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Scheda anagrafe condominiale, mancata consegna, consegna incompleta e affidamento

Adempimenti dei condòmini connessi alla tenuta del registro di anagrafe condominiale; la mancata consegna della scheda.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci - Foro di Lecce 

Il registro di anagrafe condominiale è uno di quegli elementi di novità introdotte nel codice civile dalla legge n. 220 del 2012.

Forse sarebbe il caso, ha detto qualcuno, di eliminare dal dizionario della lingua condominiale l'attributo novità dalle descrizioni delle norme inserite nel codice civile ad opera della così detta riforma del condominio.

=> Registro anagrafe condominiale. Regole

Chi dice così non ha torto: certo è che l'applicazione pratica delle norme, anche a distanza di qualche tempo dalla loro entrata in vigore, presenta spesso elementi d'interesse.

Dato questo contesto di novità in via di svanimento, ci sia concessa questa licenza, la materia del registro di anagrafe condominiale viene spesso posta all'attenzione nel nostro forum, ovvero con le e-mail che giungono alla nostra redazione.

Uno delle questioni sulla quale sovente ci vengono chiesti chiarimenti è la seguente: che cosa succede nel caso di mancata consegna della scheda di anagrafe condominiale?

Per rispondere al quesito è necessario conoscere il procedimento di formazione e tenuta del registro di anagrafe condominiale, senza dimenticare le criticità date dalla formulazione della norma di riferimento.

Anagrafe condominiale, i doveri e poteri dell'amministratore

Partiamo proprio dalla legge. L'art. 1130 n. 6 c.c. impone all'amministratore di tenere il registro di anagrafe condominiale.

Si tratta, per dirla compiutamente, di un registro che contiene i dati riguardanti i condòmini, le loro unità immobiliari, la presenza di titolari di diritti di godimento, nonché le condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.

Trasferimenti immobiliari, status di condomino e aggiornamento dell'anagrafe condominiale

Leggiamo la norma per comprendere, oltre al contenuto, il ruolo di amministratore e condomini.

La legge dice che l'amministratore di condominio deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, nel quale devono essere inseriti:

  • le generalità dei singoli proprietari con il loro codice fiscale e residenza o domicilio;
  • le generalità dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio;
  • i dati catastali di ciascuna unità immobiliare
  • ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.

Sovente, a ragione, viene più compiutamente chiamato registro di anagrafe e sicurezza del condominio, ma l'art. 1130 n.6 c.c. lo nomina solamente registro di anagrafe condominiale.

L'input, è evidente, deve partire dunque dall'amministratore, cioè spetta solo a lui attivarsi per la sua tenuta. L'amministratore di condominio, dunque, verificato il contenuto del registro (ovvero la sua assenza) deve attivarsi per completarlo (o formarlo ex novo).

Anagrafe condominiale, la collaborazione dei condòmini

La legge, tuttavia, pone in capo ai condòmini un obbligo di leale collaborazione.

Il medesimo articolo 1130 n. 6 c.c., infatti, specifica che: «[…] Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.

Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili»

Il condòmino Tizio cambia residenza ovvero domicilio per le comunicazioni condominiali? Egli dovrà comunicare il fatto all'amministratore entro sessanta giorni, ciò al fine di tenere aggiornato il registro.

Anagrafe condominiale, mancata collaborazione e conseguenze

Abbiamo detto che l'amministratore deve attivarsi per l'ottenimento dei dati necessari alla tenuta del registro. Quelli di sicurezza inerenti alle parti comuni non necessitano della collaborazione dei condòmini, se non quando in sede assembleare si deve discutere in merito alle delibere da assumere per l'ottenimento delle certificazioni necessarie per quella parte di registro.

Cambi di residenza, di proprietà, dati dei conduttori, ecc., invece necessitano dalla solerte collaborazione dei condòmini.

Se questa manca, all'inizio ovvero quando avviene una variazione, l'amministratore avrà diritto a conseguire aliunde le informazioni necessarie, addossando al spesa ai condòmini inadempimenti.

