#1 Inviato 13 Settembre, 2014 Ciao a tutti! in un condominio è necessario sostituire delle grondaie solamente su 2 lati dello stabile, pertanto si è deciso di applicare, per la ripartizione, il 2° comma del 1123, ovvero pagano solo coloro i quali ne traggono utilità (6 condomini su 9). Mi chiedo: - per l'approvazione dei lavori, bisogna applicare la maggioranza semplice prevista per la seconda convocazione? - dato che pagano solo alcuni condomini, la maggioranza prevista va applicata solo in riferimento a questa parte di condomini? Grazie mille
#2 Inviato 13 Settembre, 2014 la grondaia fa parte del tetto ed è considerata parte comune, quindi tutti devono contribuire alla spesa calcolata sui millesimi di proprietà. --link_rimosso--
#3 Inviato 13 Settembre, 2014 la grondaia fa parte del tetto ed è considerata parte comune, quindi tutti devono contribuire alla spesa calcolata sui millesimi di proprietà.--link_rimosso-- sono d'accordo ma il tetto correlato alla grondaia da sostituire copre solo parte del fabbricato in quanto gli altri condomini sono coperti da un altro tipo di tetto..
#4 Inviato 13 Settembre, 2014 non era specificato... allora la risposta alle tue due domande è si , per entrambe
#5 Inviato 13 Settembre, 2014 E cosa avrebbe di distintivo e separato l'altro tipo di tetto ? Il RdC parla e distingue questi due tipologie di tetti? Dovrebbe risultare qualcosa nel regolamento (ed anche nei singoli rogiti) in merito a queste due distinte coperture e fra chi siano da ripartire le relative spese. Assai strano pure che non menzioni dell'esistenza di due distinte tabelle di riparto relative ai due tetti. Se non disposto espressamente in atti, come già detto, il tetto( e le grondaie) sono parte comune condominiale.
#6 Inviato 13 Settembre, 2014 Le altre porzioni di tetto non sono a falda ma sono lastrici di proprietà esclusiva. Il regolamento non specifica nulla di più del c.c., infatti richiama il 1117 e poi richiama il 2 comma del 1123
#7 Inviato 13 Settembre, 2014 Adesso la situazione è molto più chiara e completa anche per me: le risposte ai tuoi quesiti sono un doppio SI.
#8 Inviato 15 Settembre, 2014 per me è un no il tetto è una parte comune anche a chi è coperto dal lastrico tetto 1123 lastrico 1126
#9 Inviato 15 Settembre, 2014 per me è un noil tetto è una parte comune anche a chi è coperto dal lastrico tetto 1123 lastrico 1126 Ma se poi il regolamento di condominio richiama il comma 2 del 1123, a chi devo dare retta? Al 1117 o al comma 2 del 1123? Quanto è brutta la legge!
#10 Inviato 15 Settembre, 2014 Ma se poi il regolamento di condominio richiama il comma 2 del 1123, a chi devo dare retta? Al 1117 o al comma 2 del 1123? Quanto è brutta la legge! solo un reg contrattuale può andare in deroga al codice
#11 Inviato 15 Settembre, 2014 solo un reg contrattuale può andare in deroga al codice Mi viene spontaneo chiedermi, allora, quando si può applicare il comma 2 del 1123...
#12 Inviato 15 Settembre, 2014 Per le situazioni evidenti di "condominio parziale". Esempio: condominio con due scale e due numeri civici; pulizia scale di ogni civico ripartite solo fra i proprietari di quel civico. p.s.: davo per scontato che il regolamento fosse contrattuale, altrimenti non avrebbe senso la citazione del 2° comma del 1123.
#14 Inviato 15 Settembre, 2014 Entrambi i commi possono risultare funzionali al "condominio parziale"
#15 Inviato 16 Settembre, 2014 Mi viene spontaneo chiedermi, allora, quando si può applicare il comma 2 del 1123... quando sono due edifici diversi
#16 Inviato 1 Novembre, 2014 per me è un noil tetto è una parte comune anche a chi è coperto dal lastrico tetto 1123 lastrico 1126 Scusa se la discussione è di un mese e mezzo fa. Ma perchè il tetto è comune anche per coloro dal lato dell'edificio coperto dal lastrico? Se non ho capito male, il tetto lì copre solo l'attico. Casomai, andrebbe fatto un riparto tra proiezione di superfici, sempre si parli di spesa che giustifica l'operazione.
#17 Inviato 3 Novembre, 2014 Scusa se la discussione è di un mese e mezzo fa. Ma perchè il tetto è comune anche per coloro dal lato dell'edificio coperto dal lastrico? Se non ho capito male, il tetto lì copre solo l'attico. Casomai, andrebbe fatto un riparto tra proiezione di superfici, sempre si parli di spesa che giustifica l'operazione. perchè non è quello che prevede il codice il tetto è comune comunque a tutti, è sempre stato così e lo è anche con il nuovo nessuna proiezione da calcolare
#18 Inviato 3 Novembre, 2014 perchè non è quello che prevede il codiceil tetto è comune comunque a tutti, è sempre stato così e lo è anche con il nuovo nessuna proiezione da calcolare Ma non tutti gli edifici sono uguali. Prendi un fabbricato a 5-6 piani. Da un lato (mettiamo est), c'è il tetto. Dall'altro (ovest), il lastrico dell'attico. Tieni presente che causa queste bizzarrie architettoniche anni '70, ci sono palazzi che hanno le gronde da un solo lato. Dall'altro, magari ci sono dei giardini pertinenziali al PT, dove a causa dell'assenza della gronda sotto ai lastrici, l'acqua piovana che cade da essi forma una striscia sul prato di sotto impedendone la crescita. E secondo te, un condomino tipo questo dovrebbe pure pagare per la gronda che non ha?
#19 Inviato 4 Novembre, 2014 secondo la legge, in presenza di particolarità, esiste la possibilità di andare in deroga con un regolamento contrattuale, se non lo hai fatto, ora ti arraggi dura è la legge, ma è la legge
#20 Inviato 4 Novembre, 2014 secondo la legge, in presenza di particolarità, esiste la possibilità di andare in deroga con un regolamento contrattuale, se non lo hai fatto, ora ti arraggidura è la legge, ma è la legge Ma nei regolamenti contrattuali non vedo traccia di accenni in merito al condominio parziale ad esempio delle colonne acqua. Eppure si applica il condominio parziale in riparto. E ti assicuro che a volte non è affatto semplice capire quali u.i. serva una colonna. Perchè dovrei invece avere bisogno del RdC per la grondaia, quando non serve nemmeno il binocolo per vedere quali u.i. serve? Ciao