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Rimborso assicurazione condominiale, dalla stipula del contratto alla ripartizione dell'indennizzo

L'assicurazione condominiale, tra deliberazione di autorizzazione alla stipula e ripartizione dell'indennizzo.
Avv. Valentina Papanice 
11 Feb, 2020

L'assicurazione condominiale interviene, se interessata dal condominio, per manlevare la compagine in relazione ai danni recati a terzi e derivanti da parti comuni.

Questa l'ipotesi più ricorrente: la particolare tipologia di contratti assicurativi, tuttavia, non esclude altre forme di copertura del rischio.

Sovente l'assicurazione indennizza anche i danni derivanti da parti di tubature ovvero di altri elementi in proprietà esclusiva ai singoli condòmini, ad esempio indennizzando il condòmino che ha subito danni provenienti dall'impianto idrico del suo vicino.

Quando l'assicurazione condominiale provvede a liquidare l'importo, se lo fa nel modo consueto, cioè valuta l'entità del danno, la causa e la copertura assicurativa direttamente col condominio assicurato e non col danneggiato (facoltà concessa dall'art. 1917 c.c.).

Assicurazione condominiale che non copre i danni subiti dal condomino

Supponiamo che l'assicurazione rimborsi la spesa al condominio. In che modo l'indennizzo liquidato dalla compagnia e entrato a fare parte della disponibilità economica del condominio dovrà essere ripartito tra i singoli condòmini?

Del fatto, chiaramente, oltre che nel piano di ripartizione dovrà essere data notizia nel rendiconto, attraverso menzione nella nota esplicativa, nel registro di contabilità e nel riepilogo finanziario.

Assicurazione condominiale, nessuna obbligatorietà

«L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana». Questa la nozione di assicurazione contenuta nell'art. 1882 c.c.

I contratti di assicurazione sono vari, quanto varie sono le iniziative umane ovvero i fenomeni naturali contro i quali ci s'intende assicurare.

I contratti di assicurazione possono essere altresì distinti tra contratti obbligatori, è il caso della così detta RCAuto, ovvero di alcune assicurazioni per la responsabilità civile professionale (es. dei medici).

In ambito condominiale l'assicurazione contro i danni derivanti dalle parti comuni dell'edificio non è obbligatoria. Se occorre un danno ad un terzo (nell'ambito della quale categoria vanno annoverati anche i singoli condòmini) la responsabilità ricade su tutti i condòmini, che saranno chiamati a rispondere del danno medesimo.

Assicurazione condominiale, per la stipula decide l'assemblea

Data questa situazione di fatto, verrebbe da pensare che è da ritenersi diligente l'amministratore che, per evitare danni economici ai condòmini, decide di stipulare una polizza in favore del condominio (cioè dei condòmini).

Polizza assicurativa del condominio: è necessario stipularla, chi decide sull'assicurazione e come si ripartisce il costo?

Non è così: come ha chiarito in più occasioni la Corte di Cassazione l'amministratore di condominio, sprovvisto di mandato assembleare, non è legittimato a concludere il contratto d'assicurazione del fabbricato.

Questa la conclusione cui deve pervenirsi, dice la corte in ragione della «decisiva ed assorbente considerazione che la disposizione dell'art. 1130 c.c., comma 4 obbligando l'amministratore (l'amministratore deve compiere) ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d'assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell'art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato» (così Cass. 3 aprile 2007 n. 8233 ).

Come dire: senza mandato preventivo o ratifica successiva alla stipula, quel contratto vale ben poco e le conseguenze economiche (leggasi il condominio ottenere che i premi dovuti siano pagati dall'amministratore).

Indennizzo assicurazione condominiale e indicazione in rendiconto

Il sinistro, cioè l'evento dannoso in seguito al quale si attiverà la polizza contro i danni, dovrà avere una propria rappresentazione contabile.

Se l'evento ha causato un danno pari a 100 e si è certi che il danno sia quello (per presa d'atto o per altra ragione), in rendiconto si dovrà specificare che il condominio ha subito un'uscita pari a 100 e specificarne le ragioni, tanto con un'apposita scrittura, quanto nella nota sintetica di cui all'art. 1130-bis c.c.

Come viene spiegato da autorevole dottrina nell'ambito della contabilità condominiale, l'incasso dell'indennizzo assicurativo deve essere inserito nel rendiconto sotto la voce "Liquidazione sinistri": «Questa voce di possibile entrata si riferisce agli indennizzi ricevuti a seguito di sinistri coperti dalla polizza fabbricati.

Se la liquidazione avviene nell'esercizio successivo a quello di competenza, la registrazione ricade nel gruppo precedente (Incasso crediti gestioni precedenti, n.d.a.) (così F. Schena, Il rendiconto condominiale, Cosa c'é da sapere, Condominioweb, Ebook, 2019).

Per tornare all'esempio di cui sopra, se il danno è 100 e l'assicurazione riconosce l'indennizzabilità del sinistro e la quantificazione fatta dal condominio o dal terzo, scomputata la (quasi sempre presente) franchigia, la liquidazione sarà, per ipotesi pari ad 80.

L'entrata di 80 andrà a compensare, se già v'è stata, l'uscita di 100, ovvero si assommerà alla differenza, 20, per raggiungere la misura completa del risarcimento.

In entrambi i casi questa somma dovrà essere

riconosciuta ai condòmini, a rimborso, ovvero quale parte della spesa. Ciò dovrà avvenire in ragione dei millesimi di proprietà, trattandosi di una prestazione resa nell'interesse comune, salvo differente decisione presa all'unanimità (cioè da tutti i condòmini, art. 1123 c.c.).

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