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Le spese dell'esecuzione forzata sono sempre recuperabili? No.

Un aspetto che bisogna tenere bene a mente qualora si pensi al recupero del credito mediante esecuzione forzata è che le spese anticipate non saranno rimborsate qualora la procedura sia incapiente.
Avv. Valentina Papanice 

Non recuperabili le spese dell'esecuzione in caso di procedura incapiente

Le spese sostenute nel procedimento di esecuzione dal creditore sono a carico di chi ha subìto l'esecuzione. Ma se restano insoddisfatte nella procedura, non sono recuperabili.

Come ritenuto dai più, infatti, il processo di esecuzione sul punto è regolato da norme diverse dal procedimento di cognizione, dove il principio generale è quello della soccombenza.

Parliamone un po'.

Spese nel procedimento di cognizione, principi e norme

Come detto, nel procedimento di cognizione vige il principio generale della soccombenza: in sostanza, il processo lo paga chi perde, salve alcune mitigazioni previste dalle norme quali il caso della mancata accettazione della proposta conciliativa, il caso delle spese ritenute eccessive o etc.

Infatti l'art. 91 co.1 c.p.c. dispone: "I. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92".

Mentre l'art. 92 c.p.c. prevede che "I. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.

I. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

III. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione".

Quindi, di regola, paga chi perde.

Spese nel procedimento di esecuzione, principi e norme

Come detto, nel processo di esecuzione principi e norme sono ben diversi.

L'art. 95 c.p.c. dispone che: "Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile".

Inoltre, l'art. 310 c.p.c. sugli effetti dell'estinzione del processo di cognizione all'ultimo comma prevede che "Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate"; tale norma è richiamata dall'art. 632 ult. co. in materia di estinzione del processo di esecuzione.

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Nel processo di esecuzione quindi non troviamo il principio della soccombenza, ma il diverso principio per cui le spese gravano sul debitore. Se però la procedura si rivela incapiente o comunque le spese restano insoddisfatte, il creditore (salvo diverso accordo con l'esecutato) non potrà rientrare di ciò che ha anticipato.

Il provvedimento di liquidazione delle spese - si è detto infatti - non ha forza esecutiva e di giudicato al di fuori del procedimento di esecuzione (v. ad es. Cass. n. 15547/2020).

Testualmente, di recente nella giurisprudenza di Legittimità si afferma che "il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili"; il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24571/2018 e ripreso da varie altre successive tra cui Cass. n. 4243/2020.

Considerazioni pratiche

Essendo ben diversi i due procedimenti, diverso dev'essere il nostro approccio.

Nell'attivazione del processo di cognizione possiamo aspettarci (salvo, l'evenienza tutt'altro che infrequente della compensazione delle spese) che le nostre spese in caso di vittoria siano liquidate: avremo cioè un titolo esecutivo nei confronti del soccombente; certo, si badi: mai e poi mai, lo sanno tutti i civilisti, può dirsi gatto se non si ha nel sacco: cioè mai e poi mai possiamo dire di avere vinto una causa se non si arriva alla fine (dei tre gradi di giudizio).

Tenendo in considerazione l'ipotesi più favorevole, che cioè i vittoriosi siamo noi e che il giudice condanni l'altra parte a rifonderci delle spese, qualora il pagamento non sia spontaneo, poi avremo un titolo esecutivo con cui agire per giungere all'esecuzione forzata.

Nell'attivazione del processo di esecuzione, dobbiamo invece tenere a mente che c'è altra possibilità di recuperare le spese anticipate se non nella procedura a cui si riferiscono.

Per ridurre il rischio di perdita economica, prudenza vuole, ove possibile, che prima di attivare una procedura oppure d'intervenirci, si effettuino le ricerche che consentano di comprendere per quel che è possibile, la situazione reale del nostro debitore.

Il rischio chiaramente non può azzerarsi.

Anticipo spese esecuzione, se il creditore è il condominio

In ogni caso in ambito condominiale è decisamente opportuno rendere dotti i condomini del rischio astratto, cioè previsto dalle norme, e concreto, cioè, per quanto possibile, relativo alla situazione relativa al nostro debitore; è utile, inoltre, dare ai condomini un'idea perlomeno approssimativa del tipo di costi che si andranno ad anticipare e che dunque si rischia di non recuperare, soprattutto confrontandoli con l'entità del credito vantato.

Sarà infine chiaramente utile che si costituisca un fondo spese e che l'amministratore, lungi dall'intraprendere autonomamente l'azione esecutiva, valuti attentamente il caso onde decidere se convocare l'assemblea perché sia questa ad adottare la decisione.

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