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Spese condominiali, mancanza del riparto e decreto ingiuntivo

Per il recupero delle rate dovute per lavori straordinari, l'amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo anche in carenza di documentazione attestante gli esborsi fatti.
Dott Marco Venier Dott. Marco Venier 

Questo è quanto afferma la Suprema Corte (ord. n. 15696 del 23 luglio 2020) nell'ambito di un ricorso avverso un procedimento deciso dalla Corte di Appello di Salerno in merito all'opposizione ad un decreto ingiuntivo, quest'ultimo promosso da un Condominio contro un proprio condòmino per mancato pagamento di quote condominiali relativi a lavori straordinari.

Andiamo con ordine.

Il decreto ingiuntivo e l'azione esecutiva

Come noto, il principale strumento a disposizione dell'amministratore per il recupero credito da quote condominiali scadute, è il decreto ingiuntivo: un procedimento giudiziale con il quale il creditore chiede al giudice di emanare un provvedimento contenente l'ordine al debitore di adempiere ad una data obbligazione che nel caso di nostro interesse corrisponde al pagare una data somma entro un dato termine.

Condomino moroso. La delibera di riparto spese legittima il decreto ingiuntivo?

Scaduto tale termine senza che il debitore abbia contestato il provvedimento o abbia pagato il dovuto, lo stesso diviene titolo esecutivo, ossia rappresenta il presupposto per procedere al pignoramento, che viene preceduto dall'atto di precetto.

Se, invece, il soggetto che riceve il decreto ingiuntivo si oppone, si avvia un procedimento di cognizione, ossia una causa ordinaria.

Mentre il decreto ingiuntivo viene emesso senza sentire la parte al quale l'ordine si andrebbe ad indirizzare, la causa ordinaria avviene rispettando il contraddittorio: entrambe le parti possono rappresentare le proprie ragioni.

L'importanza della tabella di ripartizione nel giudizio in Corte d'Appello

Nel caso di specie, il condòmino debitore si era opposto al decreto ingiuntivo e dunque la contesa si era spostata in sede di procedimento di cognizione.

Il ricorso in Cassazione era stato, invece, promosso dal Condominio che decideva di impugnare la decisione della Corte d'Appello (il giudice di secondo grado) la quale dichiarava, tra le altre cose, l'infondatezza della pretesa economica del Condominio per la carenza di "documentazione attestante gli esborsi fatti e la motivazione degli stessi", senza apparentemente considerare - a parere degli Ermellini - i documenti invece prodotti dal Condominio.

Tra i documenti, nello specifico vi erano vari verbali di assemblea (tra i quali quello di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio) e le tabelle millesimali.

Revoca del decreto ingiuntivo e liquidazione delle spese

La controparte del Condominio osservava la mancanza di una tabella di ripartizione che fosse approvata dall'assemblea e dato che il primo comma dell'art. 63 disp att. c.c. fa riferimento "allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea" come condizione affinché l'amministratore possa "ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo […]", per il condòmino, l'amministratore, non poteva avanzare alcuna richiesta di corresponsione di quote e di conseguenza, a fronte del mancato pagamento, non avrebbe potuto azionare un decreto ingiuntivo.

Il concetto è chiaro: se l'intero apparato sul quale viene a fondarsi una richiesta di pagamento viene dissolto, quest'ultima non ha più ragione di essere ed è su questo, principalmente, che la Corte d'Appello aveva riconosciuto le ragioni del debitore nel precedente procedimento.

La Cassazione sul valore costitutivo e dichiarativo dell'obbligazione afferenti i lavori condominiali.

La Cassazione, invece, era di tutt'altro avviso e fondava la propria argomentazione sulla differenza tra valore costitutivo e valore dichiarativo di un'obbligazione.

Posto che per obbligazione intendiamo un rapporto che viene a crearsi tra soggetti nel quale uno si impegna ad una data prestazione nei confronti dell'altro, possiamo intendere "costitutivo" quel valore che si dà ad una relazione giuridica che viene a crearsi o modificarsi, mentre "dichiarativo" è quel valore che si limita ad accertare e prendere atto di qualcosa.

Opposizione a decreto ingiuntivo e invalidità del rendiconto

Spiegato sinteticamente questi concetti, possiamo ora proseguire con il ragionamento della Suprema Corte.

