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angolo29

Risarcimento per forzata chiusura attività causa ponteggio condominiale

Sono amministratore di un piccolo condominio. A causa di un lavoro al tetto è necessario, per il montaggio del ponteggio, attraversare l'attività commerciale di uno dei condomini. Il ponteggio va collocato in una corte di proprietà dello stesso condomino.

Il piano di lavoro prevede:

8 ottobre c.a.: inizio lavori con montaggio del ponteggio nella corte interna; chiusura completa dell'attività commerciale per garantire accesso alla corte in sicurezza del personale e trasporto del materiale.

 

9 ottobre c.a.: completamento del ponteggio; accesso alla corte del solo personale addetto senza trasporto del materiale; attività commerciale secondo orari usuali.

 

12 ottobre c.a.: inizio opere murarie; il personale addetto accede alla corte per il trasporto del materiale e attrezzature esclusivamente nelle ore di chiusura dell'attività commerciale prima

dell'apertura mattutina e durante la pausa pranzo (da concordare con la proprietà). Il solo personale addetto può transitare durante le ore di apertura al pubblico con l'obbligo di non trasportare materiali, attrezzature e quanto altro possa costituire pericolo.

 

durata dei lavori prevista: 15 giorni lavorativi (circa tre settimane)

 

ultimo giorno lavori: smontaggio ponteggio; chiusura completa dell'attività commerciale per garantire il trasporto di materiale dalla corte alla pubblica via.

Il condomino ha presentato una RICHIESTA DI 2000 € di indennizzo. (Mi è parsa molto esosa!!)

Quale criterio devo adoperare per fare la mia controproposta?

Grazie

Luca

Ti rispondo citandoti la sentenza di Cassazione che sull'argomento rappresenta il punto di riferimento:

 

Cass. 27 gennaio 2009 n. 1908

"[...]Sul punto si rilevano due opposte correnti di pensiero, a cui fanno capo due differenti orientamenti giurisprudenziali, entrambi risalenti ad epoca precedente all'instaurazione del presente giudizio: l'una ritiene che l'indennità debba essere liquidata solo in caso di danni, poichè l'accesso al fondo del vicino, per la esecuzione di un'opera, permette implicitamente che l'accesso sia accompagnato dal deposito di cose strumentali all'esecuzione dell'opera, con il conseguente obbligo del depositante di provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dello status quo ante, di tal che collega l'indennità all'ipotesi di danni ulteriori oltre quelli connessi alla semplice occupazione del suolo; l'altra ritiene che l'obbligo imposto dall'art. 843 c.c., al proprietario di consentire al vicino l'accesso al suo fondo per la costruzione o riparazione di un'opera e la corrispondente facoltà riconosciuta al vicino di accedere al fondo attiguo allo stesso fine, hanno natura di limitazioni legali della proprietà e intende, invece, l'indennità come preventiva liquidazione del danno che potrebbe derivare al proprietario del fondo dal passaggio e dal protrarsi dell'occupazione.

Orbene, atteso che la dottrina dominante considera l'obbligo del proprietario di consentire l'accesso o il passaggio del vicino come espressione di un'obbligazione propter rem, appare più confaciente alla

lettera della legge, considerare l'espressione "indennità" in riferimento ad un danno provocato da

liquidarsi in via equitativa, fermo restante l'obbligo del vicino di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita".

 

In buona sostanza si tratta di una valutazione che dovete fare in ragione della specifica situazione, non esistendo parametri fissi di riferimento. Ciò che è certo, invece, è che l'indennità non è dovuta per il disturbo, ma per i danni.

 

Qui il testo integrale della sentenza:

--link_rimosso--

Grazie, proporrò una cifra sicuramente inferiore e ...speriamo di arrivare ad un accordo!

Oggi mi è arrivata la richiesta da parte della ditta ed è superiore a quella annunciata:

 

"Con la presente siamo a richiedere come da ordine assemblea del 28/09/2015 una richiesta scritta dell'indennizzo relativo al disagio x il passaggio di operai e materiali e chiusura del nostro esercizio commerciale.

la richiesta viene quantificata in euro 2450 cosi suddivisi:

 

1 50 euro al giorno x 15 con totale di euro 750 (ore di apertura straordinaria del negozio, pulizia del negozio antecedente l'apertura, spostamenti di arredo dell'esercizio.

 

2 1400 euro di chiusura totale dell'attivita x 2 giorni lavorativi con eventuale perdita di clientela.

3 300 euro di pulizia di fine lavori da ditta pulizie esterna"

 

Avete consigli su come impostare la risposta?

La mia controproposta potrebbe essere:

1) Nessun rimborso per il disagio

2) 500 € per i due giorni di chiusura compreso l'indennizzo relativo alle pulizie.

3)Oppure: mi presentano la dichiarazione in modo che possa calcolare i 2/365 relativi ai giorni di chiusura

La riunione ci sarà domani sera

Grazie

In caso di rifiuto e quindi nell'impossibilità di accedere al fondo, quali le possibili mosse?

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