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Espropriazione mobiliare, come funziona?

Secondo il principio di responsabilità patrimoniale che trova la propria fonte nell'art. 2740 c.c., il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Avv. Eliana Messineo - Foro di Reggio Calabria 

I creditori, dopo aver esperito tutti i rimedi stragiudiziali e giudiziali per tutelare e soddisfare i propri diritti senza ottenere l'adempimento del debitore, si avvalgono come estrema ratio dell'espropriazione forzata.

L'espropriazione forzata non è altro che il procedimento esecutivo giudiziario avente ad oggetto i beni del debitore che gli vengono sottratti al fine di soddisfare il creditore mediante la loro vendita o assegnazione.

Se i beni oggetto di espropriazione sono immobili, si parla di espropriazione immobiliare, mentre in caso di beni mobili si parla di espropriazione mobiliare: presso il debitore (arredi, oggetti, auto); presso terzi (stipendio, pensione, conto corrente).

Espropriazione forzata: le regole generali

Il creditore che intenda soddisfare il proprio credito mediante il procedimento di espropriazione forzata, sia che i beni da aggredire siano mobili o immobili, deve preliminarmente, notificare il titolo esecutivo (ossia il titolo che attesta l'esistenza del credito) ed il precetto ossia l'atto con cui intima al debitore il pagamento entro dieci giorni delle somme a lui dovute pena l'esecuzione forzata.

L'atto di precetto come atto prodromico dell'esecuzione forzata deve contenere quanto previsto dall'art. 480 c.p.c. al quale è stato aggiunto con l'art. 13 del D.l. 83/2015 conv. in legge n. 132/2015, un ulteriore requisito, pena l'irregolarità dell'atto, ossia l'avvertimento che il debitore, può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Trascorsi 10 giorni senza l'adempimento da parte del debitore dell'obbligo indicato nel precetto (che può consistere anche in un facere), il creditore potrà avviare la procedura esecutiva che va iniziata entro 90 giorni dalla notifica del precetto pena l'inefficacia dello stesso.

Trascorsi infatti 90 giorni dalla notifica, senza avvio della procedura di espropriazione forzata, il precetto diviene inefficace e va rinnovato ossia va notificato un nuovo precetto (in rinnovazione).

L'espropriazione forzata si inzia con il pignoramento (art. 491 cpc).

In questo articolo ci occuperemo della espropriazione mobiliare, in particolare presso il debitore, con qualche cenno alle iniziative che vanno intraprese nel caso in cui il debitore sia un condòmino o il condominio verso terzi.

Espropriazione mobiliare, come funziona?

La procedura di espropriazione mobiliare presso il debitore è disciplinata dagli artt. 513 e ss. del codice di rito.

Munito di titolo esecutivo e di precetto, l'ufficiale giudiziario inizia la ricerca delle cose da pignorare.

La ricerca avviene nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.

Il Presidente del Tribunale o un giudice delegato, con decreto e su ricorso del creditore, può anche autorizzare l'ufficiale giudiziario a pignorare cose delle quali il debitore può direttamente disporre, anche se non si trovano in luoghi ad esso appartenenti. In ogni caso, l'ufficiale giudiziario può pignorare le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

Nella scelta delle cose da pignorare, l'ufficiale giudiziario deve preferire le cose che ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.

In ogni caso deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito ed ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione. Vi sono beni mobili che sono impignorabili in assoluto.

Lo prescrive l'articolo 514 cpc che contiene un preciso elenco di cose che non si possono assolutamente pignorare: le cose sacre e quelle che servono al debitore all'esercizio del culto; segue un elenco di cose che garantiscono al debitore il sostentamento suo e della sua famiglia, beni fondamentali quali i vestiti, la biancheria, il frigorifero, gli utensili della cucina etc.; beni che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio e poi le lettere, gli scritti di famiglia.

Ricordiamo, inoltre, che con la L. 221/2015 sono stati aggiunti all'art. 514 cpc i commi 6-bis e 6-ter secondo cui sono assolutamente impignorabili gli animali d'affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi alimentari o commerciali, nonché gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli; compiendosi, in tal modo, un ulteriore passo di civiltà nella difesa degli animali domestici.

Vi sono poi, altri beni mobili che il codice di rito definisce come relativamente impignorabili (art. 515 cpc) o come pignorabili in determinate circostanze di tempo (art. 516 cpc).

Delle sue operazioni, l'ufficiale giudiziario redige processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione, descrive le cose pignorate, nonché il loro stato mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di riproduzione audiovisiva, determinando il presumibe valore di realizzo anche mediante un esperto estimatore scelto dal creditore, se ritenuto utile.

Se lo ritiene opportuno, l'ufficiale giudiziario può differire le operazioni di stima fino al termine perentorio di trenta giorni.

