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Il pignoramento del conto corrente condominiale: cosa dice la giurisprudenza?

Una recente ordinanza del Tribunale di Teramo riapre la questione dell'incompatibilità con il beneficio di escussione.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Dopo un primo approccio altalenante, la giurisprudenza sembra propendere a favore del pignoramento delle somme presenti sul conto condominiale da parte dei creditori del condominio.

Seppur con argomentazioni diverse, infatti, sono diverse le sentenze che ammettono la possibilità del creditore del condominio di soddisfare il credito sul conto comune con le forme esecutive previste dal codice di procedura civile. Non mancano tuttavia le voci contrarie.

La giurisprudenza favorevole alla pignorabilità. La tesi favorevole alla pignorabilità si fonda, per lo più, sul presupposto che il condominio, pur non rappresentando una persona giuridica diversa dai singoli condomini che lo compongono, possiede in ogni caso una sorta di soggettività giuridica distinta almeno per quanto riguarda la gestione del denaro comune.

Si afferma, in altri termini, una separazione tra i patrimoni dei singoli condomini e il patrimonio affidato all'amministratore, per cui appare legittimo il pignoramento del saldo presente sul conto condominiale, a garanzia dei terzi creditori del condominio.

Il problema della natura giuridica del condominio. La giurisprudenza prevalente definisce il condominio "un semplice ente di gestione privo di personalità giuridica propria ", che opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti, limitatamente all'amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino.

Pur ribadendo la sostanziale assenza in capo al condominio di qualunque soggettività e/o imputabilità patrimoniale, parte della giurisprudenza ritiene che, nelle ipotesi come quella della gestione del conto condominiale, il condominio si atteggi quanto meno quale "centro autonomo di imputazione di posizioni giuridiche".

Secondo tale impostazione, i creditori del condominio possono soddisfarsi direttamente sul conto corrente condominiale. Le somme versate sul conto non apparterrebbero più ai singoli condomini, ma al condominio (ente di gestione) unitariamente inteso.

A tali somme viene impresso un vincolo di destinazione che, al pari delle parti comuni dell'edificio, determina la rottura del legame giuridico tra singoli condomini e Condominio.

Ne consegue la pignorabilità del conto corrente condominiale: le somme versate formerebbero un "patrimonio condominiale" aggredibile dai creditori del condominio ex art. 2740 c.c. (Trib. Reggio Emilia, ordinanza 16/05/2017; Trib. Milano, ordinanza 27/05/2014; Trib. Ascoli Piceno, ordinanza 26/11/2015, n. 1287).

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Il beneficio di escussione a favore dei condomini in regola coi pagamenti. Oltre ai dubbi sulla autonomia giuridica e patrimoniale del condominio, uno dei principali argomenti contro la pignorabilità del conto condominiale è il beneficio di escussione a favore dei condomini in regola con i pagamenti.

L'art. 63 disp. att. c.c., al secondo comma, dispone che "i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini".

Questa disposizione sembra incompatibile con la possibilità di pignorare il saldo presente sul conto corrente condominiale. La norma infatti obbliga il creditore ad escutere, in via preventiva, i condomini morosi (cioè non in regola con i pagamenti degli oneri condominiali, mentre, nell'ipotesi di pignoramento diretto del conto condominiale verrebbero pignorate le somme versate dai condomini "virtuosi", contravvenendo alla norma (Trib. Pescara, ordinanza 13/12/2013).

In realtà, si ritiene che questa norma non esclude che i creditori, prim'ancora di agire contro i morosi, possano provare a soddisfare le proprie pretese creditorie direttamente contro il Condominio, il quale è soggetto diverso rispetto ai condomini diligenti e a quelli morosi.

Così ragionando, l'art. 63 citato riguarderebbe solo i rapporti tra i condomini, mentre l'apertura del conto correte "crea" una terza entità giuridica (il Condominio unitariamente inteso) che garantisce con il proprio patrimonio (l'attivo presente sul conto corrente condominiale) i terzi creditori (Trib. Milano, 21/11/2017, n. 11878).