La Cassazione riprende orientamenti passati (arg. da Cass. SS.UU., 09/08/2010, n. 18477; Cass. 03/12/1999, n. 13505; Cass. 15/03/1994, n. 2452; Cass. SS.UU. 05/05/1980, n. 2928) ribadendo due profili ben distinti della deliberazione assembleare che approvi un intervento di ristrutturazione delle parti comuni.

Il primo è l'approvazione della spesa, che significa che l'assemblea ha riconosciuto la necessità di quella spesa in quella misura. Questo è il momento al quale si attribuisce il valore costitutivo dell'obbligazione di contribuzione alle relative spese (Cass. 14/10/2019, n. 25839).

Il secondo è la ripartizione della spesa tra i condòmini, con riguardo alla quale la misura del contributo dipende dal valore della proprietà di ciascuno o dall'uso che ciascuno può fare della cosa.

Questo momento ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione).

Effetto della mancanza della tabella di ripartizione delle spese relative ai lavori straordinari per la Cassazione

In conseguenza di questa distinzione, la Suprema Corte osservava che seppur mancasse l'approvazione dello stato di ripartizione da parte dell'assemblea, l'amministratore del Condominio era comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condòmino moroso, in forza dell'art. 1130, n. 3, c.c.

Spese condominiali ed opposizione al decreto ingiuntivo

L'approvazione assembleare dello stato di ripartizione delle spese è, piuttosto, condizione indispensabile per la concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., giacché ad esso il legislatore ha riconosciuto un valore probatorio (ossia di prova) privilegiato in ordine alla certezza del credito del Condominio (Cass. 23/05/1972, n. 1588).

Dunque l'unico limite che incontra l'amministratore nell'attivarsi per una ingiunzione di pagamento in una situazione come quella esaminata nella quale manchi lo stato di ripartizione delle spese afferenti lavori straordinari, attiene il fatto che non possa ottenere l'esecuzione provvisoria ex art. 63, comma 1 disp. att. c.c.

Ma cosa è la provvisoria esecuzione? Si tratta dell'idoneità del provvedimento del giudice a fungere immediatamente da titolo esecutivo senza attendere il decorso del termine (che in genere viene fissato in quaranta giorni) per proporre opposizione o predisporre il pagamento.

È evidente la forza di un decreto ingiuntivo emesso con la provvisoria esecuzione: a prescindere dalla contestazione del debitore, il creditore può procedere immediatamente a notificare l'atto di precetto che è l'anticamera del pignoramento.

Dunque, per gli Ermellini (i giudici della Cassazione), la mancata approvazione della tabella di ripartizione di spese straordinarie, avendo quest'ultima solo valore dichiarativo di un'obbligazione invece costituita con la delibera di approvazione delle spese, non impedisce all'amministratore di attivarsi con un'azione giudiziale di recupero credito (che potrebbe anche consistere in un normale procedimento di cognizione), ma impedisce solamente di ottenere la provvisoria esecutività su un decreto ingiuntivo.

In ragione di questo, all'amministratore, per dimostrare la fondatezza della sua domanda (ossia che il credito preteso sussiste, è esigibile e il Condominio ne è titolare) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per soddisfare l'onere probatorio su esso gravante, basterà produrre il verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché i relativi documenti (Cass., 29 agosto 1994, n. 7569).

Conclusioni della Cassazione sul caso in esame

La Cassazione, in conclusione, sanciva che:

  • la carenza di "documentazione attestante gli esborsi fatti e le motivazione degli stessi", come esposto dalla Corte d'appello, ove comunque sia provata l'approvazione assembleare dell'intervento manutentivo, non può giustificare la statuizione di infondatezza della pretesa del Condominio di riscuotere i contributi dai condomini obbligati ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c.
  • la mancata approvazione del "consuntivo" non può essere d'ostacolo alla riscossione dei contributi inerenti alla manutenzione straordinaria approvata dall'assemblea, come la sentenza impugnata riteneva erroneamente.

Dunque la Suprema Corte accoglieva il ricorso del Condominio, cassava la sentenza impugnata e rinviava ad altra sezione della Corte d'Appello di Salerno, per un nuovo esame della causa sulla base dei rilievi richiamati, disponendo anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

Decreto ingiuntivo su spesa approvata ma non ripartita

Sentenza
Scarica Cass. 23 luglio 2020 n. 15696
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