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Rischia l'amministratore che non consegna i documenti ai condomini

L'omessa, inesatta o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 1129, 2° comma, c.c. può costituire motivo di revoca.
Avv. Caterina Tosatti 

I singoli condòmini possono promuovere un ricorso per decreto ingiuntivo verso l'Amministratore che rifiuti o ometta di consegnare loro documenti inerenti l'amministrazione condominiale.

Il decreto ingiuntivo viene richiesto ed ottenuto nei confronti dell'Amministratore (persona fisica oppure persona giuridica, presso il suo legale rappresentante) e non verso il Condominio.

Pertanto, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere promossa in nome e per conto dell'Amministratore e non del Condominio.

Questo il portato della sentenza n. 83 del 12 gennaio 2022 del Tribunale di Taranto; vediamo come si sono svolti i fatti.

Amministratore non consegna i documenti ai condomini. La pronuncia

Per capire la sentenza che oggi commentiamo dobbiamo ripercorrere le varie fasi della vicenda che ha condotto le parti dinnanzi al Tribunale di Taranto per il giudizio da cui è derivata la pronuncia.

Ebbene, alcuni condòmini proponevano un ricorso per decreto ingiuntivo presso il medesimo Tribunale, allo scopo di ottenere dall'Avv. Tizio, loro Amministratore, la consegna di alcuni documenti condominiali.

L'Avv. Tizio, ricevuta la notifica del decreto, proponeva opposizione allo stesso in nome e per conto del Condominio, sempre presso il Tribunale di Taranto; l'opposizione veniva rigettata, con condanna del Condominio alla refusione delle spese legali ai condòmini ricorrenti (per il monitorio e per l'opposizione), liquidate in € 5.544,66, ritenendo il Tribunale che il Condominio non fosse legittimato a proporla, dato che il decreto era stato emesso e notificato a carico dell'Avv. Tizio, quale Amministratore, il quale, pertanto, era l'unico a poter proporre opposizione (in proprio).

A questo punto, il Condominio agisce nei confronti dell'Avv. Tizio per ottenerne la condanna alla restituzione delle spese legali che si è visto, suo malgrado, costretto a corrispondere ai condòmini ricorrenti e da qui prende le mosse il giudizio che porterà alla sentenza in commento.

L'Avv. Tizio, costituitosi, deduce che, durante un'Assemblea tenutasi pochi giorni dopo la notifica del decreto contro di lui, egli aveva informato i condòmini qui riuniti di tale provvedimento e, a quanto pare di capire, di altre iniziative giudiziarie intraprese, sempre nei suoi confronti, dai medesimi condòmini che avevano ottenuto il decreto, ma l'Assemblea non aveva assunto alcuna delibera in quanto l'argomento non era all'ordine del giorno. Sostiene poi l'Avv. Tizio che aveva errato il Tribunale di Taranto nell'opposizione al decreto, rigettandola per mancanza di legittimazione attiva del Condominio; afferma altresì l'Avv. Tizio che il Condominio doveva dolersi del suo stesso comportamento, in quanto poteva evitare di pagare le spese ai condòmini ricorrenti impugnando la sentenza che chiudeva l'opposizione.

L'Avv. Tizio chiedeva inoltre l'autorizzazione a chiamare in causa la Alfa Spa, cioè la sua compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, svolgendo altresì domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del Condominio al pagamento di €. 6.764,00, somma descritta in sentenza come «saldo di competenze legali» maturate dall'Avv. Tizio a carico del Condominio.

Alfa Spa si costituiva in giudizio, eccependo che la polizza era stata stipulata pochi giorni dopo la richiesta di pagamento giunta all'Avv. Tizio e che inoltre l'oggetto della copertura era limitato all'attività forense di Tizio, mentre non copriva quella svolta come Amministratore condominiale.

Il Tribunale di Taranto, esaminati gli atti e gli scritti difensivi delle parti, accoglie pienamente la domanda del Condominio verso l'Avv. Tizio, rigettando invece sia la domanda riconvenzionale di costui che l'operatività della manleva di Alfa Spa a suo favore.

