La Sentenza n. 17535/2019 del 17/09/2019 resa dal Tribunale di Roma ci riporta sul tema del diritto alla visione e produzione e/o invio dei documenti condominiali.
Come noto, la Legge di Riforma del Condominio (L. 220/2012), ha chiaramente indicato i documenti che l'Amministratore è obbligato a redigere o conservare. In forza del rapporto di mandato, pertanto, nei rapporti tra condomini e amministratore si applicano le norme dettate dagli artt. 1703 ss. c.c. e, nello specifico la disposizione prevista dall'art. 1713 c.c, avente ad oggetto l'obbligo posto in capo al mandatario di rendere al mandante conto del suo operato.
Chiaro è, dunque, il diritto dei condomini a prendere visione della documentazione condominiale e della gestione operata dall'amministratore, così da espletare quel potere di controllo proprio del mandante sul mandatario.
Ma la questione che continua a porsi è relativa alla messa a disposizione di tali documenti. A mente dell'art. 1129, secondo comma, c.c. "contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata".
Quindi, è evidente l'obbligo in capo all'Amministratore di mettere a disposizione i documenti. Il diritto di accesso è confermato dall'art. 1130 bis c.c. ove si legge che "i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese.".
In giurisprudenza, è ormai consolidato il principio che riconosce il diritto del condomino, quale espressione di un potere di vigilanza e controllo sull'operato dell'Amministratore, alla visione dei documenti su menzionati e che tale diritto non possa mai rappresentare un intralcio per l'amministrazione.
Tuttavia, le richieste di visione o copia dei documenti devono essere conformi con il principio della correttezza ex art. 1175 c.c. (Cass. n. 12579/2017; Cass. n. 19799/2014).
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