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Pignoramento del conto corrente condominiale, nuove conferme

Ecco perchè il conto corrente condominiale può essere pignorato.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il conto corrente condominiale è pignorabile dai creditori del condominio che possono scegliere di soddisfare il proprio credito aggredendo il patrimonio della compagine.

Si allarga la schiera dei provvedimenti tribunalizi che considerano legittimo l'atto di pignoramento presso terzi riguardante il conto corrente condominiale.

Ultima pronuncia in tal senso, tra quelle note, è la sentenza resa dal Tribunale di Milano, mediante deposito in cancelleria, il 21 novembre 2017.

L'orientamento che sta prendendo piede il giurisprudenza è pressappoco questo: il condominio è un'entità distinta dai condòmini che vi partecipano, questo s'interfaccia con altri soggetti giuridici (anche) per mezzo dell'amministratore e di conseguenza le somme di denaro che questi gestisce sono imputabili a questo "soggetto collegiale" e non ai condòmini.

La sentenza della quale daremo conto s'inserisce in questo solco; l'impianto motivazionale è anche convincente se non fosse - ad avviso di chi scrive - per un particolare. Così interpretando le norme i giudici non le stanno solamente applicando, ma stanno creando un vero e proprio procedimento parallelo a quello espressamente prescritto dalla legge.

Un procedimento ed al suo fianco un soggetto, ossia il condominio. Ed anche ciò, per chi scrive, non è un bene: sopperire alle carenze della legge con le sentenze alle volte rischia di creare più incertezza che diritto.

Conto corrente condominiale

Ogni amministratore condominiale - sia esso interno o esterno ciò è indifferente - deve aprire ed utilizzare un conto corrente condominiale intestato ad ogni singolo condominio amministrato.

Dal conto corrente condominiale, così dice l'art. 1129, settimo comma, c.c., devono transitare le somme a qualunque titolo ricevute ed erogate.

Nel dodicesimo comma dello stesso art. 1129 c.c. si dice che commette grave irregolarità l'amministratore che ingenera confusione tra il proprio patrimonio e quello del condominio ovvero tra patrimoni dei condòmini.

Patrimonio: in questo sostantivo c'è il grimaldello che ha aperto le porte alla pignorabilità del conto corrente condominiali

Obbligazioni condominiali tra parziarietà e solidarietà

Attualmente le norme configurano le obbligazioni dei condòmini verso terzi come solidali con beneficio di escussione dei condòmini morosi (art. 63, secondo comma, disp. att. c.c.).

Nel 2008 le Sezioni Unite (sent. n. 9048) ridisegnarono il concetto di obbligazione condominiale: nessuna solidarietà tra i condòmini, ma obbligo di pagamento limitato alla propria quota.

Se Tizio e Caio non pagano, Sempronio non può essere considerato obbligato per le loro quote.

Il Legislatore della riforma ha attenuato questo principio giurisprudenziale (così detto della parziarietà), specificando che, invece, Sempronio potrebbe essere chiamato a rispondere di quella parte di debito se l'escussione dei morosi (Tizio e Caio) fosse infruttuosa.

Così come prevista dalla legge, la situazione di morosità sembrerebbe prefigurare un procedimento così riassumibile:

  • il creditore chiede un decreto ingiuntivo contro il condominio, vale a dire contro tutti i condòmini:
  • il creditore fa notificare il decreto ingiuntivo all'amministratore;
  • ottenuta la esecutività del provvedimento, il creditore chiede all'amministratore il nome dei condòmini morosi;
  • il creditore, previa notificazione del titolo esecutivo agisce contro i morosi;
  • solo in caso d'infruttuosa escussione il creditore potrà agire contro i condòmini in regola con i pagamenti.

Perché si può pignorare il conto corrente condominiale

Il creditore del condominio che agisce in via esecutiva può pignorare il conto corrente condominiale?

La stura, almeno leggendo le pronunce giurisprudenziali note, alla pignorabilità del conto corrente condominiale l'ha data il Tribunale di Reggio Emilia con un'ordinanza del maggio del 2014, cui ha fatto seguito un provvedimento conforme reso questa volta dal Tribunale di Milano.

I giudici meneghini, con la sentenza del novembre 2017, hanno confermato l'orientamento.

La chiave di volta, si diceva, sta nella parola "patrimonio"; per i giudici l'uso di questo termine è indice, nel complesso normativo riguardante il condominio, della esistenza di una sia pur attenuata forma di soggettività giuridica del condominio distinta da quella dei singoli condòmini.

Il condominio è soggetto autonomo con un proprio patrimonio che risponde delle obbligazioni contratte dall'amministratore nell'interesse collettivo.

La sentenza in esame approfondisce dettagliatamente questo aspetto finendo per riprendere una sentenza della Cassazione del 2017 (la n. 8150), nella quale si afferma che «il Condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta».

Non solo: la pronuncia in esame specifica che «il pignoramento del saldo di conto corrente condominiale da parte del creditore è allora volto a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l'intero gravante sull'amministratore e non interferisce col meccanismo del beneficio di escussione ex art. 63, co. 2, disp. att. c.c., il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli» (Trib. Milano 21 novembre 2017).

Come dire: la norma prevede un procedimento, ma quello non espressamente vietato dalla legge - di pignoramento del conto corrente - è parallelo ed utilizzabile. Certo è che se l'intento del Legislatore era mettere i condòmini in regola con i pagamenti al riparo da effetti negativi dell'altrui morosità, con il pignoramento del conto corrente condominiale questo effetto è sostanzialmente vanificato.

L'impressione detta fuori dal linguaggio tecnico, per chi scrive, è che si sta cercando di fare rientrare dalla finestra (la giurisprudenza) ciò che (per insipienza del Legislatore) era stato messo fuori dalla porta, cioè la personalità o meglio la soggettività del condominio differente da quella dei singoli condòmini.

Questo percorso, nuovo e da inventarsi di volta in volta, finisce per rendere più incerta l'applicazione della legge e non solamente per quanto riguarda il conto corrente. Il pensiero corre alla legittimazione ad impugnare sentenze sfavorevoli al condominio, al divieto di testimonianza dei condòmini, ecc. ecc.

Tutta carne viva, come si suole dire, sulla quale sarebbe doveroso intervenire con la massima attenzione, rifuggendo gli eccessi - magari anche spinti da ragionevoli considerazioni - di creatività.

Sentenza
Scarica Trib. Milano 21 novembre 2017
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