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Ristrutturazione e costruzione di box: possibili due limiti di spesa.

Nel caso siano interventi autonomi, la ristrutturazione dell'unità immobiliare e la costruzione del box pertinenziale sono soggetti a due distinti limiti di spesa.
Avv. Valentina Papanice 

Detrazioni, ristrutturazione e costruzione box, possibili distinti limiti di spesa

Qualora si eseguano due distinti interventi, sull'unità immobiliare e sul box, sono ammessi due distinti limiti di spesa. Resta il limite annuale. È quanto afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 285 del 28 agosto 2020.

Il caso: due distinti interventi su casa e box, domanda su relazione nel tempo e limiti di spesa

Il quesito posto dall'istante è il seguente.

La donna è proprietaria di un immobile per il quale ha avviato i lavori di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva"; si tratta di un intervento comportante la demolizione e ricostruzione con stessa sagoma dell'edificio preesistente.

In relazione alle spese sostenute la signora fruisce delle detrazioni fiscali c.d. per ristrutturazioni; l'intervento rientra infatti nelle ipotesi di detrazione fiscale di cui all'art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986.

L'intervento è stato iniziato nel 2019; in tale anno è stato già raggiunto il limite di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50%, cioè euro 96.000.

Avviando una nuova pratica edilizia, la signora intende anche costruire nel 2020 ex novo un'autorimessa pertinenziale, per la quale vorrebbe fruire delle detrazioni, anche queste, previste dal citato art. 16-bis.

Si chiede però se per potere fruire della seconda agevolazione debba attendere di terminare il primo intervento.

Secondo la soluzione prospettata dall'istante la risposta è negativa: non c'è cioè bisogno di attendere la fine dei lavori, perché "il limite di euro 96.000 di spesa è da intendersi per unità immobiliare, intervento ed annualità e... le spese relative ai due interventi citati (ristrutturazione della casa e nuova costruzione del garage) sono sostenute in due anni diversi e sono relative a due interventi distinti".

Detrazioni per ristrutturazione edilizia e per costruzione di autorimessa: le norme

Come sempre, chiariamoci le idee sul dato normativo.

Parliamo di due ipotesi di detrazione fiscale per interventi di recupero rientranti nell'elenco di cui all'art. 16-bis (intitolato) co.1 del D.P.R. n. 917/1986 (noto anche come T.U.I.R, o Testo Unico Imposte sui Redditi): quella prevista dalla lett. b e quella prevista dalla lett. d.

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La prima riguarda gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 D.P.R. n. 380/2001 (noto anche come il Testo Unico dell'edilizia), "effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze": nella specie l'intervento rientra nella lett. d dell'art. 3 del Testo Unico, e cioè interventi di ristrutturazione edilizia.

Mentre la seconda riguarda gli interventi "relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune".

Le condizioni agevolative sono uguali per entrambi gli interventi e cioè, in sintesi, per quel che qui riguarda: tetto massimo di spesa di euro 96.000 annui e detrazione del 50% da spalmare per dieci anni in quote uguali.

In realtà, la detrazione è nota a tutti come quella del 50%, ma la percentuale ordinaria è del 36% così come il limite di spesa ordinario di 48.000; solo che da un po' di anni a questa parte, di anno in anno è disposta una deroga alle norme ordinarie con quelle appunto, note del 50% e dei 96.000 euro.

La risposta: se l'intervento è autonomo può fruire di autonomo limite e iniziare prima del termine dell'altro

Tornando al nostro quesito, la risposta dell'AdE non si discosta molto dalla soluzione prospettata dall'istante.

Vediamo qual è il ragionamento.

L'Agenzia rammenta che "Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale, riguarda il singolo immobile e va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio".

Ricorda poi l'AdE che, ai sensi del già menzionato art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986 co. 4, qualora gli interventi realizzati nell'anno siano prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, per la determinazione del limite massimo su cui calcolare la detrazione bisogna tenere in considerazione le spese sostenute per gli anni trascorsi; conseguentemente, si ha diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell'anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo ammesso.

Dunque, come di recente confermato nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E, tale detto vincolo non si applica agli interventi autonomi, che cioè non siano di mera prosecuzione; per gli interventi autonomi effettuati nello stesso anno e sullo stesso immobile, resta però da rispettare il limite annuale di spesa ammissibile.

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Ricorda poi l'AdE che affinché l'intervento possa essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla stessa unità immobiliare - "deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente".

In conclusione per l'Ufficio l'istante può iniziare il secondo intervento prima di avere terminato il primo e fruire di un nuovo limite di spesa.

Testualmente si legge: "Nel caso in esame, si ritiene, pertanto, che l'Istante possa fruire di un nuovo limite di spesa per l'intervento di costruzione dell'autorimessa pertinenziale realizzato, a condizione, tuttavia, che tale intervento sia effettivamente autonomo rispetto a quello di ristrutturazione realizzato sull'immobile principale, a nulla rilevando, a tal fine, che quest'ultimo non sia stato ancora completato".

Rammenta inoltre che la verifica dell'autonomia degli interventi presuppone esami tecnici e accertamenti della situazione di fatto che non valutabili con l'interpello e che quindi spetterà all'istante fornire adeguata dimostrazione di tale autonomia la quale, in ogni caso, presuppone, come detto, che i due interventi siano anche autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente.

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