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Criteri per la divisione giudiziale: non è necessario il consenso di tutti i condomini

In caso di divisione giudiziale non è necessario il consenso di tutti i condomini.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che - per la divisione giudiziaria - la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino (Cass. civ., sez. II, 15ottobre 2019, n. 26041).

La vicenda. Con sentenza non definitiva, passata in cosa giudicata, il tribunale - nel dichiarare inammissibili altre domande principali dell'attore e riconvenzionali del convenuto - ha affermato non essere preclusa da precedente giudicato la domanda proposta da Tizio nei confronti di Caio volta a ottenere ex articolo 1111 c.c. la divisione dell'area condominiale adibita a parcheggio antistante il fabbricato, nel quale le parti sono proprietarie di distinte unità immobiliari, in una delle quali Caio esercita una macelleria.

Con sentenza definitiva il tribunale disponeva la materiale ripartizione dell'area in base alla planimetria redatta dal c.t.u., assegnandone una porzione a ciascuna delle parti e disponendo le modalità di separazione, con conguaglio di Euro 500 a carico di Tizio. In secondo grado, la Corte rigettava l'appello. Avverso tale decisione, Caio ha proposto ricorso in cassazione.

Motivi di ricorso. Secondo il ricorrente, la pronuncia era affetta da violazione dell'articolo 1119 c.c., nel nuovo testo come modificato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, articolo 4.

Secondo la parte ricorrente tale norma avrebbe dovuto essere applicata quale iussuperveniens.

Posto che la novellazione condiziona la divisibilità delle parti comuni al requisito del consenso di tutti i condomini, avendo Caio "da sempre manifestato la propria contrarietà alla divisione".

Criteri per la divisione di un condominio in condomini autonomi

Il ragionamento della Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, l'articolo 1119 c.c., nel nuovo testo come modificato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, articolo 4, va interpretato nel senso che "le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione", a meno che - per la divisione giudiziaria - "la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino" e - per la divisione volontaria - a meno che non sia concluso contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico, il "consenso di tutti i partecipanti al condominio" (quest'ultimo requisito non essendo richiesto per la divisione giudiziaria).

Tale interpretazione è l'unica che consente di osservare il significato letterale del testo (pur tenendo conto della sua redazione in due fasi temporali, e con un'indubbia difficoltà quanto al significato della congiunzione "e") e, a un tempo, garantire la coerenza logica del sistema. Quanto alla deduzione subordinata, secondo cui comunque la sentenza impugnata sarebbe in violazione di legge, per essere stato reso incomodo l'uso della cosa comune, essa è inammissibile.

La censura mossa, infatti, non concerne effettivamente l'interpretazione della norma dell'articolo 1119 c.c., bensì l'applicazione in concreto fatta dai giudici di merito della nozione di comoda divisibilità.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso è stato rigettato.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

DIVISIONE GIUDIZIALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

1119 C.C.

PROBLEMA

Secondo il ricorrente, il nuovo art. 1119 c.c. avrebbe dovuto essere applicato quale iussuperveniens. Posto che la novellazione condiziona la divisibilità delle parti comuni al requisito del consenso di tutti i condomini, avendo egli "da sempre manifestato la propria contrarietà alla divisione".

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione, In caso di divisione giudiziale non è necessario il consenso di tutti i condomini.

LA MASSIMA

In caso di divisione giudiziale, infatti, non sarà possibile procedere alla divisione di parti comuni dell'edificio a meno che tale divisione possa essere realizzata senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.

Se la divisione fosse di carattere volontario, invece, occorrerà il consenso di tutti i partecipanti al condominio (requisito non richiesto in caso di divisione giudiziale) mediante allegazione di contratto che riporti detta manifestazione di assenso.

Cass. civ., sez. II, 15ottobre 2019, n. 26041

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