Il fatto. Il Condominio Beta ha adito il Tribunale di Tempio Pausania al fine di ottenere l'autorizzazione alla sospensione del servizio di fornitura di acqua presso l'immobile di proprietà di Tizio, in quanto condòmino moroso.
A tal fine, la compagine ricorrente ha legittimato la richiesta ai sensi dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile, a mente del quale: "In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato".
A sostengo della domanda, inoltre, il Condominio de quo ha documentato il debito posto in capo al condòmino offrendo in comunicazione i dati dei consuntivi di gestione, nonché le delibera di relativa approvazione con i relativi piani di riparto (da cui si evinceva una passività complessiva pari ad € 5.285,40).
La Sentenza. Per il giudice sardo il ricorso formulato è fondato e, in quanto tale, ha provveduto al relativo accoglimento.
Intanto, il decidente ha rilevato la corretta forma dell'atto introduttivo del giudizio, attraverso il ricorso all'articolo 702 bis codice procedura civile, trattandosi di materia pienamente rientrante nei casi in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, ai sensi dell'articolo 50 ter codice procedura civile.
Ed invero: "Va infatti accolta la domanda promossa dal condominio nelle forme di cui all'articolo 702 bis codice procedura civile, e tesa ad ottenere l'autorizzazione a sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni di riscaldamento ed acqua" (in punto, è stata richiamata la Ordinanza del Tribunale di Treviso, del 12.07.2017).
Passando al merito della questione, il Decidente si è limitato a richiamare, per l'appunto, in sentenza l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile (quale unico requisito per legittimare la sospensione della fruizione dei servizi), ivi precisando che, dal punto di vista sostanziale, per emettere un provvedimento di tale fattezza occorre che ricorra solamente il protrarsi della morosità nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un semestre.
Continua [...]