Nel processo verbale è fatta relazione anche delle disposizioni date per la conservazione delle cose pignorate.

Può anche accadere che l'ufficiale giudiziario trovi un pignoramento già iniziato o già compiuto.

Nel primo caso (art. 523 cpc - unione di pignoramenti) l'ufficiale giudiziario continua le operazioni insieme all'altro ufficiale giudiziario e verrà redatto un unico processo verbale.

Custode giudiziario e liquidazione delle spese condominiali richieste.

Nel secondo caso (art. 524 - pignoramento successivo) l'ufficiale giudiziario dà atto nel processo verbale del pignoramento già completato, descrivendo i mobili precedentemente pignorati e, quindi, procede al pignoramento degli altri beni o fa constatare che non ve ne sono.

Compiute le operazioni, l'ufficiale consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo ed il precetto. Entro 15 giorni dalla consegna (pena l'inefficacia del pignoramento) il creditore deposita nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi degli atti ricevuti dall'ufficiale giudiziario. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore.

L'iscrizione a ruolo è obbligatoriamente telematica e, nella fase di compilazione della busta telematica dovrà inserirsi la nota di iscrizione a ruolo (quale atto principale) e gli allegati ossia le copie informatiche (copie ottenute dalla scansione dei documenti cartacei): il titolo, il precetto ed il pignoramento (nel caso di pignoramento mobiliare, consisterà nel verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario).

Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione a cui assegna un numero di ruolo.

Si procede così con la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati che non possono farsi se non decorsi 10 giorni dal pignoramento, salvo che si tratti di cose deteriorabili delle quali può essere disposta la vendita o l'assegnazione immediata. Il giudice dell'esecuzione dispone se la vendita vada fatta al pubblico incanto o mediante l' istituto di vendite giudiziarie.

Pignorabilità del conto corrente condominiale: recenti sviluppi giurisprudenziali

Non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione oppure non oltre la data di presentazione del ricorso, nel caso in cui il valore dei beni pignorati non superi i 20.000 euro, possono intervenire altri creditori che vantano un diritto di credito nei confronti del medesimo debitore.

I creditori chirografari che intervengano successivamente allo spirare dei predetti termini ma prima del provvedimento di distribuzione concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che siano stati soddisfatti i diritti del creditore pignorante, di quelli privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza. Salvo che essi abbiano un diritto di prelazione.

La riscossione forzosa delle quote condominiali.

In tema di condominio, può accadere che i condòmini non paghino le quote condominiali divenendo così morosi e debitori nei confronti della compagine condominiale.

L' amministratore di condominio, quindi, deve agire per il recupero delle somme dovute dagli obbligati. La legge impone un vero e proprio obbligo all'amministratore.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 1129 comma 9 c.c., (articolo sostituito dall'art. 9 L. 220/2012 "Riforma del Condominio", "salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'Amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile".

L'Amministratore di Condominio deve attivare la procedura esecutiva per il recupero del credito nei confronti dei condomini morosi che non abbiano pagato le spese condominiali.

La procedura inizia con l'invio di un atto di diffida e messa in mora al condòmino debitore invitandolo al pagamento entro un determinato termine. Decorso infruttuosamente il concesso termine, l'Amministratore, senza il preventivo assenso dell'assemblea, prosegue con la richiesta di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo che viene notificato al condòmino debitore il quale ha 40 giorni di tempo per presentare opposizione (il termine viene fissato ai soli effetti dell'opposizione).

Con la notifica del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo unitamente al precetto, il condòmino debitore è invitato a pagare entro 10 giorni, pena l'inizio dell'espropriazione forzata.

Debiti del condominio verso terzi

Può altresì accadere che il Condominio sia debitore nei confronti di terzi (fornitori, ditte, società idriche etc.); in questo caso la procedura di recupero credito non è dissimile da quella di un qualsiasi altro credito.

Il creditore può pignorare il conto corrente del condominio, sul quale transitano tutte le somme in entrata ed uscita, oppure i beni dei singoli condòmini.

Va però ricordato che è obbligo dei creditori avviare il pignoramento prima nei confronti dei condòmini morosi e poi verso tutti gli altri. L'amministratore di condominio è tenuto a comunicare ai creditori i dati dei condòmini morosi. È il c.d. beneficio di escussione di cui all'art. 63 disp. att. c.c., secondo comma, a norma del quale "i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini".

In ogni caso, il titolo di condanna ottenuto nei confronti del Condominio (decreto ingiuntivo), unico senza necessità di esperire distinte procedure, è valido per promuovere l'azione esecutiva nei confronti dei singoli proprietari esclusivi nel limite del valore millesimale della propria unità immobiliare.

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