Previsto anche per il 2020 il c.d. "bonus verde". Il Decreto Mille proroghe (art. 10, D.L. n. 162/2019), senza apportare sostanziali modifiche rispetto alla disciplina contenuta nelle precedenti Leggi di Bilancio (art.1, commi12-15, L. n. 205/2017), ha confermato la detrazione, ai fini IRPEF, pari al 36% delle spese sostenute per opere di sistemazione e/o rinnovamento di giardini o aree verdi, effettuati o avviati entro il 31 dicembre 2020.
In attesa di eventuali chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine alle modalità applicative e, in particolare, all'espletamento degli adempimenti pratici previsti per gli amministratori, devono ritenersi richiamate le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 13/E/2019.
In caso di interventi di "sistemazione a verde" eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, la detrazione e? calcolata su un ammontare massimo di spesa di euro 5.000,00 per ciascuna unita? immobiliare.
Soggetti beneficiari
Per espressa previsione normativa, possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell'Imposta sui Redditi per le Persone Fisiche (IRPEF) che:
- possiedono l'unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi in qualità di proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali;
- detengono l'unità immobiliare ove sono eseguiti gli interventi sulla base di un idoneo titolo (contratto di locazione art. 1571 c.c. o di comodato art. 1803 c.c.).
La detrazione spetta a condizione che sia documentalmente comprovato l'effettivo sostenimento dei costi da parte di chi possiede o detiene l'immobile e il versamento al condominio della relativa quota, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Spese detraibili
Gli interventi che consentono di beneficiare dell'incentivo devono essere caratterizzati dal requisito della straordinarietà e riguardare l'intero giardino o area interessata. In particolare, rientrano nel novero dei costi detraibili, ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale, i lavori di:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
- impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- riqualificazione di prati;
- grandi potature;
- fornitura di pianti ed arbusti;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
In linea generale, fra i costi detraibili, rientrano anche le spese di progettazione, relative a lavori in seguito effettuati, nonché l'acquisto di piante in vaso a condizione che sia inserito nell'ambito di un più ampio intervento di trasformazione dell'area verde interessata.
Spese non detraibili
Devono ritenersi non detraibili le spese di ordinaria amministrazione o di mero mantenimento di spazi verdi e, al contempo di:
- acquisto di attrezzature per la cura e manutenzione del giardino (tagliaerba, pale, picconi, vanghe, forbici, ecc);
- acquisto di vasi non seguiti da ulteriori lavori di miglioramento dello spazio verde.
Il riferimento normativo ai lavori per unità immobiliari a uso abitativo comporta l'esclusione dal beneficio fiscale delle spese sostenute per la sistemazione e il rinnovamento delle aree verdi di uffici, negozi, magazzini.
La detrazione è ridotta al 50% nel caso di interventi eseguiti su immobili residenziali adibiti a uso promiscuo per l'esercizio di attività commerciale, arte o professione.
Limiti e ripartizione della detrazione
L'agevolazione fiscale è ripartita in dieci anni in quote costanti a partire dall'anno in cui è sostenuta la spesa.
Come rilevato, per gli interventi su aree verdi di giardini condominiali, il limite massimo di spesa detraibile non può superare euro 5.000,00 per unità immobiliare a uso abitativo ed è suddiviso fra i condomini sulla base del piano di riparto delle quote millesimali di proprietà, effettuato dall'amministratore.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E/2019 ha precisato che il bonus verde deve ritenersi riferito all'immobile ove sono eseguiti i lavori di sistemazione a verde o rinnovazione. Il condomino che esegue lavori detraibili può dunque usufruire della detrazione per ogni singola unità immobiliare di proprietà sia essa prima o seconda casa.
Nel caso specifico di vendita dell'immobile oggetto degli interventi di sistemazione o rinnovazione, la detrazione non utilizzata, salvo diverso accordo fra le parti, si trasferisce all'acquirente. Nel caso di decesso dell'avente diritto, il beneficio fiscale si trasmette all'erede che detiene l'unità immobiliare oggetto di intervento.
Modalità di pagamento e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione
La detrazione fiscale prevista dal bonus verde spetta al condomino/contribuente a condizione che i pagamenti siano effettuati mediante operazioni tracciabili. Come precisato dalla circolare n. 13/E/2019, i versamenti devono essere effettuati a mezzo di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate come a esempio carte di credito, bancomat, bonifici.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, il condomino/contribuente è tenuto a conservare specifica documentazione da esibire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, nelle ipotesi di eventuali controlli formali.
La citata circolare fornisce un chiaro elenco della documentazione da conservare ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione ai fini Irpef e, in particolare:
- fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili. Nello specifico, nella documentazione comprovante la spesa, deve essere indicato il codice fiscale del soggetto della detrazione fiscale;
- documentazione attestante il pagamento con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni: assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o effettuati con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici bancario o postale;
- autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali e? calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
- dichiarazione dell'amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione.
In assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta;
- in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unita? immobiliari facenti parte del condominio.
TABELLA RIEPILOGATIVA | |
BENEFICIO | detrazione fiscale ai fini Irpef pari al 36 % fino a un importo massimo di euro 5.000,00 per singola unità immobiliare. |
SOGGETTI BENEFICIARI | possessori e/o detentori dell'unità immobiliare ove sono eseguiti gli interventi detraibili sulla base di un titolo idoneo. |
SPESE DETRAIBILI | interventi straordinari di sistemazione a verde e/o rinnovazione di aree verdi già esistenti (sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni; impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; riqualificazione di prati; grandi potature; fornitura di pianti ed arbusti; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili). |
MODALITÀ DI RIPARTO DELLA DETRAZIONE | detrazione ripartita in dieci anni in quote costanti a partire dal periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese. |
DOCUMENTAZIONE | - fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili; -documentazione attestante il pagamento con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni; - autocertificazione attestante il rispetto del limite massimo di detrazione previsto; - dichiarazione dell'amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione; - in mancanza del codice fiscale del condominio minimo, occorre una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità? immobiliari facenti parte del condominio. |