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La delibera di affidamento di incarico ad un legale può avere valore programmatico

Se la delibera è programmatica oppure organizzativa non c'è interesse ad agire contro di essa.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 

In ambito condominiale, è noto che l'assemblea è l'organo deliberativo. A volte, però, i provvedimenti adottati dal consesso non sono accettati dalle parti interessate.

Può accadere, quindi, che siano sollevate delle contestazioni e che queste sfocino, persino, dinanzi alle autorità giudiziarie. Tuttavia, non sempre queste iniziative sono legittime ed ammissibili.

In alcune circostanze, esse non sono valutate attentamente, possono rivelarsi prive di un fondamento giuridico e sono, piuttosto, giustificate dall'impeto con il quale si vuole reagire ad una decisione, ritenuta, scorretta.

È il caso di ciò che è accaduto nella vicenda culminata con la sentenza n. 9587 del 01 giugno 2021 emessa dal Tribunale di Roma.

Nello specifico, l'assemblea stava valutando di procedere nei riguardi di un condòmino, a seguito di un dissidio col medesimo in merito al rifacimento dell'asfalto della strada di accesso ai box privati.

Non mi resta che approfondire il fatto da cui è scaturita la lite, per poi passare al merito giuridico della vicenda.

La delibera di affidamento di incarico ad un legale può avere valore programmatico: il caso

La lite in commento nasce a seguito di un deliberato condominiale del febbraio del 2017.

Durante la riunione citata, il consesso esprimeva l'intenzione di eliminare tutti i paletti dissuasori che erano presenti sulla strada di accesso ai box privati. Lo scopo di tale iniziativa era quello di consentire il rifacimento dell'asfalto.

Uno dei condòmini si opponeva, però, fermamente a questa richiesta, negando di togliere i paletti che erano adiacenti all'entrata del proprio locale.

Per questo motivo, l'assemblea invitava l'amministratore a chiarire la vicenda e, nel caso, ad agire, legalmente, nei confronti del proprietario dissidente, previo parere di un avvocato.

La reazione del condòmino de quo si concretizzava nell'impugnazione del predetto deliberato. Nella conseguente azione si eccepivano la violazione delle maggioranze previste in materia di innovazioni e l'acquisto, per usucapione, dell'area interessata dalla presenza dei dissuasori. Per tali ragioni, era chiesta la revoca giudiziale della delibera.

Il Tribunale di Roma, esaminata la difesa del costituitosi convenuto condominio e, soprattutto, la questione giuridica a monte della vicenda, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda. In virtù di ciò, oltre a respingere l'impugnazione ha condannato l'istante condòmino al pagamento delle spese processuali.

L'interesse ad agire è rilevante anche per impugnare un'assemblea condominiale

L'interesse ad agire trova il suo riconoscimento nell'art. 100 del codice di procedura civile «Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse (Art. 100 cod. proc. Civ.)».

In altri termini, esso s'identifica nell'interesse ad attivare la tutela giurisdizionale per conseguire un'utilità o un vantaggio, diversamente non raggiungibili senza il ricorso all'ufficio giudiziario.

Ovviamente, per essere ammissibile, anche l'impugnazione di una delibera condominiale necessità che sia sorretta da un interesse meritevole di protezione. Nello specifico, la giurisprudenza della Cassazione, in ciò sorretta dalle corti di merito, ha identificato questo, indispensabile, presupposto nel pregiudizio economico che un provvedimento assembleare ha determinato a carico di uno o più condòmini «il condomino, il quale intenda proporre l'impugnativa di una delibera dell'assemblea… deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (Cass. Civ. sent. n. 6128/2017)».

Quando può dirsi sostituita una delibera condominiale?

In ragione di tale conclusione, l'impugnazione di un deliberato di natura programmatica, cioè non in grado di produrre effetti pregiudizievoli a danno di qualcuno, non può essere giustificata da un interesse ad agire degno di tutela.

Se ciò dovesse accadere, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, sarebbe inevitabile.

Impugnazione delibera di conferimento incarico legale e interesse ad agire

Con la decisione in commento, il Tribunale di Roma ribadisce che l'impugnazione di un deliberato assembleare condominiale, per essere ammissibile, deve essere sorretta da un interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ.

In particolare, non può essere giustificato un ricorso avverso una decisione del consesso che non è in grado di provocare delle conseguenze immediate a carico del patrimonio dell'attore.

Ad esempio, ciò potrebbe verificarsi anche quando è stato conferito incarico ad un legale, per valutare l'opportunità di un'azione (richiesta di un parere legale) o per agire nei confronti di un condòmino, così affidando al magistrato il compito di dirimere una contestazione con l'ente.

Per meglio comprendere quest'ultima affermazione, osserviamo il caso specifico.

Se la delibera condominiale non rispetta l'accordo di mediazione, cosa succede?

Si nota che l'assemblea aveva, soltanto, chiesto ad uno dei proprietari di rimuovere i paletti adiacenti al proprio locale. Dinanzi al rifiuto, aveva dato incarico di ricorrere al parere di un avvocato e di promuovere una lite verso il soggetto dissidente.

Tali circostanze, secondo la corte capitolina, avevano determinato, semplicemente, l'adozione di una delibera inidonea a ledere i diritti del condòmino in questione «è stato dato incarico ad un legale di promuovere una lite verso l'attore per la rimozione dei paletti (determinazione non sindacabile nella sua discrezionalità, e comunque del tutto legittima in quanto non lede diritti dell'attore intimandogli ex abrupto di rimuovere i paletti, ma rimette ad un giudizio la decisione se i paletti debbano essere o meno eliminati)».

In conclusione, per il Tribunale di Roma, non ci si trovava «in presenza di delibere impugnabili ma di atti di diversa natura (programmatici o organizzativi)».

Con queste ragioni è stata motivata l'inammissibilità dell'impugnazione in esame.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 1 giugno 2021 n. 9587
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