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Il diritto di accesso ai documenti condominiali: modalità e limiti

Una problematica assolutamente non trascurabile riguarda le modalità ed i limiti del diritto di accesso ai documenti condominiali.
Avv. Armando Amendolito - Foro di Taranto 

Tutti ricordano certamente che in passato, cioè prima della riforma del 2012, questa esigenza era molto poco sentita da parte dei condomini; infatti tale forma di controllo (sull'operato dell'amministratore) il più delle volte coincideva con la presentazione del rendiconto consuntivo.

Era infatti quella l'occasione in cui l'amministratore esponeva i documenti giustificativi in assemblea, o ancora meglio, li metteva a disposizione dei condomini nei giorni precedenti l'assise.

A tal proposito è bene ricordare che si trattava di un obbligo vero e proprio (quello di esibire i "giustificativi"), se pure non stabilito dalla legge, ma censurabile comunque attraverso l'impugnativa di delibera di approvazione del rendiconto: "La violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare a sua richiesta secondo adeguate modalità di tempo e di luogo la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilità delle delibere ivi successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all'informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari".( Cass. Civ. n. 13350/2003, ma anche Cass. Civ. n. 11940/2003; Cass. Civ. n. 12650/2008).

La consegna dei documenti condominiali da parte dell'amministratore uscente

Così, con l'entrata in vigore della L. 220/2012 il Legislatore ha voluto introdurre una nuova disciplina, riconoscendo in capo a ciascun condomino questo diritto agli artt. 1129, 1130 n. 9 e 1130 bis 1 c.c.. Procediamo allora ad un'attenta lettura delle nuove disposizioni.

ART. 1129 C.C.: " Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, …. i locali ove si trovano iregistri di cui ai nn. 6 e 7 dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata".

Attraverso la disposizione di quest'articolo è stata garantita una salvaguardia a livello normativo del diritto di ciascun condomino a procedere all'esame del registro relativo all'anagrafe condominiale, del registro dei verbali di assemblea, del registro di nomina e revoca dell'amministratore, ed infine di quello relativo alla contabilità. Non solo.Si assiste al riconoscimento della possibilità di estrarre copia della suddetta documentazione, previo accollo dei relativi costi.

ART. 1130 C.C.: "...fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso".

 Continua [...]

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