La vicenda. Con atto di citazione Tizio e Caio avevano citato in giudizio i convenuti (dodici) nella loro rispettiva qualità di comproprietari chiedendo di dichiararsi lo scioglimento degli immobili di loro proprietà dal condominio ivi costituito, con conseguente divisione delle parti comuni come previsto nella perizia prodotta o in subordine la divisione ai sensi degli artt. 1110 ss. c.c. e 61 disp. att.
In particolare gli attori esponevano che i tre edifici che costituivano il condominio erano completamente autonomi l'uno dall'altro, dal momento che ciascuno di essi era dotato di accesso, locale caldaia e vano scale separati.
La richiesta di scioglimento, pertanto, non avrebbe comportato alcuna modifica dello stato di fatto e poteva essere effettuata sulla base della perizia redatta da un tecnico da loro incaricato.
Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno evidenziato la carenza dei presupposti, sia in diritto, sia nel merito, per procedere a divisione ordinaria.
Invero, la difesa di parte convenuta aveva contestato la fattibilità dello scioglimento proposto nella perizia di parte, la quale non avrebbe tenuto conto delle peculiarità del cortile comune, attribuendo al condominio una parte inutilizzabile come parcheggio e comportando la costituzione di vari diritti di servitù, oltre a violare le fasce di rispetto dalle unità abitative e le quote dei singoli comproprietari.
La divisione del condominio. Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la divisione del condominio presuppone che l'iniziale condominio possa essere diviso in edifici autonomi, ossia in senso verticale, senza elementi strutturali fondamentali in comune: "L'autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio, ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., solo quando l'immobile sia divisibile in parti strutturalmente autonome, ciò che è escluso dall'esistenza di interferenze materiali involgenti elementi strutturali essenziali (quali fondazioni, facciata e perimetro) " (Cass. civ. 14 ottobre 2014, n. 21686).
Tuttavia, secondo altra pronuncia, restano separati i condomini i cui stabili, pur avendo beni o servizi in comune con la struttura originaria, possono dividersi in parti che hanno caratteristiche tipiche degli edifici autonomi.
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