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Non impugnabilità della delibera condominiale preparatoria, programmatica, interlocutoria. Cosa dice la giurisprudenza?

Non tutte le delibere sono...uguali.
Avv. Fabrizio Plagenza - Foro di Roma 

Vi sono delibere e delibere. Nella maggior parte dei casi ci concentriamo ad esaminare, valutare e definire una delibera assembleare sulla considerazione di aderenza della stessa alle norme contenute nel nostro codice civile, con particolare riguardo ai profili formali.

Su queste basi, buona parte delle nostre disamine si concentra sulla seguente domanda: la delibera in questione sarà annullabile o addirittura nulla?

Succede spesso, tuttavia, che ci si dimentichi della valenza sostanziale della delibera e non ci si soffermi su un'altra domanda: ma la delibera di cui stiamo parlando, è impugnabile o no?

Sul punto è necessario l'intervento della giurisprudenza che chiarisce quando una delibera assembleare sia decisoria o meramente programmatica. Il Tribunale di Milano, con la Sentenza n. 8196/2017, si è occupato del caso in cui venivano impugnate delle delibere assunte dall'assemblea condominiale chiedendone la declaratoria di nullità/annullamento.

Il Condominio si costituiva in giudizio resistendo e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice.

Quanto ai fatti che avevano dato origine alle delibere assembleari, nel caso di specie, essi riguardavano la decisione dell'assemblea di agire nei confronti della società attrice per ottenere il ripristino dello status quo ante dell'edificio condominiale e per il risarcimento dei danni conseguenti all'alterazione dell'estetica del fabbricato.

Per tali causali, veniva convocata l'assemblea condominiale ponendo, tra i punti all'ordine del giorno, la scelta dello studio di un penalista per valutare ipotesi di reato commesse dalla società attrice ed uno studio di diritto amministrativo per valutare la correttezza delle opere sotto il profilo urbanistico. "La compagine condominiale, tuttavia, non deliberava di conferire alcun incarico, affidando semplicemente all'amministratore il mandato di chiedere una consulenza ad entrambi gli studi legali".

Rilevava il Tribunale meneghino, che il predetto punto pur posto all'ordine del giorno, non era stato tuttavia approvato dall'assemblea, "che non ha individuato lo studio del penalista e dell'amministrativista cui affidare l'incarico di valutare la sussistenza di fattispecie di reato o di irregolarità sotto il profilo urbanistico con riferimento alle opere realizzate dalla società attrice, essendo stato conferito all'amministratore un incarico esplorativo, senza individuazione di legale alcuno Concludeva, dunque, il Tribunale di Milano, con la Sentenza n. 8196/2017 per la non impugnabilità della delibera impugnata, da qualificarsi "delibera programmatica", non soggetta ad impugnazione.

Sulla stessa scia della sentenza su citata resa, si pone a valutazione operata dal Tribunale di Firenze con la Sentenza n. 2440/2014. In tale caso - seppur indirettamente - il Tribunale toscano ha ribadito che "la delibera relativa al rinvio della discussione in ordine alla necessità di esaminare dei preventivi di ditte per poi procedere al rifacimento del vano scale", è delibera programmatica.

Ed ancora, si cita la Sentenza n. 10021/2013 resa dal Tribunale di Napoli che, in tema di impugnazione di delibera assembleare, ha visto l'attore confermare "la volontà di rinunziare al giudizio per essere venuto meno l'interesse a seguito della precisazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposto del condominio e di quanto confermato dall'assemblea dei condomini sulla natura esclusivamente programmatica della delibera, alla quale non ha fatto seguito alcun a nuova delibera sul punto; ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite".

Il Tribunale campano osservava, in quella sede, come "Assorbente appare il rilievo che la ricorrente, tramite il suo procuratore alla lite, ha rinunciato all'azione originariamente proposta dichiarando di non avere più interesse alla decisione perché ha rilevato, come confermato anche successivamente dall'assemblea condominiale, che la delibera impugnata aveva soltanto un valore "programmatico" e non autorizzava la realizzazione di un varco nel muro comune".

L'assemblea rappresenta il luogo in cui si esplica il potere democratico dei soggetti legittimati a parteciparvi

Allineato alla tesi su menzionata anche il Tribunale di Mantova (sentenza 5 gennaio 2016), secondo cui "deve ritenersi che abbia carattere programmatico la delibera adottata dalla assemblea condominiale in cui si faccia riferimento unicamente alla approvazione dei preventivi senza che risulti l'indicazione né dell'impresa appaltatrice né del costo dell'intervento né degli oneri in concreto derivanti ai singoli condomini".