Esempio: Tizio non restituisce la scheda di anagrafe all'amministratore; questi, intimandone l'adempimento con lettera raccomandata, nel caso di ulteriore inadempienza potrà acquisirle presso i competenti uffici: l'anagrafe per la residenza, il catasto per i dati catastali, ecc.

È opportuno che la richiesta dell'amministratore sia inviata fin da subito per raccomandata e già dalla prima comunicazione contenga l'avviso prescritto dall'art. 1130 n.6 c.c. Questo per evitare allungamenti nei tempi di redazione del registro anagrafico.

Anagrafe condominiale, le criticità

Non sempre è facile capire se le informazioni date sono corrette. Non sempre si può essere certi che siano complete.

Come si fa a dire che Tizio che ha affermato di essere proprietario è davvero proprietario?

Gli si può chiedere l'allegazione dell'atto di acquisto?

Devo consegnare copia dell'atto d'acquisto all'amministratore?

Sì, ma come ha specificato il Garante per la protezione dei dati personali, l'amministratore può «acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio.

Può chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune.

Non può invece chiedere, perché risulterebbe eccedente, copia della documentazione: come, ad esempio, l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati» (Newsletter n. 387 del 23 aprile 2014).

O meglio, ad avviso di chi scrive: l'amministratore può chiedere questi documenti, è il condòmino che ha diritto di non fornirli.

Ed allora? Come fare a dire che la scheda consegnata da Tizio sia veritiera? La legge non pone alcun accenno a questo aspetto. Deve ritenersi, dunque, che l'amministratore debba fare affidamento sulle dichiarazioni ed informazioni contenute nella scheda di anagrafe.

Resta un altro aspetto: come fare a capire se una scheda è incompleta?

Alle volte è evidente, cioè manca la residenza, il codice fiscale, ecc. In alcuni casi, però, così non è: come può l'amministratore sapere che chi abita l'appartamento lo fa in usufrutto, in locazione, ecc.?

Se all'amministratore sono state date informazioni ovvero sia venuto autonomamente a conoscenza dell'esistenza di un diritto di usufrutto, di un contratto di locazione in essere, o comunque dell'incompletezza non palese delle informazioni fornite, allora egli dovrà scrivere al condòmino, chiedendogli d'integrare i dati con l'ammonimento previsto dall'art. 1130 n. 6 c.c.

Privacy e Condominio: un rapporto complicato

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Luigi Sanna
Luigi Sanna 08-02-2020 15:22:03

Buongiorno. Non è corretto / merita integrazione aggiornata con diritti ex GDPR e domicilio digitale ANPR ( vedi norma Anagrafe e art. dei dati obbligati ad inserimento ) - Il recapito di residenza civica si avvia ad essere considerato "dato sensibile" perchè a seconda dei quartieri urbani tende/può qualificare ...inoltre la residenza è concessa anche ai senza dimora...ecc. Quindi la mission del recapito civico che è volta a garantire la "comunicazione" è/può essere di fatto sostituita dal domicilio digitale essendo in subordine solo alla facoltà dell'individuo...ed anche in quanto pur essendo obbligo solo nei rapporti con la PA nulla vieta che tale diritto sia fatto valere nel rapporto negoziale tra condomino ed amministratore anche perchè il condomino è dominus e l'amministratore prende nota senza poter eccepire. Prego voler diffondere contribuendo a "progresso" . Grazie

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Roberto Zanotto
Roberto Zanotto 27-08-2020 03:32:37

