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L'avvocato che sia anche condomino può assistere il proprio condominio?

In generale la risposta è positiva, ma occorre valutare volta per volta che non vi sia un conflitto di interessi, anche soltanto potenziale.
Avv. Gianfranco Di Rago - Foro di Milano 

Un avvocato può assistere il condominio di cui è condomino? O sussiste un conflitto di interessi? E' questa la domanda posta da un lettore e alla quale si cercherà di fornire risposta.

Prima di tutto è però utile chiarire cosa debba intendersi per conflitto di interessi.

Avvocato condomino, c'è conflitto d'interessi?

Nel diritto pubblico questo termine indica la situazione in cui un soggetto con funzioni amministrative nell'assumere le proprie decisioni, in prima persona o quale membro di un organo collegiale, abbia un interesse privato che possa contrastare con l'interesse collettivo.

Nel diritto civile la medesima problematica si pone in relazione agli organi collegiali delle persone giuridiche - in primis per le società ma, come si dirà, anche per il condominio - ma con detta espressione si fa anche riferimento all'ipotesi in cui un soggetto che abbia doveri di tutela e di rappresentanza di un altro soggetto, sulla base di un vincolo legale o contrattuale, sia portatore di un interesse personale o di un terzo in contrasto, potenziale o effettivo, con quello del rappresentato, situazione che mette evidentemente a rischio l'indipendenza del proprio operato.

Avvocato condomino, chi può affidargli l'incarico?

Vediamo quindi di affrontare la questione posta dal lettore dal primo dei due punti di vista sopra indicati, ovvero quello dell'incidenza del conflitto di interessi nella formazione della volontà assembleare.

L'avvocato è un professionista che può essere incaricato dal condominio di svolgere la sua attività sia in sede extragiudiziale (ad esempio per fornire un parere giuridico su una questione controversa, per redigere o verificare un contratto, per inviare una lettera di messa in mora a un condomino moroso, ecc.) sia in sede giudiziale o di mediazione c.d. obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, laddove la sua presenza è per legge necessaria per patrocinare gli interessi del cliente.

La scelta del professionista cui affidare il mandato di rappresentare e difendere gli interessi del condominio può essere effettuata direttamente dall'amministratore, in tutti quei casi nei quali il medesimo abbia il potere di decidere autonomamente in ordine alla gestione condominiale (si pensi ad esempio al conferimento dell'incarico di richiedere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini morosi), oppure dall'assemblea (si pensi al caso in cui si debba decidere se avviare un contenzioso con un fornitore o se partecipare a una procedura di mediazione attivata da un condomino per l'impugnazione di una deliberazione).

Ove sia l'assemblea a nominare l'avvocato cui affidare l'incarico di difendere il condominio, dovrà farsi riferimento al quorum volta per volta necessario in base all'oggetto della controversia.

In questi casi la scelta del professionista è il frutto della libera determinazione della maggioranza dei condomini che, come previsto dall'art. 1137 c.c., si impone anche alla minoranza dissenziente, astenuta o assente.

Sarà quindi la maggioranza assembleare a valutare se vi sia o meno un rischio, anche soltanto potenziale, di conflitto di interessi in capo al soggetto candidato al conferimento del mandato professionale.

Qualora fra i condomini riuniti in assemblea vi sia anche l'avvocato che si propone di assumere le difese del condominio, si porrà la questione dell'eventuale conflitto di interessi nell'espressione del voto assembleare.

Cosa farà il condomino-avvocato nel momento in cui si tratterà di decidere se nominare se stesso quale patrocinatore degli interessi del condominio? Si asterrà dalla votazione o pretenderà di esprimere a sua volta il voto? E' evidente come in casi del genere ragioni di opportunità consiglierebbero l'astensione.

Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, non si può obbligare all'astensione il condomino in presunto conflitto di interessi.

E' tuttavia possibile, qualora la deliberazione sia stata assunta dall'assemblea con il voto determinante del condomino in questione (c.d. prova di resistenza), impugnare la stessa in sede giudiziale per l'accertamento della sussistenza in concreto di tale conflitto.

