltre, dalla lettura del combinato disposto di cui agli artt. 66 Disp. Att. Cod. Civ. e 1136, comma VI, Cod.Civ. emerge con trasparenza che, qualora un condomino sollevi eccezione in merito alla tempestività della comunicazione, l'onere della prova ricade sul condominio.

Nella fattispecie de qua, il condominio è rimasto contumace per cui non ha svolto difese.

Ebbene, nella documentazione prodotta dai condomini ed allegata in atti, risulta non solo la loro assenza alla assemblea dal verbale ma, altresì, entrambi hanno prodotto l'avviso di convocazione spedito mediante raccomandata dai cui timbri postali attestanti la ricezione degli avvisi si deduce che la comunicazione è avvenuta in disprezzo del termine di cinque giorni.

Invero, l'assemblea in questione era stata indetta in prima convocazione per il giorno 5 marzo ed in seconda per il giorno successivo, 6 marzo.

Tenuto conto che, nel calcolo a ritroso, deve essere escluso il giorno della prima convocazione, è evidente che la ricezione dell'avviso per un condominio il giorno 3 marzo e per l'altro il giorno 1 marzo, dimostra la tardività della comunicazione e, per l'effetto, rettamente la delibera impugnata va annullata in quanto viziata dal mancato rispetto delle formalità prescritte per legge per la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 25 gennaio 2021 n. 1230
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