Il decreto ingiuntivo per la consegna di beni: condòmino/i VS Amministratore

Come noto al nostro attento lettore, l'art. 1129, 2° comma, c.c., prevede che l'Amministratore debba rendere noto ai condòmini, sia all'atto della nomina che ad ogni rinnovo successivo, tra gli altri dati, anche il locale ove si trovano i 4 Registri obbligatori di cui all'art. 1130, nn. 6 e 7 c.c. ed i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta al medesimo Amministratore, può prenderne visione ed estrarne copia da lui firmata, previo rimborso della spesa.

L'omessa, inesatta o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 1129, 2° comma, c.c. può costituire motivo di revoca in quanto grave irregolarità - così il medesimo art. 1129, 12° comma, n. 8), c.c.

È pertanto evidente che la semplice istanza del condòmino che domandi di accedere ai 4 Registri indicati, così come quella avanzata ai sensi dell'art. 1130, n. 9), c.c., di ottenere lo stato dei pagamenti e delle eventuali liti in corso, giustifica il rilascio, da parte dell'Amministratore, della documentazione richiesta così come, specularmente, l'omissione o il rifiuto sono illegittimi.

Qualora il condòmino abbia richiesto documenti ben determinati, per genere o numero, è possibile per costui promuovere il procedimento monitorio, cioè ottenere un decreto ingiuntivo; infatti, l'art. 633 c.p.c. prevede che tale provvedimento sia concedibile non solamente per il pagamento di somme, ma anche per la consegna di beni, purché essi siano determinati, cioè facilmente ed inequivocabilmente individuati.

Il ricorso per decreto ingiuntivo va promosso dal 'creditore' nei confronti del 'debitore', intesi come parte attiva e passiva dell'obbligazione che, nel nostro caso, è un'obbligazione di dare, cioè di consegnare i documenti, per quanto ci interessa.

Lato attivo, il ricorso va promosso quindi dai condòmini che, avendo avanzato richiesta di ottenimento della documentazione condominiale indicata, si sono visti opporre un rifiuto oppure non hanno ottenuto alcuna risposta.

Il 'debitore' di questa prestazione non può che essere l'Amministratore di Condominio, in quanto l'adempimento della prestazione di consegna della documentazione condominiale è attività che spetta a lui di compiere, quale mandatario del Condominio.

Da quanto sopra discende che i condòmini ricorrenti correttamente avevano richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo di consegna della documentazione condominiale nei confronti dell'Avv. Tizio, quale Amministratore e a costui avevano notificato l'atto, come prescrive la legge processuale.

Parallelamente, da quanto sopra discende anche che ha errato Tizio nel promuovere opposizione «in nome e per conto del Condominio», quando il decreto opposto era intestato a lui personalmente, quale Amministratore.

Pertanto, il Tribunale ritiene di accogliere la domanda di condanna a carico dell'Avv. Tizio di refusione delle spese legali a favore del Condominio, a sua volta condannato, quale proponente l'opposizione al decreto non essendovi legittimato.

Sommessamente riteniamo irrilevanti le difese del convenuto Tizio, che ha affermato che l'Assemblea fosse stata informata del decreto verso di lui e delle altre azioni dei medesimi condòmini ricorrenti sempre verso di lui - apprendiamo trattarsi di azione di revoca dell'Amministratore - in quanto si tratta di questioni rispetto alle quali l'Assemblea non era tenuta nemmeno a conoscere, dato che entrambe le vicende giudiziarie riguardavano la persona dell'Amministratore ed il suo operato, non le delibere e le condotte del Condominio quale ente di gestione.