Ciò in quanto "la delibera giuridicamente rilevante al fine di individuare il soggetto tenuto a sopportare gli oneri di un intervento straordinario è solo quella con la quale tali interventi siano effettivamente approvati in via definitiva, con la previsione della commissione del relativo appalto e l'individuazione dell'inerente piano di riparto dei corrispondenti oneri, non assumendo rilievo l'adozione di una precedente delibera assembleare meramente preparatoria od interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il condominio e che non assuma, perciò, carattere vincolante e de-finitivo per l'approvazione dei predetti interventi" (Tribunale di Mantova, sentenza 5 gennaio 2016, ) (v. anche, Tribunale Taranto del 27.1.15; Corte d'Appello Trento n. 285 del 22 dicembre 2008).

Anche la Corte d'Appello di Trento, con la sentenza n. 140/2017 ha ribadito che "la delibera giuridicamente rilevante a tal fine è solo quella con la quale tali interventi siano effettivamente approvati in via definitiva, con la previsione della commissione del relativo appalto e l'individuazione dell'inerente piano di riparto dei corrispondenti oneri, non sortendo alcuna incidenza al riguardo l'adozione di una precedente delibera assembleare meramente preparatoria od interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il condominio e che non assuma, perciò, carattere vincolante e definitivo per l'approvazione dei predetti interventi".

Pertanto, per la Corte d'Appello di Trento, "qualora sia intervenuta la vendita di un immobile facente parte del complesso immobiliare antecedentemente all'approvazione della seconda delibera pienamente efficace e - per l'appunto - definitiva, l'obbligo di corrispondere i relativi oneri condominiali incomberà sull'acquirente, n on producendo alcuna influenza al riguardo l'adozione di una delibera precedente, meramente programmatica e preparatoria di quella finale e definitiva, che risulti anteriore alla conclusione della predetta vendita".

Assemblea di condominio e autoconvocazione da parte dei condomini. Omessa convocazione dell'amministratore e conseguenze.

Comprendere il significato di delibera c.d. "preparatoria, programmatica od interlocutoria " è essenziali quanto capire che, in giurisprudenza, è ormai prevalente il principio di diritto secondo cui tali delibere siano non impugnabili. Ragion per cui, non tutte le delibere assembleari sono impugnabili.

Le delibere programmatiche, preparatorie o dette anche interlocutorie, pertanto, non lo sono in quanto, alla base, mancherebbe l'interesse ad agire.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, sentenza N. 10235 del 2 maggio 2013 (cfr, sentenza n. 24654 del 2010 della Suprema Corte), "in relazione alle spese relative agli interventi di straordinaria manutenzione (…) la delibera giuridicamente rilevante a tal fine è solo quella con la quale tali interventi siano effettivamente approvati in via definitiva, con la previsione della commissione del relativo appalto e l'individuazione dell'inerente piano di riparto dei corrispondenti oneri, non sortendo alcuna incidenza al riguardo l'adozione di una precedente delibera assembleare meramente preparatoria od interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il condominio e che non assuma, perciò, carattere vincolante e definitivo per l'approvazione dei predetti interventi".

Sempre la Suprema Corte, sulla questione della non impugnabilità della delibera c.d. programmatica (delibera priva di effetti giuridici) così si è espressa "Pertanto, l'eventuale adozione da parte dell'assemblea dei condomini di una delibera. su contenuti generici e programmatici, come nella specie quella meramente ricognitiva del riparto normativo di attribuzioni tra singoli partecipanti, amministratore ed assemblea, seppur non rientrante tra gli argomenti posti all'ordine del giorno inserito nell'avviso di convocazione, non comporta l'annullabilità della stessa delibera, trattandosi di contenuti non suscettibili di una preventiva specifica informativa dei destinatari della convocazione e comunque costituenti possibile sviluppo della discussione e dell'esame di ogni altro punto all'ordine del giorno" ove si legge, tra le altre anche che "L'interesse all'impugnazione di una Delib. dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., postula, peraltro, che la stessa Delib. appaia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio" (Cassazione Civile, sentenza n. 10865 del 25.05.2016).

Confermativa la sentenza della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, n.23903 del 2016 che, pronunciatasi sull'argomento dell'impugnazione delle cosiddette delibere programmatiche o preparatorie, distinguendole da quelle propriamente a contenuto decisorio, sorgendo l'interesse ad impugnare soltanto in relazione a queste ultime e non già alle prime.

In ordine di tempo, si segnala l'ulteriore conferma in giurisprudenza, con la Sentenza della Cassazione Civile n. 6128 del 2017, che ha precisato come "Va al riguardo affermato che il condomino, il quale intenda proporre l'impugnativa di una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale".

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