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Granato

Ripartizione spesa grondaie solo tra chi ne trae utilità

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Ciao a tutti!

 

in un condominio è necessario sostituire delle grondaie solamente su 2 lati dello stabile, pertanto si è deciso di applicare, per la ripartizione, il 2° comma del 1123, ovvero pagano solo coloro i quali ne traggono utilità (6 condomini su 9).

 

Mi chiedo:

 

- per l'approvazione dei lavori, bisogna applicare la maggioranza semplice prevista per la seconda convocazione?

- dato che pagano solo alcuni condomini, la maggioranza prevista va applicata solo in riferimento a questa parte di condomini?

 

Grazie mille

la grondaia fa parte del tetto ed è considerata parte comune, quindi tutti devono contribuire alla spesa calcolata sui millesimi di proprietà.

--link_rimosso--

la grondaia fa parte del tetto ed è considerata parte comune, quindi tutti devono contribuire alla spesa calcolata sui millesimi di proprietà.

--link_rimosso--

sono d'accordo ma il tetto correlato alla grondaia da sostituire copre solo parte del fabbricato in quanto gli altri condomini sono coperti da un altro tipo di tetto..

E cosa avrebbe di distintivo e separato l'altro tipo di tetto ?

Il RdC parla e distingue questi due tipologie di tetti? Dovrebbe risultare qualcosa nel regolamento (ed anche nei singoli rogiti) in merito a queste due distinte coperture e fra chi siano da ripartire le relative spese.

Assai strano pure che non menzioni dell'esistenza di due distinte tabelle di riparto relative ai due tetti.

Se non disposto espressamente in atti, come già detto, il tetto( e le grondaie) sono parte comune condominiale.

Le altre porzioni di tetto non sono a falda ma sono lastrici di proprietà esclusiva.

 

Il regolamento non specifica nulla di più del c.c., infatti richiama il 1117 e poi richiama il 2 comma del 1123

Adesso la situazione è molto più chiara e completa anche per me: le risposte ai tuoi quesiti sono un doppio SI.

per me è un no

il tetto è una parte comune anche a chi è coperto dal lastrico

tetto 1123

lastrico 1126

per me è un no

il tetto è una parte comune anche a chi è coperto dal lastrico

tetto 1123

lastrico 1126

Ma se poi il regolamento di condominio richiama il comma 2 del 1123, a chi devo dare retta? Al 1117 o al comma 2 del 1123?

 

Quanto è brutta la legge!

Ma se poi il regolamento di condominio richiama il comma 2 del 1123, a chi devo dare retta? Al 1117 o al comma 2 del 1123?

 

Quanto è brutta la legge!

solo un reg contrattuale può andare in deroga al codice

solo un reg contrattuale può andare in deroga al codice

Mi viene spontaneo chiedermi, allora, quando si può applicare il comma 2 del 1123...

Per le situazioni evidenti di "condominio parziale". Esempio: condominio con due scale e due numeri civici; pulizia scale di ogni civico ripartite solo fra i proprietari di quel civico.

 

p.s.: davo per scontato che il regolamento fosse contrattuale, altrimenti non avrebbe senso la citazione del 2° comma del 1123.

Mi viene spontaneo chiedermi, allora, quando si può applicare il comma 2 del 1123...

quando sono due edifici diversi

per me è un no

il tetto è una parte comune anche a chi è coperto dal lastrico

tetto 1123

lastrico 1126

Scusa se la discussione è di un mese e mezzo fa. Ma perchè il tetto è comune anche per coloro dal lato dell'edificio coperto dal lastrico? Se non ho capito male, il tetto lì copre solo l'attico. Casomai, andrebbe fatto un riparto tra proiezione di superfici, sempre si parli di spesa che giustifica l'operazione.

Scusa se la discussione è di un mese e mezzo fa. Ma perchè il tetto è comune anche per coloro dal lato dell'edificio coperto dal lastrico? Se non ho capito male, il tetto lì copre solo l'attico. Casomai, andrebbe fatto un riparto tra proiezione di superfici, sempre si parli di spesa che giustifica l'operazione.

perchè non è quello che prevede il codice

il tetto è comune comunque a tutti, è sempre stato così e lo è anche con il nuovo

nessuna proiezione da calcolare

perchè non è quello che prevede il codice

il tetto è comune comunque a tutti, è sempre stato così e lo è anche con il nuovo

nessuna proiezione da calcolare

Ma non tutti gli edifici sono uguali. Prendi un fabbricato a 5-6 piani. Da un lato (mettiamo est), c'è il tetto. Dall'altro (ovest), il lastrico dell'attico. Tieni presente che causa queste bizzarrie architettoniche anni '70, ci sono palazzi che hanno le gronde da un solo lato. Dall'altro, magari ci sono dei giardini pertinenziali al PT, dove a causa dell'assenza della gronda sotto ai lastrici, l'acqua piovana che cade da essi forma una striscia sul prato di sotto impedendone la crescita.

 

E secondo te, un condomino tipo questo dovrebbe pure pagare per la gronda che non ha?

secondo la legge, in presenza di particolarità, esiste la possibilità di andare in deroga con un regolamento contrattuale, se non lo hai fatto, ora ti arraggi

dura è la legge, ma è la legge

secondo la legge, in presenza di particolarità, esiste la possibilità di andare in deroga con un regolamento contrattuale, se non lo hai fatto, ora ti arraggi

dura è la legge, ma è la legge

Ma nei regolamenti contrattuali non vedo traccia di accenni in merito al condominio parziale ad esempio delle colonne acqua. Eppure si applica il condominio parziale in riparto. E ti assicuro che a volte non è affatto semplice capire quali u.i. serva una colonna.

Perchè dovrei invece avere bisogno del RdC per la grondaia, quando non serve nemmeno il binocolo per vedere quali u.i. serve?

 

Ciao

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