Non riteniamo invece di aderire all'obiter dictum del Tribunale tarantino, laddove si osserva: «Né risulta richiesta dall'Avv. Tizio alla assemblea dei condòmini una esplicita preventiva autorizzazione alla azione ovvero una successiva ratifica del suo operato processuale, circostanze queste ultime che avrebbero consentito di far ricadere sul condominio le conseguenze di una attività rivelatasi invece arbitraria» perché se così fosse, permetteremmo che una delibera sostanzialmente nulla, per violazione delle norme imperative concernenti la legittimazione processuale, fosse ritenuta valida nel rapporto tra due privati.

Infatti, quello che si intende dire, in sentenza, è che, se il Condominio avesse autorizzato l'Avv. Tizio, quale suo Amministratore, ad opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto solamente nei suoi confronti a nome del Condominio, Tizio non avrebbe avuto colpa alcuna, ricadendo la responsabilità di detta azione sul Condominio.

È invece evidente che il Condominio, deliberando di opporsi ad un provvedimento che riguarda soggetti terzi, adotti una delibera viziata di nullità per eccesso di potere, esorbitando l'interesse ad opporre il provvedimento dalla tutela di beni e servizi comuni condominiali.

Restituzione somme da parte dell'amministratore uscente

L'assicurazione professionale dell'Amministratore

La sentenza, rigettando la domanda di Tizio, ha accertato che la compagnia assicuratrice chiamata in manleva dall'Avv. Tizio, quale assicurato, non potesse essere condannata in tale veste, sia perché la richiesta di risarcimento del danno giungeva prima della stipula della polizza da parte di Tizio, sia perché la polizza comprendeva la copertura per i danni cagionati in occasione della sola attività professionale di avvocato, non anche dell'attività di Amministratore.

Rispetto a questo punto della sentenza, ci permettiamo di sollevare alcune perplessità, basate sull'esame della cronologia dei fatti e delle norme applicabili.

L'art. 12 della Legge Professionale Forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247, in vigore dal 15 giugno 2013) ha previsto l'obbligo, per l'avvocato, di stipulare un contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile per tutti i danni che egli dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.

A tale norma è stata data attuazione con il D.M. 22 settembre 2016, entrato in vigore il 22 settembre 2017, rubricato «Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato», il quale disciplina in via inderogabile il contenuto della polizza che gli avvocati sono chiamati a stipulare.

Ciò significa che un contratto di assicurazione difforme dai criteri previsti dal DM del 2016 è nullo e l'avvocato potrebbe essere chiamato a rispondere dinnanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina per illecito deontologico.

Quali sono le condizioni previste dal DM del 2016 - almeno quelle che rilevano rispetto al caso di specie?

Innanzitutto, l'avvocato deve stipulare una polizza che preveda la copertura per i danni di qualsiasi tipo (patrimoniale e non, indiretto, permanente, temporaneo e futuro) cagionati sia ai clienti che ai terzi, anche in presenza di colpa grave (art. 1).

Il rischio assicurato concerne l'attività professionale e per questa si deve intendere:

  • l'attività di rappresentanza e difesa dinnanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali che irrituali;
  • gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali;
  • la consulenza ed assistenza stragiudiziali;
  • la redazione di pareri e contratti;
  • l'assistenza al cliente nelle mediazioni previste dal D. Lgs. 28/2010 o nelle negoziazioni assistite previste dal D.l. 132/2014 (L. 162/2014).

Rimane in facoltà delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato - rammentiamo che le modifiche del 2012 - 2014 alla professione forense ed alla materia condominiale hanno permesso che l'avvocato svolgesse attività di amministratore condominiale, non ritenendola più incompatibile con lo svolgimento della professione forense.

L'art. 2 del DM del 2016 prevede poi che la polizza professionale dell'avvocato debba prevedere, anche a favore degli eredi, la retroattività illimitata delle garanzie e l'ultrattività almeno decennale per chi cessa l'attività, per qualsiasi motivo, nel periodo di vigenza della polizza.

Questa norma è una deroga al principio posto dall'art. 1917 c.c. per l'assicurazione della responsabilità civile, laddove si prescrive che «nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto».

