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I condomini possono impugnare e contestare la valutazione di impatto ambientale

La “vicinanza” del supercondominio all'area interessata costituisce una misura sufficientemente sicura della potenziale lesività dell'atto.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La valutazione di impatto ambientale è come noto uno strumento di tutela preventiva dell'ambiente. In Italia la disciplina è presente negli artt. 23 ss. del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (cd. Codice Ambiente).

La vicenda. Alcuni condomini avevano impugnato innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (d'ora in avanti T.S.A.P.) il Decreto del Dirigente della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, col quale era stata espressa pronuncia positiva in merito alla compatibilità ambientale del progetto di sistemazione idraulica e laminazione delle piene del torrente nel Comune, assumendo di vedersi gravemente minacciati dall'opera in progetto a causa della prossimità delle loro proprietà all'area destinata a tale intervento.

In proposito, il T.S.A.P. ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione ad agire dopo aver rilevato che i ricorrenti non avevano evidenziato ne' la loro posizione differenziata rispetto alla collettività di cui facevano parte, ne' il pregiudizio specifico che avrebbero subito dalla realizzazione dell'opera pubblica, non essendo a tal fine sufficiente l'affermazione della vicinanza alla stessa delle loro abitazioni.

In particolare, secondo il giudicante, le censure apparivano rivolte alla tutela di un interesse collettivo che spettava, però, all'ente esponenziale della collettività di appartenenza.

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Il ragionamento della Cassazione. Contrariamente a quanto ritenuto dal T.S.A.P., nella fattispecie risultavano sussistere entrambe le condizioni atte a fondare la legittimazione dei ricorrenti all'impugnativa del provvedimento col quale era stata espressa pronuncia positiva in merito alla compatibilità ambientale del progetto di sistemazione idraulica e laminazione delle piene del torrente nel Comune, vale a dire sia la "vicinitas ", riconducibile alla incontestata prossimità delle loro proprietà all'area del programmato intervento pubblico, sia l'allegazione delle conseguenze dannose scaturenti dall'attuazione dell'impugnato provvedimento.

Per quel che concerne in particolare il requisito della "vicinitas ", la Cassazione ha rilevato che già buona parte della giurisprudenza considera tale requisito sufficiente al fine di radicare l'interesse a ricorrere avverso la realizzazione di un'opera (Cons. di Stato sez. V, n. 5193 del 16.9.2011, Cons. St., sez. V, n. 3904 del 13.7.2000 e n. 1183 del 27.9.1991).

In sostanza, si è in presenza di un interesse che appartiene a tanti soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale, che emerge come autentica situazione giuridica tutelabile in giudizio, laddove l'attività conformativa della Pubblica Amministrazione incida su un determinato spazio territoriale, modificandone l'assetto nelle sue caratteristiche non solo urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità, e venga nel contempo denunziata come foriera di rischi per la salute, diritto, questo, costituzionalmente protetto.

Per la conformità alle norme edilizie ed urbanistiche i dati catastali non costituiscono prova.

Quanto alla condizione della necessità della prova del danno, è sufficiente osservare che nella fattispecie i ricorrenti avevano specificamente contestato che nella parte del S.I.A. (studio di impatto ambientale) dedicata ai rischi per la salute il problema non era stato minimamente preso in considerazione, così come nella relazione alla V.I.A.(valutazione di impatto ambientale), indicando nel dettaglio le conseguenze dannose derivanti da tale situazione, con ampio richiamo alla documentazione tecnica versata in atti a sostegno del loro assunto difensivo.

Quindi, siffatto assolvimento dell'onere di allegazione dei fatti e dei documenti strumentali alla prova del danno paventato alla salute contribuisce a far emergere, contrariamente a quanto ritenuto dal T.S.A.P., una posizione differenziata dei ricorrenti atta a consolidare la loro legittimazione attiva all'impugnazione del provvedimento amministrativo oggetto del contendere, già sufficientemente supportata dalla sussistenza del summenzionato requisito della "vicinitas ".

In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso è stato accolto.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (cd. Testo Unico acque pubbliche - TUAP)

PROBLEMA

I condomini impugnavano davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) un decreto dirigenziale della regione Lombardia con cui veniva fornito parere positivo circa la compatibilità ambientale di un progetto relativo alla sistemazione idraulica di un flusso d'acqua nella provincia di Milano.

A parere dei ricorrenti, l'opera risultava gravemente pericolosa per la salute degli abitanti della zona. Il Tribunale Superiore, senza entrare nel merito della vicenda, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva in quanto non risultava possibile individuare una posizione differenziata dei ricorrenti rispetto alla collettività degli abitanti dell'area.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione, si è in presenza di un interesse che appartiene a tanti soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale, che emerge come autentica situazione giuridica tutelabile in giudizio, laddove l'attività conformativa della Pubblica Amministrazione incida su un determinato spazio territoriale, modificandone l'assetto nelle sue caratteristiche non solo urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità, e venga nel contempo denunziata come foriera di rischi per la salute, diritto, questo, costituzionalmente protetto.

LA MASSIMA

La "vicinanza" del supercondominio all'area interessata costituisce una misura sufficientemente sicura della potenziale lesività dell'atto gravato, ancorché lo stesso, come accade nel caso della valutazione di impatto ambientale, sia emesso all'esito di un procedimento volto a tutelare l'intera collettività che insiste sul territorio. In tale prospettiva si ammette la possibilità anche per il supercondominio di vedersi riconosciuto il diritto di chiedere la rimozione di un atto potenzialmente lesivo afferente un'area contigua agli stabili in contitolarità.

Cass., SS.UU., 27 agosto 2019, n. 21740.

Sentenza inedita
Scarica Corte di Cassazione - Sezioni Unite- n. 21740 del 27 agosto 2019
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