La tesi della impignorabilità. I sostenitori della opposta dell'impignorabilità, tra le altre critiche mosse, segnalano che consentire al creditore di pignorare il conto corrente condominiale significa consentirgli di aggredire il patrimonio dei singoli condomini, compresi quelli in regola con i pagamenti dei contributi condominiali.

Il rischio è quello di produrre una falsa morosità a carico dei condomini virtuosi, peraltro in violazione del beneficio di escussione previsto dall'art. 63, comma 3, disp. att. c.c.

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Secondo molti, tuttavia, la soluzione dell'impignorabilità assoluta non avrebbe senso, perché sul conto condominiale ben potrebbero esserci somme dei condomini morosi. Sembrerebbe allora più corretto, in prima battuta, consentire il pignoramento delle sole somme, presenti nel conto condominiale, riferibili ai condomini morosi, facilmente rintracciabili anche grazie alle nuove regole di gestione contabile del condominio introdotte dalla legge di riforma.

Ciò ha portato ad adottare una soluzione tendenzialmente favorevole al pignoramento, ma con alcuni accorgimenti.

  • Il pignoramento del conto corrente è ammesso: nell'ipotesi in cui l'amministrazione non adempia neppure in parte l'obbligazione nei confronti del terzo creditore, perché in tal caso tutti i condomini devono presumersi morosi per quella data obbligazione;
  • Al contrario, il pignoramento deve ritenersi vietato: qualora l'amministratore abbia saldato, parzialmente, l'obbligazione ed abbia indicato al creditore, per il resto della stessa, i condomini morosi in ragione dei quali il saldo non è stato erogato (beneficio di escussione, articolo 63 disposizioni attuative del codice civile).

    In questo caso il terzo non potrà pignorare il conto in quanto, sicuramente, i condomini paganti avranno assolto la loro obbligazione per cui, il debitore dovrà escutere, in via preventiva, i morosi.

La giurisprudenza recente. Su questo tipo di ragionamento poggia la sentenza del Tribunale di Milano n. 11878/2017 già citata: "tutti i contributi versati dai partecipanti si confondono con le altre somme sia ivi esistenti andando perciò ad integrare quel saldo che è ad immediata disposizione del correntista "condominio", secondo l'art. 1852 c.c., senza che mantenga alcun rilievo lo specifico titolo dell'annotazione a credito, né la provenienza della provvista dall'uno o dall'altro condomino.

Da ciò deriva che il credito pignorato è il credito alla restituzione delle medesime somme depositate, il quale trova causa, appunto, nel rapporto di conto corrente, rimanendo del tutto prive di significato le ragioni per le quali le singole rimesse siano state effettuate, come la provenienza delle stesse dall'uno o dall'altro condomino.

Il pignoramento del saldo di conto corrente condominiale da parte del creditore è allora volto a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l'intero gravante sull'amministratore e non interferisce col meccanismo del beneficio di escussione ex art. 63, co. 2, disp. att. c.c., il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli".

Ancora, il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 27/02/2018 ha ritenuto legittimo il pignoramento del conto corrente condominiale da parte del gestore del servizio idrico.

Si pone in controtendenza, invece, la recente ordinanza del Tribunale di Teramo del 18 aprile 2019, che rilancia il beneficio di escussione ex art. 63 disp. att c.c. quale ostacolo alla pignorabilità del conto condominiale.

Secondo il giudice abruzzese, tale disposizione va interpretata nel senso che il creditore (qualunque sia la somma da recuperare) deve, in presenza di un condòmino moroso, preliminarmente agire nei confronti di quest'ultimo, anche nel caso in cui vi siano somme accreditate sul conto corrente condominiale.

Se il creditore - si legge nell'ordinanza - "potesse agire direttamente nei confronti del conto corrente condominiale, senza preliminarmente agire nei confronti dei condòmini morosi, risulterebbe svuotata dal di dentro la ratio della norma, il cui obiettivo è proprio quello di fare in modo che, qualora vi siano condòmini morosi, debba essere tutelato ogni cespite patrimoniale riferibile ai condòmini in regola con i pagamenti".

Sentenza
Scarica Ordinanza Tribunale Teramo-18aprile2019
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