Questo significa che l'avvocato, dal momento della firma della polizza professionale, dovrebbe essere tutelato dall'assicurazione per i danni la cui richiesta di risarcimento sia giunta precedentemente detta stipula (potremmo dire, a partire da quando ha iniziato ad esercitare, se interpretiamo correttamente il significato di 'retroattività illimitata') e per quelli la cui richiesta giunga entro i 10 anni (o il termine maggiore, perché il DM dice «almeno decennale») dalla cessazione dell'attività.

Calando quanto sopra nel caso di specie, risulta evidente che quanto sopra non è stato preso nella minima considerazione.

La Alfa Spa, compagnia assicuratrice dell'Avv. Tizio, afferma che la polizza fu stipulata in epoca successiva «agli eventi posti a base della richiesta di pagamento formulata dal Condominio con l'atto di citazione» (notificato il 9 marzo 2018).

Il Tribunale, in parte motiva, afferma che «che la sentenza del tribunale costituente la fonte di responsabilità dell'assicurato risulta in effetti emessa in data immediatamente antecedente alla stipula del contratto di assicurazione, non consentendo, secondo il contenuto della polizza, l'operatività della garanzia assicurativa», quindi, secondo il Tribunale, la responsabilità dell'Avv. Tizio sarebbe stata accertata con la sentenza emessa nell'opposizione, che risulta depositata nel 2017.

E già, a leggere bene le date, i conti non tornano, perché, secondo l'assicurazione, la prima richiesta di risarcimento arriva con l'atto di citazione notificato nel 2018, mentre il contratto di assicurazione, sempre a detta dell'assicurazione, fu stipulato dopo; il Tribunale invece ritiene che la responsabilità dell'assicurato Tizio decorresse dalla sentenza nell'opposizione, depositata nel 2017, mentre la stipula del contratto era immediatamente successiva, quindi, pur in difetto di indicazione, dovremmo dedurre che il contratto di assicurazione sia stato stipulato nel 2017 e comunque prima del marzo 2018 (data di notifica della citazione).

Ma tutto quanto sopra non collima con l'obbligo di assicurazione professionale con retroattività illimitata, che abbiamo visto essere entrato in vigore il 22 settembre 2017, motivo per cui l'Avv.

Tizio avrebbe dovuto stipulare con la Alfa Spa una polizza contenente le disposizioni imperative dettate dal DM del 2016, polizza che avrebbe dovuto quindi includere la retroattività illimitata, includendo così anche il risarcimento del danno richiesto in epoca anteriore alla stipula.

Volendo invece seguire il ragionamento del magistrato della sentenza in commento, che ritiene che la decorrenza della polizza vada calcolata non dal fatto che ha dato luogo al danno da risarcire, ma dall'accertamento della responsabilità dell'Avv.

Tizio per detto danno, allora dobbiamo anche qui sommessamente dissentire, perché, a ben vedere, la responsabilità di Tizio viene accertata con la sentenza in commento, depositata il 12 gennaio 2022, non dalla sentenza che chiuse l'opposizione, che ha rigettato la stessa per mancanza di legittimazione attiva del Condominio.

In ogni caso, pur cambiando i fattori, il risultato finale non sarebbe cambiato, nel senso che la Alfa Spa non avrebbe comunque potuto fornire manleva all'Avv. Tizio, suo assicurato, laddove si fosse applicato il DM 22 settembre 2016 e il contratto fosse stato dichiarato nullo.

A conclusione, rammentiamo che l'Amministratore condominiale non è obbligato ad avere una polizza di copertura della responsabilità civile che lo assicuri per i danni causati nell'esercizio della gestione condominiale: è l'Assemblea che può subordinare la nomina alla presentazione della polizza (art. 1129, 3° comma, c.c., in vigore dal 18 giugno 2013).

I condomini possono sempre acquisire i documenti condominiali?

Sentenza
Scarica Trib. Taranto 12 gennaio 2022 n.83
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