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Restituzione somme da parte dell'amministratore uscente

Spetta al condominio che agisca in giudizio fornire la prova dell'illegittima appropriazione.
Avv. Gianfranco Di Rago - Foro di Milano 
2 Feb, 2021

Spetta al condominio che agisca in giudizio per ottenere dal precedente amministratore la restituzione di una somma di denaro fornire la prova dell'illegittima appropriazione.

Dovrà quindi essere dimostrato il fatto storico dell'incasso e/o del prelievo dell'importo contestato, che andrà verificato non come episodio isolato, ma nel contesto dell'intera movimentazione delle entrate e delle uscite registratesi nella contabilità condominiale.

Di conseguenza, secondo quanto ritenuto dal Tribunale di Roma nella recente sentenza n. 18404 dello scorso 22 dicembre 2020, ove il condominio non abbia provveduto a depositare in giudizio la documentazione contabile relativa all'intera gestione del precedente amministratore, soprattutto quella successiva al fatto contestato, dovrà ritenersi che non sia riuscito a fornire la prova della domanda di ripetizione, che andrà quindi respinta.

Restituzione somme da parte dell'amministratore. Il caso concreto.

Nel caso di specie il condominio attore, in persona del nuovo amministratore, aveva citato in giudizio il predecessore di quest'ultimo, cessato dall'incarico nell'estate del 2017, perché, dopo avere conferito a un revisore contabile l'esame della documentazione condominiale relativa alla gestione del 2015, aveva accertato che vi erano state uscite non giustificate, in quanto il precedente amministratore aveva effettuato numerosi prelievi dal conto corrente condominiale.

Ciò premesso, il condominio aveva chiesto il convenuto fosse condannato a restituire la somma calcolata dal revisore contabile o quell'altra che fosse stata accertata in sede giudiziale.

Si era quindi costituito in giudizio il precedente amministratore condominiale, contestando gli assunti avversari e concludendo per il rigetto della domanda. Il condominio attore aveva prodotto in giudizio la documentazione inerente la gestione degli anni 2014 e 2015 e la relazione del menzionato revisore contabile, tesa a verificare se le uscite verificatesi nello specifico periodo intercorrente dall'1 gennaio 2015 al 6 luglio 2015 fossero supportate da idonei riscontri.

Il condominio non aveva invece prodotto alcun documento contabile né gli estratti del conto corrente relativamente al periodo successivo al 2015.

E questo nonostante il Tribunale, in accoglimento dell'istanza dell'amministratore convenuto in giudizio, avesse ordinato l'esibizione dei predetti documenti ex art. 210 c.p.c..

L'inquadramento giuridico del rapporto tra amministratore e condominio.

Generalmente il rapporto che intercorre tra il condominio e l'amministratore è sempre stato ricondotto al mandato con rappresentanza (art. 1704 c.c.), pur differenziandosi da questo per l'obbligatorietà della sua costituzione, nonché per il contenuto e gli effetti.

Proprio per questi motivi, si parla, generalmente, di mandato ex lege, in quanto l'origine, il contenuto e gli effetti sono predeterminati dalla legge, mentre la deliberazione assembleare serve sostanzialmente a individuare la persona fisica o giuridica alla quale attribuire le relative funzioni.

Quanto sopra è stato confermato dalla Legge n. 220/2012 che, all'art. 1129, penultimo comma, c.c., dispone testualmente che: "per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo IX del Titolo III del Libro IV" del medesimo Codice Civile, ovvero le disposizioni sul contratto di mandato.

Amministratore di condominio e appropriazione indebita, guida al panorama giurisprudenziale

Obbligo di restituzione somme da parte dell'amministratore mandatario

Secondo il Tribuna di Roma, dall'inquadramento dell'amministratore condominiale quale mandatario, discende, in tema di restituzione delle somme condominiali da questo eventualmente incassate, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1713 c.c., ovvero che il mandatario ha l'obbligo, una volta cessato dall'incarico, di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Di conseguenza fra gli obblighi dell'amministratore vi è quello di restituire, alla cessazione dell'incarico, anche le somme di denaro appartenenti al condominio, ricevute nel corso del mandato ed eventualmente non spese nell'interesse dell'ente di gestione.

Da questo punto di vista si può comunque osservare come dovrebbe essere una circostanza eccezionale che l'amministratore detenga somme di denaro appartenenti al condominio, tenuto conto del fatto che, in base alla normativa post lege 220/2012, tutte le entrate e le uscite devono transitare dal conto corrente condominiale, che è obbligatorio aprire, e che eventuali pagamenti in contanti ricevuti dall'amministratore dovrebbero essere immediatamente versati sul predetto conto.

La restituzione delle somme di denaro detenute dall'amministratore.

In ogni caso, come detto, l'amministratore, al termine del proprio mandato, è obbligato a restituire al condominio le somme di denaro nella sua disponibilità e che siano di pertinenza della gestione condominiale. In caso contrario, il condominio può agire in giudizio per la ripetizione delle medesime. Tuttavia, come si diceva in precedenza, spetta a quest'ultimo fornire la relativa prova.

Vi è appropriazione indebita anche se amministratore del condominio e' una srl

Secondo il Tribunale di Roma l'accertamento della mancata restituzione di somme detenute dell'amministratore rende indispensabile la produzione della documentazione atta riscontrare la situazione di dare-avere fra le parti al momento della cessazione del mandato. In caso contrario non è possibile procedere in tal senso e la domanda ripetizione deve essere rigettata.

Nel caso in esame, sempre secondo il Giudice capitolino, la mancanza della documentazione contabile e di conto corrente relativa al periodo successivo all'anno 2015, ovvero sino al termine del mandato, avvenuto nel 2017, non ha consentito di valutare l'an e il quantum dell'obbligo di restituzione in capo al convenuto a mente del citato art. 1713 c.c.

Detta documentazione sarebbe stata infatti necessaria per verificare le successive poste in entrata e in uscita verificatesi nella contabilità e sul conto corrente condominiali, che avrebbero potuto consentire di riscontrare l'esito dei prelievi contestati (se utilizzati o meno e in quale guisa) che, al momento di una prima verifica, non apparivano confortati da idonei riscontri.

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