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Non può configurarsi attività emulativa vietata dalla legge se questa è intesa a procurare un'utilità al proprietario vicino

Quando si subiscono atti emulativi.
Avv. Maurizio Tarantino 

Per aversi atto emulativo vietato dalla legge (art. 833 c.c.) non è sufficiente che il comportamento del soggetto attivo arrechi nocumento o molestia ad altri, occorrendo altresì che il fatto sia posto in essere per tale esclusiva finalità senza essere sorretto da alcuna giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale, con la conseguenza che l'atto emulativo non è configurabile qualora il proprietario ponga in essere degli atti che, pur essendo contrari all'ordinamento e comportanti molestia e nocumento ad altri, siano soggettivamente intesi a procurargli un vantaggio.

Così si è pronunciato il Tribunale di Modena nella sentenza n. 257 del 05 febbraio 2016, ove è stato precisato che per configurarsi l'atto emulativo previsto dall'art. 833 c.c. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie ed abbia lo scopo di nuocere o recare molestia ad altri.

Questi i fatti di causa. Alcuni proprietari, con citazione, adivano il Tribunale di competenza evidenziando di subire, da altri proprietari vicini, atti emulativi: ostruzione del cortile (automobili), immissioni sonore (pianoforte), mancato rispetto di tutti gli accordi contenuti nella scrittura privata, in particolare la cura ed il decoro del giardino e dell'area cortiliva comune, nonché degli orari di apertura e chiusura del portone d'ingresso; per tali ragioni chiedevano l'intervento Giudice adito, nonché il risarcimento del danno esistenziale per tutti gli atti di emulazione posti in essere.

Costituendosi in giudizio, i condomini convenuti, contestava in toto tutte le pretese degli attori; nel merito, in via riconvenzionale, chiedevano la suddivisione delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento dei beni e delle parti comuni dell'edificio, nonché risarcimento del danno esistenziale riferibili al continuo latrare ed abbaiare del cane di proprietà degli attori.

Nel corso del procedimento, espletata l'attività istruttoria, il Tribunale, preliminarmente, precisava che per configurarsi l'atto emulativo previsto dall'art. 833 c.c. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie ed abbia lo scopo di nuocere o recare molestia ad altri; a tal fine occorre il concorso di due elementi: a) che l'atto di esercizio del diritto non arrechi utilità al proprietario; b) che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri. (In tal senso C. App. Bari, II, 30/3/2012, n. 393, Cass. II, 27/6/2005, n. 13732; Cass. II, 11/4/2001, n. 5421; Cass. II, 3/4/1999, n. 3275).

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Nel caso in esame, alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, quanto alla lamentata attività illecita di (immissioni sonore, ostruzione nel cortile con le auto, continuo latrare ed abbaiare del cane), è del tutto mancata la prova del carattere di assoluta inutilità del comportamento lamentato, necessario presupposto per il configurarsi dell'atto emulativo previsto dall'art. 833 c.c.; difatti, trattandosi, di un'area che conduce, comunque, anche alla proprietà di parte convenuta, la sussistenza di un'utilità, anche minima, della condotta, per le più svariate esigenze di vita quotidiana dei convenuti, è da presumere, e la relativa prova contraria, indubbiamente rigorosa, non è stata non solo fornita ma nemmeno dedotta.

Quanto, invece, al rispetto di tutti gli accordi contenuti nella scrittura privata in questione, la domanda (degli attori) di mero accertamento dell'obbligo è risulta fondata, essendo basata su scrittura privata non disconosciuta, e come tale accolta; di conseguenza, la domanda (dei convenuti) di accertamento della partecipazione alle quote di spese ed ai diritti di ciascun condomino sulle parti in comune, in proporzione ai millesimi di proprietà ai sensi dell'art. 1123 c.c., e di accertamento dell'obbligo di provvedere alla suddivisione delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento dei beni e delle parti comuni dell'edificio, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino, la domanda è infondata in quanto il criterio stabilito dall'art. 1123 c.c. si applica "salvo diversa convenzione", come sancito dalla stessa norma e, pertanto, nel caso di specie si applica il criterio stabilito dalla convenzione intercorsa tra le parti -della quale non è impugnata la validità ed efficacia- e quindi la domanda va respinta.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, i convenuti sono stati obbligati al rispetto degli accordi contenuti nella scrittura privata; invece, quanto alle altre domande, stante la mancanza di prove a sostegno del pregiudizio subito da entrambe le parti in causa, le richieste di risarcimento da atti emulativi sono state rigettate.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Modena n. 257 del 05 febbraio 2016
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