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Avvocato condomino, la revoca dell'incarico

Ovviamente anche il condominio che abbia incaricato il condomino-avvocato può cambiare idea, ad esempio a seguito del verificarsi di circostanze che rendano evidente la situazione di conflitto di interessi.

Sarà quindi sempre possibile revocare il mandato al professionista - anche a quello scelto direttamente dall'amministratore - e nominare un suo sostituto con una nuova deliberazione assembleare, che andrà a sostituire quella precedente.

Inoltre, come si dirà più avanti, anche l'avvocato potrà sciogliersi in qualsiasi momento dal rapporto contrattuale con il condominio, rinunciando al proprio incarico.

Spetta in ogni caso all'avvocato valutare, sia al momento dell'accettazione dell'incarico sia nel corso della sua esecuzione, la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche soltanto potenziali. Veniamo quindi al secondo aspetto che caratterizza la questione del conflitto di interessi nel diritto privato, vale a dire il rapporto tra rappresentante e rappresentato.

Il Codice Civile, pur ammettendo la possibilità che il rappresentante agisca anche nell'interesse proprio o di terzi (artt. 1395 e 1723 c.c.), rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal soggetto terzo (art. 1394 c.c.).

Ma la peculiarità dell'attività professionale svolta dall'avvocato è proprio quella di garantire tutela agli interessi del soggetto patrocinato, svolgendo il proprio incarico con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, circostanza che esclude a priori che questi possa perseguire interessi differenti da quelli del proprio assistito.

Il venir meno dell'avvocato a questo dovere comporta un illecito deontologico, sanzionato in via disciplinare.

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Avvocato condomino, le regole deontologiche

A questo proposito giova riportare alcune parti dell'art. 24 dell'attuale Codice deontologico forense, in base al quale: "1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. 2.

L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale. 3.

Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. 4.

L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta. (…)".

Il rischio di trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, lo si ripete, può anche essere soltanto potenziale. Il Consiglio Nazionale Forense ha infatti chiarito che "l'art. 24 mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando la consapevolezza ed il consenso delle parti stesse a tale prestazione professionale" (decisione 31 dicembre 2016, n. 394).

Per quanto sopra si può concludere che non esista un divieto generalizzato di patrocinare il condominio da parte dell'avvocato che ne sia anche condomino. A questo proposito si può anche evidenziare come sia espressamente previsto che un condomino possa svolgere addirittura la funzione di amministratore del proprio condominio (art. 71-bis Disp. att. c.c.).

E' però evidente come il legale che assista il condominio debba perseguire unicamente gli interessi di quest'ultimo e non anche i propri o quelli di soggetti terzi.

Occorrerà quindi una verifica caso per caso, tenendo conto della peculiarità del condominio di non essere una persona giuridica autonoma e distinta dalle persone fisiche dei condomini.

Questa circostanza rende infatti più difficile individuare quale sia l'interesse del condominio.

Si può comunque osservare come detto interesse non coincida ovviamente con quello dei singoli condomini bensì con quello della maggioranza di essi che, ove espresso attraverso una deliberazione assembleare, va a costituire la volontà del condominio.

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Quindi, per esemplificare, se sussiste un evidente conflitto di interessi nell'assumere il patrocinio del condominio ove quest'ultimo debba agire o difendersi nei confronti del medesimo condomino-avvocato (si pensi al caso in cui quest'ultimo sia moroso nel pagamento delle spese condominiali oppure abbia effettuato delle spese urgenti di gestione nell'interesse del condominio e ne chieda la restituzione), se pure esso può ritenersi sussistente, almeno a livello potenziale, ove la controversia di cui sia parte il condominio riguardi il coniuge o un parente del legale, detto conflitto sarà invece presumibilmente assente ove si tratti di una controversia con un fornitore del condominio o con un terzo che sia rimasto vittima di un incidente a causa di un bene comune mal custodito, salvo ovviamente il caso in cui detto soggetto sia a sua volta assistito proprio dal legale in questione.

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