Salve. Sono un iscritto a Condominio web-Amministratori. Continuate a scrivere, con mia grande sorpresa, che il garante privacy considera "eccedente" la richiesta dell'amministratore ai condomini di avere copia dell'atto di compravendita. Io trovo, scusate, che questa sia una "sciocchezza", e spiego il perché, considerando che il garante privacy non è il padreterno e può sbagliare anche lui: l'atto di compravendita, e relativa nota di trascrizione depositata presso i registri immobiliari, non sono collegati in alcun modo alla privacy, per cui non riguardano il garante, sono documenti a cui possono accedere tutti i cittadini italiani e sono gli unici che forniscono la prova indiscutibile della titolarità dei diritti, di proprietà, usufrutto ecc.; la autodichiarazione fornita da un condomino non risulta certo sufficiente, e nemmeno alcuni dati catastali. Allora, perché non effettuare questa verifica, almeno "mostrando questi 2 documenti all'amministratore"? Io personalmente sono a conoscenza di condomini che non sono regolari condomini proprio perché non hanno presentato, o "mostrato" all'amministratore questi documenti, ma non posso muovermi io, dovrebbe muoversi un amministratore se viene informato che qualcosa non va, ma se l'amministratore non si muove, per vari motivi, si continua a fare assemblee condominiali irregolari senza che tutti gli altri condomini possano intervenire, anche se hanno le prove di irregolarità di un condomino. Succede, succede senz'altro che alcuni dati catastali siano insufficienti, sappiamo tutti che hanno ancora solo un valore relativo di prova e servono essenzialmente a fini fiscali. Allora: che il garante della privacy si interessi delle cose che competono a lui, e non ficchi il naso su cose non di sua spettanza; spetta al mondo del condominio dire una volta per tutte una parola di chiarezza su questo punto: vogliamo tutti che le assemblee condominiali siano le più regolari possibili? Credo che tutti coloro che lavorano nell'ambito condominiale se lo augurino! Allora, solo conoscendo quei 2 documenti succitati da parte dell'amministratore, che ripeto sono di dominio pubblico, si può instaurare una assemblea condominiale comprensiva solo di condomini sicuramente regolari, altrimenti non si saprà mai se i condomini sono regolari. Vorrei un chiarimento da parte dei responsabili di Condominioweb: lo sapete benissimo che trattasi di documenti non coperti da nessuna limitazione di privacy, quindi il garante non è titolato a dare "consigli", un amministratore che vuol essere certo di avere davanti a sè i veri condomini di un condominio, che sforzo immane fa a chiedere per una volta di "almeno vedere" questi documenti? Visto che poi comunque quando c'è un cambio di proprietà o altro il cod. civile specifica che copia del contratto deve essere dato all'amministratore? Allora, anche in questo secondo caso, facendo il ragionamento dell'eccedenza, dovrebbe risultare esagerato consegnare copia del contratto di compravendita. Ma evidentemente non è così, l'amministratore deve sapere che in quel momento il condomino è cambiato, e lo deve vedere con l'atto di compravendita: e allora perché non farlo sin dall'inizio del suo mandato? Cosa c'entra il garante della privacy su tutta questa storia: non complichiamo le cose anche quando proprio non serve, è già tanto complicato di per sè tutto il mondo del condominio, che non ha proprio bisogno anche di interventi esterni "impropri". Spero proprio che qualche autorevole legale di questa nostra "associazione" autorevole e benvoluta faccia chiarezza, per tutti gli amministratori che la seguono. Grazie.

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Enzo
Enzo 02-05-2021 07:57:33

Slave.

Come è possibile che un amministratore non abbia la possibilità di verificare se il condomino dichiari il vero durante la compilazione della scheda anagrafica? Questo significa che un condomino potrebbe intestare la casa a chiunque e l’amministratore, qualora ne avesse la necessità, non saprebbe contro chi avvalersi. Vi chiedo cortesemente di aiutarmi a capire. Grazie.

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Gianni
Gianni 24-05-2021 11:24:44

Sorprendere leggere il sig. Enzo
ancor di + il signor Roberto Z.
il secondo è un amm. di cond. ! Ha ricevuto il mandato da un'assemblea condominiale ! Ha ricevuto TUTTI i documenti(indietro di 10 anni)dal predecessore !
BENE !
Il lavoro suo DEVE essere svolto in rispetto del Regolamento Condominiale, del Codice Civile, degli articoli DACC e delle piccole innovazioni prodotte dalla Suprema Corte di Cassazione.
La tenuta della della scheda anagrafica condominiale ? se nessuno comunica Innovazioni/integrazioni essa resta IMMUTATA.
Il sig. Roberto Z. svolga BENE il suo lavoro e persegue negli aggiornamenti.
Si adegui alla volontà del deliberato dell'assemblea, rispetti le regole, le norme e le Leggi dello Stato Italiano.
Non dovrà dimenticare di essere un MANDATARIO

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